Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19755 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14266/2011 proposto da:

INTESA SAN PAOLO s.p.a. (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te

p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv.

Giuseppe F.M. La Scala e dall’avv. Luciana Cipolla, presso i quali

elettivamente domicilia in Roma alla v. Ombrone n. 14;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO C.E.N. – Compagnia Elettrica Nazionale s.p.a. (CF

(OMISSIS)), in persona del curatore dr. A.R., rapp.to e

difeso per procura in calce al controricorso dall’avv. Franco

Casarano, elettivamente domiciliato presso l’avv. Gianluca Santilli

in Roma alla v. Panama n. 52;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3360 del 2010 della Corte di Appello di

Milano, depositata il 10 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 18 maggio 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 3360 del 10.12.2010 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 4.8.2005, dichiarava l’inefficacia nei confronti del Fallimento Cen s.p.a. delle rimesse di natura solutoria effettuate dalla fallita sui conti correnti intrattenuti presso la Banca Intesa s.p.a. (ora Intesa San Paolo s.p.a.) nel periodo compreso tra il 1.4.1995 ed il 1.10.1995 e per l’effetto condannava l’istituto di credito a rimborsare alla curatela il corrispondente importo di Euro 299.137,93, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che il tribunale non aveva fatto un buon governo dei principi in materia di verifica della scientia decoctionis, avendo negato valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio sulla base di considerazioni ad essi non corrispondenti e senza operare quella coordinata valutazione di insieme che avrebbe consentito di coglierne l’indiscutibile valore presuntivo, in un contesto caratterizzato dall’esistenza, nel periodo rilevante in causa, di elevate esposizioni extra fido nei confronti di altri numerosi istituti di credito che la Banca aveva il potere di conoscere attraverso il sistema informativo della Centrale Rischi, al quale aveva l’obbligo di attingere in base alla normativa di settore;

così, per quanto riguarda la pendenza di numerose procedure monitorie ed esecutive, generalmente conoscibile mediante la consultazione dei registri di cancelleria, la posizione dell’istituto di credito, operatore professionale qualificato, appariva particolarmente rilevante, venendo in rilievo un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche idonee a consentire di percepire, come sintomi di insolvenza, segni esteriori di crisi anche minimi o apparentemente non univoci;

secondo la Corte, poi, il tribunale aveva errato nel ritenere che i dati dei bilanci di esercizio relativi agli anni 1993 e 1994 non rendessero manifesta l’esistenza di una situazione irrimediabilmente compromessa, neppure potendosi trascurare il ricorso operato dalla società poi fallita alla cassa integrazione per 130 lavoratori, con riconoscimento dello stato di crisi aziendale ai sensi della L. n. 223 del 1991;

avverso tale sentenza Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi;

la curatela fallimentare resiste mediante controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale considerato sintomatici della scientia decoctionis i dati risultanti da una visura eseguita presso la Centrale Rischi (dalla quale effettivamente emergevano esposizioni extrafido nei confronti di numerosi istituti di credito) relativamente ad un arco temporale (giugno e luglio del 1995) più ristretto rispetto al periodo sospetto nel quale intervennero le rimesse (aprile-settembre 1995), non senza considerare, poi, che i dati della Centrale Rischi vengono dalle Banche aderenti conosciuti in ritardo rispetto alla data cui si riferiscono;

con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte territoriale operato alcuna correlazione temporale tra la data di riferimento dei decreti ingiuntivi e delle procedure esecutive e la data di esecuzione delle singole rimesse, senza dunque specificare in che modo tali procedimenti abbiano avuto influenza rispetto al momento in cui le singole rimesse intervennero sui vari conti correnti;

con il terzo mezzo la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale assegnato rilevanza indiziaria alla circostanza che una delle procedure esecutive in questione era stata promossa dalla Cariplo Esatri s.p.a., appartenente al medesimo gruppo dell’allora Cariplo, dovendosi contestare l’affermazione secondo la quale l’appartenenza del creditore procedente al gruppo bancario di cui faceva parte anche Cariplo s.p.a. potesse aver significato la pressocchè automatica circolazione delle notizie concernenti i debitori della prima all’interno del gruppo bancario di appartenenza, senza trascurare poi l’ulteriore circostanza che il rilascio di informazioni rilevanti avrebbe determinato conseguenze addirittura apprezzabili in sede penale;

con il quarto mezzo viene segnalata l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, da un lato non potendosi pretendere che la Banca prendesse conoscenza del bilancio relativo all’anno 1994 in tempi reali (e nel caso in esame il bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.1994 venne approvato solo nell’ottobre del 1995 e dunque successivamente all’ultima rimessa dichiarata inefficace) e dall’altro non avendo la Corte evidenziato in che misura il bilancio del 1993 potesse costituire un elemento indiziario valido per supportare l’operato ragionamento presuntivo;

