Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19753 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19753 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 23925-2008 proposto da:
TPL TECNOLOGIE PROGETTI LAVORI SPA IN LIQUIDAZIONE in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI
SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato RIGGIO
GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato CARLI CRISTIANO giusta delega a margine;
– ricorrente –

1745

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 143/2007 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 28/08/2013

di ROMA, depositata il 06/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RIGGIO che si

udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che
nulla osserva;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

riporta agli scritti;

Svolgimento del processo
La società TPL spa in liquidazione proponeva

istanza di rimborso degli interessi a lei spettanti
a seguito di ritardato rimborso del credito IVA
relativo agli anni dal 1981 al 1988.
In particolare la contribuente riteneva che
l’Ufficio dovesse pagare oltre alle somme per
crediti IVA maturati e richiesti anche un importo a
titolo di interessi anatocistici in quanto il
rimborso dei crediti era avvenuto tardivamente e
non era stato effettuato il contestuale versamento
degli interessi sulle somme versate, da computarsi
dalla data iniziale di presentazione della
dichiarazione fino alla data effettiva di pagamento
del rispettivo credito annuale IVA. Pertanto sugli

ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su

importi liquidati a titolo di interessi sulle somme
dovute, liquidati separatamente con gli avvisi di
pagamento del 20/12/2005, (quindi dopo un periodo
di 17-24 anni circa rispetto al capitale) erano
dovuti, secondo la società, gli ulteriori interessi
per compensare l’ultradecennale ritardo del loro
pagamento.
1

pA

La Commissione Tributaria provinciale di Roma
accoglieva il ricorso con sentenza nr.109/45/06.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale del

data 6/2/2008, riformava la sentenza di primo grado
ritenendo non dovuti gli ulteriori interessi sugli
interessi maturati alla data dei rimborsi, sebbene
liquidati dopo alcuni decenni.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la società con nove motivi. L’Agenzia
delle Entrate non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
società TPL spa lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt.53 e 56 D.L.gs546/1992 in
relazione all’art. 360 I comma nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno ritenuto di accogliere
l’appello dell’Ufficio nonostante la mancanza dei
motivi specifici dell’impugnazione.
Con il

secondo e quinto motivo di ricorso la

ricorrente

violazione

lamenta
2

e

falsa

Lazio con sentenza nr.314g/06/07, depositata in

i

applicazione

dell’art.36 D.L.gs

546/1992, art. 132 cpc ed art. 118 disp att. cpc
ed omessa pronuncia in riferimento all’art. 360
n.3 e 4 cpc, in quanto la CTR non ha preso in
considerazione nessuna delle richieste

nell’appello incidentale, ha omesso di
pronunciarsi sull’appello incidentale proposto
dalla contribuente e non ha assolto in alcun
modo all’obbligo di motivare la sentenza.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso la
ricorrente lamenta un vizio motivazionale ex
art. 360 nr.3 e 4 cpc perché il giudice di
appello ha annullato la sentenza di primo grado
per vizio di motivazione sebbene la stressa
fosse sufficientemente motivata e, in ogni caso,
il vizio fosse stato sanabile mediante
integrazione della motivazione.
Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente

presentate in secondo grado dalla società

lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cpc ed art.56 D.Lvo 546/1992 in
relazione all’art. 360 nr.3 cpc perché la CTR
ha accolto l’appello pur in mancanza di domanda
di riforma nel merito della sentenza di primo
grado.

3

191

I

Con il settimo ed
ricorso

la

ottavo motivo di

ricorrente

lamenta

dell’art.38 bis DPR 633/72,
Costituzione e

violazione

3 e 97 della

1,8 e 10 dello Statuto del

contribuente, artt.1194,1218,1219, 1224, 1282 cc

D.L.gs 546/92, perché la CTR ha ritenuto che gli
interessi erano dovuti fino alla data del primo
ordinativo di pagamento e non fino all’effettivo
soddisfo.
Con il nono motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione di legge dell’art. 1224 e
1283 cc in relazione all’art. 360 nr.3 cpc ed
art. 62 D.L.gs 546/92, perché la CTR ha
ritenuto non applicabili in campo tributario le
disposizioni relative alle somme dovute a titolo
di interessi anatocistici e rivalutazione
monetaria.
Il primo motivo di ricorso con il quale la

in relazione all’art. 360 nr.3 cpc ed art. 62

società lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt.53 e 56 D.L.gs546/1992, in relazione
all’art. 360 I comma nr.3 cpc, perché i giudici
hanno ritenuto di accogliere l’appello
dell’Ufficio nonostante la mancanza dei motivi
specifici dell’impugnazione, è fondato e deve
essere accolto con assorbimento
4

p/

dei rimanenti motivi.
A tale proposito infatti occorre rilevare che
l’art. 53 del D.L.gs 546/1992 stabilisce che

dell’impugnazione a pena di inammissibilità ” e
quindi l’appellante ha l’obbligo di riproporre
al giudice d’appello i termini sostanziali della
controversia al fine di ottenere il riesame
della questione di merito e la riforma della
pronuncia di primo grado.
Le censure con le quali si deducono vizi
meramente procedurali del giudice di primo grado
hanno solo carattere strumentale in quanto
inidonee di per sé ad assicurare alla parte
appellante la tutela invocata7 e la Corte ha
più volte affermato che il gravame deve essere
considerato inammissibile quando i motivi non
assolvono la funzione di mezzo idoneo a

l’appello deve contenere “i motivi specifici

determinare la riforma della sentenza impugnata.
In particolare, secondo sez. 3, Sentenza n. 2053
del 29/01/2010, è stato ritenuto inammissibile
l’appello in caso di deduzione dei soli vizi di
rito al di fuori dei casi di cui ai medesimi
artt. 353 e 354 cod. proc. civ.: “È ammissibile
5

n

l’impugnazione

con

la

quale

l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi
di rito avverso una pronuncia che abbia deciso
anche nel merito in senso a lui sfavorevole,
solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se

sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.;
nelle ipotesi in cui, invece, il vizio
denunciato non rientra in uno dei casi
tassativamente previsti dai citati artt. 353 e
354 cod. proc. civ., è necessario che
l’appellante deduca ritualmente anche le
questioni di merito, con la conseguenza che, in
tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente
su vizi di rito (nella specie, sulla mera
denuncia di omessa motivazione della sentenza di
primo grado), è inammissibile, oltre che per un
difetto di interesse, anche per non rispondenza
al modello legale di impugnazione.”
In

conformità

al

predetto

fondati, una rimessione al primo giudice ai

consolidato

orientamento della Corte, condiviso dal
Collegio, in accoglimento del primo motivo, deve
essere dichiarato inammissibile l’appello
proposto dall’Ufficio e cassata la sentenza
senza rinvio perché la causa non poteva essere
proseguita ex art. 382 cpc con conseguente
6

dz

INSENTE DA REGISTRA719NE
Al UNSI DEL D.P.R. 2(..-^
della

difetto di interesse

N. DI TAB. ALL. 3. -N. 5
MATEU lel TRIBUTAMA
società

all’appello incidentale proposto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri, dichiara inammissibile l’appello proposto

la causa non poteva essere proseguita e compensa
tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/5/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

dall’ufficio, cassa la sentenza senza rinvio perché

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