Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19754 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19754 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 1715-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

contro

2013
1748

ricorrente –

RREEF

FONDIMMOBILIARI

SGR

SPA

in

persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato
PIZZONIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 28/08/2013

unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO, RUSSO
CORVACE GIUSEPPE giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 66/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 30/09/2008;

udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato PIZZONIA che
si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La società Deutsche Bank RREEF Fondimmobiliari SGR

tributaria provinciale di Milano avverso il diniego
di rimborso da lei richiesto, avente ad oggetto
l’IVA versata in relazione a fatture emesse nel
1999, in occasione della stipula di contratti
preliminari di compravendita.
La Commissione tributaria provinciale di Milano
accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di
accoglimento ricorreva in appello l’Agenzia delle
Entrate davanti alla Commissione tributaria
regionale della Lombardia,la quale con sentenza
nr.66/35/08 depositata in data 30/9/2008,
confermava la sentenza di primo grado e rigettava
l’impugnazione. Avverso la sentenza della

spa presentava ricorso davanti alla Commissione

Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate con un motivo. La società contribuente ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1

r\

Con unico motivo di
ricorrente

ricorso

Agenzia

delle

Entrate

la
lamenta

violazione e falsa applicazione dell’art.30 DPR
633 del 26/10/1972 ed artt. 12 e 14 R.D. 16
marzo 1942 nr. 262 in riferimento all’art. 360

la società avesse diritto al rimborso
dell’eccedenza IVA, in alternativa al diritto
alla detrazione, sebbene non avesse acquistato
un bene ammortizzabile nel periodo d’imposta in
questione ma si fosse solo obbligata
all’acquisto di un immobile mediante contratto
preliminare versando una parte del
corrispettivo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L’art. 30 comma 3 lett.c prevede infatti il
diritto al rimborso IVA in alternativa alla
detrazione, dell’imposta relativa all’acquisto
di beni ammortizzabili, tali essendo anche
quelli oggetto, nel caso specifico, di contratto
preliminare, in quanto inequivocabilmente
destinati ad essere assoggettati da parte
dell’acquirente alla procedura di ammortamento.
A tale proposito questa Corte ha avuto modo di
precisare che (Sez. 5, Sentenza n. 21949 del
27/10/2010) “In tema di IVA, l’art. 6, quarto
2

comma l n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto che

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel
prevedere che, quando sia versato un acconto sul
prezzo di

un

contratto di

compravendita

immobiliare, l’operazione si considera

alla data della fattura, presuppone comunque
l’effettività della stipulazione, avendo
l’emissione della fattura il solo effetto di
determinare, ai fini fiscali, la data della
cessione in un momento diverso da quello della
stipulazione. Ne consegue che in caso di
fatturazione del versamento dell’acconto, a
fronte della contestazione dell’Amministrazione
circa l’inesistenza dell’operazione, il
contribuente ha l’onere di dimostrare l’avvenuta
stipulazione o la previsione del pagamento
dell’acconto in sede di contratto preliminare.”
Nella fattispecie in esame risulta pacificamente

effettuata, limitatamente all’importo fatturato,

ammessa dallo stesso Ufficio la stipula dei
contratti definitivi nel corso del 2000 e
pertanto, alla luce di quanto sopra, deve essere
respinto il ricorso e la resistente condannata
alle spese secondo il criterio della
soccombenza.

3

IKt

RISENTE DA REG!STRAZIONE
AI SENSI 1-)H.,
N. 131 ‘IA13. AIA_

– N. 5

MikitRIA TglatiffAIMA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia
delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio
a favore di Deutsche Bank RREEF Fondimmobiliari SGR

complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2013
Il Presidente

spa che si liquidano in 15.000,00

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