con l’ultimo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 legge fall., artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, essendo stati confutati dal ricorrente ognuno degli elementi indiziari autonomamente ritenuti rilevanti dalla Corte, proprio il venir meno di una o più circostanze di fatto poste alla base della motivazione addotta dalla sentenza impugnata comporterebbe il venir meno dell’intero ragionamento presuntivo;

prima di esaminare specificamente i singoli motivi di ricorso, giova preliminarmente ricordare, riguardo all’aspetto centrale e comune ai mezzi prospettati dall’istituto di credito, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, “in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, legge fall., la “scientia decoctionis” in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens” e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (Cass. n. 8827 del 2011);

ciò premesso in linea generale, va evidenziato, più specificamente, che la Corte territoriale ha inteso valorizzare, ai fini della prova della scientia decoctionis, la considerazione globale ed unitaria di tre circostanze, costituite dalle risultanze della Centrale Rischi, dalle numerose procedure monitorie ed esecutive pendenti a carico della società poi fallita e infine dai dati risultanti dai bilanci relativi agli anni 1993 e 1994;

si tratta sicuramente di elementi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c. per cui se è vero che la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non meramente potenziale, è anche vero che a fronte del richiamo di tali circostanze la denunzia di violazione di legge perde ogni fondamento, perchè il ricorso alle presunzioni è stato correttamente praticato, sia nell’utilizzazione di elementi indiziari plurimi, concordanti tra loro, sia nella valutazione globale che ne è stata fatta, mentre è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunità di fondare la decisione su tale mezzo e sulla ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione degli elementi di fatto come fonti di presunzione (cfr. ex plurimis Cass. n. 3336 del 2015 secondo cui “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità”);

tali preliminari argomentazioni concorrono a spiegare l’infondatezza dei singoli motivi di ricorso;

il primo motivo, fondato sulla circostanza che la visura della Centrale Rischi coprirebbe solo una porzione del periodo sospetto nel quale sono avvenute le rimesse, è infondato;

la Corte, infatti, non affida soltanto a tale elemento la dimostrazione della scientia decoctionis, atteso che, come ha avuto più volte modo di precisare nell’impugnata sentenza, è la valutazione di insieme e coordinata delle singole circostanze che consente di cogliere l’esistenza di un contesto significativo, in chiave di conoscenza, in capo all’istituto di credito;

se allora le risultanze della Centrale Rischi effettivamente coprono una porzione più ridotta del periodo sospetto, tale circostanza poco o nulla rileva, atteso che la considerazione dei restanti elementi ben consente di integrare la prova della conoscenza relativamente al periodo non

registrato dal richiamato documento n. 11;

nè vale sottolineare, come pure è stato fatto, che normalmente gli istituti di credito prendono cognizione con ritardo delle risultanze della Centrale Rischi, atteso che tale argomento non risulta valorizzato dalla ricorrente con il dovuto grado di decisività (la ricorrente, cioè non ha precisato se nel caso concreto abbia effettivamente conosciuto con ritardo – nè quando abbia conosciuto – i dati emergenti dalla richiamata visura);

anche il secondo motivo è infondato: della correlazione temporale tra le procedure monitorie ed il periodo sospetto la Corte dimostra di essere, sia pure implicitamente, ben consapevole allorchè precisa che dall’esame documentazione in atti è emerso che “solo un numero esigui di procedimenti tra quelli sopra indicati risulta estinto o archiviato nel periodo rilevante in causa”;

il terzo motivo è infondato: la valorizzazione della circostanza dell’appartenenza della ricorrente al medesimo gruppo di uno dei creditori procedenti nelle azioni esecutive è stata infatti accompagnata dalla considerazione di un contesto oggettivo “caratterizzato da una situazione di allarme oggettivo per la notevole esposizione della società poi fallita verso il settore creditizio, adeguatamente segnalata dalla Centrale Rischi all’uopo deputata”, sicchè nel caso in esame la Corte non ha affatto inteso porre l’accento sull’esistenza di un obbligo informativo tra gli istituti appartenenti al gruppo (come invece sostiene il ricorrente), ma semplicemente la sussistenza di un indizio, corroborato da ulteriori elementi di fatto, ritenuto idoneo a fornire la prova presuntiva dell’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza; circa il quarto motivo, va rilevato che la verifica dell’idoneità del bilancio del 2013, in un contesto caratterizzato dall’esistenza di conti affidati (sia pure nei limiti precisati a pag. 15 della sentenza), a rendere manifesta una situazione patrimoniale irrimediabilmente compromessa, costituisce una valutazione di merito incensurabile in questa sede;

anche tale motivo è pertanto infondato;

l’ultimo motivo, mediante il quale la ricorrente, ritenendo di aver confutato i singoli elementi indiziari autonomamente considerati dalla Corte, ne contesta anche l’idoneità a fondare quel giudizio globale d’insieme posto a fondamento della decisione, è assorbito; il ricorso va pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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