Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19754 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19754 Anno 2018
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 9723/2015 proposto da:
Spina Giorgio, Zangheri Renata, elettivamente domiciliati in Roma,
Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo Studio Grez & Associati
S.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Mantero Alessandro, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrenti contro
Autostrade per l’Italia S.p.a.;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. 481/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
del 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

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Data pubblicazione: 25/07/2018

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4.2.2015, la Corte di appello di Bologna,
giudicando sui giudizi riuniti rispettivamente proposti dalla S.p.A.
Autostrade per l’Italia, in opposizione alla stima del 15.12.2011 del
Collegio dei tecnici, e da Giorgio Spina e Renata Zangheri in

notificato il 30.4.2014, ha determinato in complessivi C 144.854,82 le
indennità di occupazione ed espropriazione relative agli immobili,
interessati dalla realizzazione dell’ampliamento della terza corsia
dell’autostrada A 14 ed ha ordinato alla Società concessionaria di
depositare la differenza nelle forme di legge. Per quanto d’interesse, la
Corte ha considerato che: a) l’area espropriata era estesa mq. 5.516,
di cui mq. 5187 destinati a coltivazione di viti madre, destinate alla
vendita, e mq. 329 quale area pertinenziale destinata a servizio del
fabbricato; b) il valore venale del bene andava determinato, secondo
la stima del CTU, in ragione di C 51.870,00 (pari ad 10/mq) il suolo
nudo, ed in ragione di C 11.374,35 il soprassuolo; c) il valore dell’area
di servizio andava determinato nella percentuale del 2% di quella del
fabbricato e dunque in C 9.807,00; d) la speciale indennità di cui all’art.
40, co 4 del d.P.R. n. 327 del 2001, doveva esser liquidata in C
49.644,00; e) l’interclusione della porzione di mq. 400 del mappale 26,
dovuta alla realizzazione di una rotatoria, andava indennizzata in C
2.000,00, in ragione del 50% del valore del suolo nudo; f) non spettava
alcun indennizzo in riferimento alla residua superficie coltivata, in
quanto l’espropriazione non influiva sulla conduzione agricola della
stessa e si trattava di un ampliamento della sede stradale già esistente
in relazione alla quale la proprietà aveva percepito l’indennizzo in sede
di esproprio originario, g) la diminuzione di valore del fabbricato per la
riduzione del c.d. resede non andava riconosciuta non constando il suo
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opposizione all’indennità contenuta nel decreto di espropriazione

utilizzo per lo stoccaggio delle piantine e le operazioni di carico e
scarico.
Avverso la predetta sentenza, che ha compensato le spese di lite,
Giorgio Spina e Renata Zangheri hanno proposto ricorso affidato ad
undici motivi. Autostrade per l’Italia S.p.A. non ha svolto difese.

1.

Col primo, il secondo ed il terzo motivo, si deduce,

rispettivamente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione
dell’art. 32, co 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, dell’omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio e della violazione dell’art. 112 c.p.c.,
l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello, per aver determinato
l’indennità in relazione alla superficie di mq. 5.516, tenuta presente
dal CTU con la relazione del 2013, e senza considerare che, in seno al
decreto ablativo, notificato nel marzo 2014, la superficie espropriata
era estesa mq. 8018, che tale fatto era stato discusso tra le parti e
costituiva oggetto del giudizio proposto da essi ricorrenti in
opposizione alla stima “definitiva” contenuta nel decreto di
espropriazione, e sul quale la Corte non aveva pronunciato.
2. Il secondo motivo è fondato. Va, anzitutto, osservato che, come
si desume da quanto riferito dai ricorrenti e riportato nell’impugnata
sentenza, l’iter espropriativo si è svolto in modo anomalo, in quanto
la pronuncia del decreto di espropriazione (notificato il 30.4.2014)
invece che seguire, come di regola, la sola offerta dell’indennità
provvisoria (che, a norma dell’art. 23, co I, lett. c, del TUE, va,
appunto, indicata nel provvedimento) è avvenuta dopo la
determinazione, del 19.12.2011, dell’indennità definitiva ad opera del
Collegio dei tecnici di cui all’art. 21 TUE, indennità accettata dagli
espropriati e verso cui pendeva l’opposizione dell’espropriante. Va
aggiunto che l’indennità indicata come “definitiva” in seno al decreto
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RAGIONI DELLA DECISIONE

ablativo è stata determinata in somma inferiore e l’opposizione contro
di essa proposta dagli odierni ricorrenti è stata espressamente ritenuta
ammissibile dalla Corte territoriale. 3. Tanto premesso, va quindi
rilevato che il giudizio di opposizione alla stima non è un giudizio
d’impugnazione sulla determinazione l’indennità (il cui procedimento

del 2017; n. 11261 del 2016), ma -nei limiti della domanda- è un
giudizio sul rapporto, che trova causa nella procedura espropriativa
ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo, il
quale costituisce la fonte del credito indennitario segnando il momento
del trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario
dall’espropriato all’ente espropriante, nonché della sostituzione del
diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all’art. 42
Cost. 4. Nella specie, la Corte territoriale ha assunto una data
estensione di suolo espropriato (mq. 5.516), omettendo del tutto di
dar conto del fatto, decisivo per il giudizio ed oggetto di specifica
deduzione, relativo alla superficie contemplata nel decreto, che è,
appunto, intervenuto nel corso del giudizio. Ogni altro profilo resta
assorbito.
5. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 33 del
d.P.R. n. 327 del 2001, non avendo la Corte territoriale considerato
che l’indennità andava liquidata tenendo conto che si trattava di
un’espropriazione parziale che aveva inciso su di un’azienda agricola,
con la realizzazione di una rotatoria. Del tutto infondatamente,
affermano i ricorrenti, il giudice distrettuale ha considerato
insussistente la diminuzione di valore per esser la proprietà già stata
indennizzata in riferimento alla realizzazione dell’autostrada, tenuto
conto che avrebbe dovuto valutarsi l’incidenza del nuovo esproprio
sull’estensione di 10 Ha, destinati alla coltivazione delle viti madri, e
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è stato ritenuto a carattere endoprocedimentale, cfr. Cass. n. 20174

non in riferimento alla complessiva proprietà (globalmente estesa Ha
26 ed altrimenti coltivata).
6. Con il quinto motivo, si deduce, nuovamente, la violazione
dell’art. 32, co 2, d.P.R. n. 327 del 2001, per non avere la Corte
considerato che il valore del bene espropriato avrebbe dovuto tener

occupato e suolo espropriato, nonché della riduzione di valore, data
anche l’impossibilità di continuare a svolgere nell’immobile l’attività
imprenditoriale.
7. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.
40, co 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d’Appello
stimato il valore del terreno nudo, quando invece la stima avrebbe
dovuto esser determinata tenendo conto delle colture effettivamente
praticate e del valore dei manufatti edilizi, anche in relazione
all’esercizio dell’impresa agricola.
8. Col settimo motivo, si deduce la violazione dell’art. 33 del
d.P.R. n. 327 del 2001, in riferimento agli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c.
in relazione al deprezzamento del fabbricato rurale per effetto
dell’espropriazione di parte dell’area cortilizia, il cui utilizzo per le
ordinarie operazioni aziendali, erroneamente escluso dall’impugnata
sentenza, costituisce nozione di comune esperienza.
9. I motivi, da valutarsi congiuntamente per la loro connessione,
sono fondati nei sensi che seguono. 10. Dalla legge del 1865 fino alla
normativa del T.U., l’indennità di espropriazione è sempre stata
rapportata al “bene immobile” espropriato quale connotato dalle
caratteristiche naturali, economiche e giuridiche. L’unica eccezione a
questo sistema si rinviene nell’espropriazione di terreni non edificatori
sui quali, come nella specie, sia impiantata un’azienda agricola,
regolata dall’art. 40 del T.U. secondo cui “nel caso di esproprio di
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conto dei mancati redditi futuri, della differenza di estensione tra suolo

un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al
criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente
praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza
valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella

legittima dalla Corte Cost. con la sentenza n. 181 del 2011,
nell’ipotesi, qui ricorrente, di espropriazione parziale, il proprietario
ha, dunque, diritto a conseguire, quale componente essenziale
dell’indennità, la diminuzione di valore dell’area residua
dall’espropriazione riferita al valore dell’azienda nel suo insieme (Cass.
n. 26243 del 2017), senza che sia necessario accertare la ricorrenza
dei presupposti richiesti dal principio generale posto dall’art. 33 TUE:
l’art. 40 nel prevedere di dover “tener conto” della destinazione ad
azienda agricola si pone in altri termini in rapporto di genere a specie
col precedente art. 33 in quanto muove dal presupposto che la parte
espropriata e quella non espropriata dell’immobile costituiscano
un’unica entità funzionale ed economica, e, così, recepisce per tale
specifica fattispecie il criterio generale di stima differenziale (cfr. Cass.
n. 23967 del 2010, n. 4848 del 1998 in riferimento al regime
pregresso artt. 40 della L n. 2359 del 1865 e 15 della L. n. 865 del
1971, in parte qua immutato).
11. Tanto non comporta, tuttavia, che siano indennizzabili tutte
le conseguenze pregiudizievoli dovute al ridimensionamento
dell’attività imprenditoriale, che non è in sé oggetto di espropriazione,
e quindi, alla diminuita attitudine al fine di lucro cui essa era destinata,
ma comporta che l’indennizzo debba comprendere il ristoro del
pregiudizio arrecato all’attività aziendale agricola esercitata sul
terreno espropriato; di quel pregiudizio avente, cioè, una diretta
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agricola”. In base a tale disposizione, significativamente reputata

incidenza sul fondo -sia su quello ablato che su quello residuo- che ne
integri un danneggiamento materiale o ne alteri le condizioni di
utilizzazione o di godimento, e si risolva sul piano economico in
un’effettiva diminuzione del valore venale del bene “unitario” su cui si
svolgeva l’azienda agricola.

assorbiti i motivi dall’ottavo all’undicesimo, coi quali rispettivamente (
si lamenta la violazione: a) dell’art. 40, co 4, del d.P.R. n. 327 del
2001, dovendo l’indennità dovuta per la qualifica di coltivatore diretto
esser parametrata alla superficie espropriata; b) dell’art. 50 del d.P.R.
n. 327 del 2001, per non essere l’indennità di occupazione stata
computata per l’intero periodo e per non rapportata alla percentuale
di 1/12 di quella correttamente calcolata; c) dell’art. 112 c.p.c., in
riferimento all’art. 1224 c.c., per non avere la sentenza pronunciato
sulla domanda volta al riconoscimento degli interessi legali sulle
somme liquidate a titolo d’indennità e su quella volta al riconoscimento
del maggior danno; d) dell’art. 91 c.p.c. in riferimento alla statuizione
sulle spese.
13. A tanto, dovrà provvedere il giudice del rinvio, il quale
determinerà alla stregua degli esposti principi l’indennità di
espropriazione, sulla quale dovrà calcolare l’indennità aggiuntiva e
quella di occupazione (in riferimento al periodo intercorrente dalla
data di immissione in possesso a quella del decreto ablativo), e, ove
richiesti, gli accessori e provvederà, inoltre, alla regolamentazione
delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie i motivi secondo, quarto, quinto j sesto e settimo, assorbiti
gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Bologna in diversa composizione.
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12. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando

Così deciso in Roma il 5 giugno 2018

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