Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19753 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13787/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) quale cessionaria del ramo d’azienda di

EQUITALIA PRAGMA SPA, in persona del Procuratore speciale Dott.

D.G.A. nella qualità di direttore generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AFRICA, 40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GORIZIA 24,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA ANNICCHIARICO, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUIGI DE GREGORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

A.M. si opponeva a una intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale, deducendo l’erroneità nella quantificazione del residuo debitorio al netto di pagamenti parziali;

il tribunale accoglieva l’opposizione, condannando altresì l’agente della riscossione resistente a norma dell’art. 96 c.p.c., con pronuncia confermata dalla corte di appello che, per un verso, rilevava l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c., quale modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 e, per altro verso, evidenziava l’infondatezza delle deduzioni reiterate dall’appellante in seconde cure, alla luce delle risultanze della consulenza contabile d’ufficio disposta dal primo giudice;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a., articolando tre motivi;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la novellata norma non impediva di censurare la sentenza riproponendo le medesime ragioni sostenute in primo grado, quando queste avessero determinato, come nel caso, un’adeguata critica alla decisione in parola, tanto più in quanto quest’ultima era stata lacunosamente motivata;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 3 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1, poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che, come da prospetti prodotti già in prime cure, la debitrice aveva ottenuto una dilazione di pagamento ma, ritardando nei successivi pagamenti e mancando di adempiere a due rate consecutive, era decaduta dal beneficio del termine, sicchè non poteva ritenersi in mora, quanto alla decorrenza dei relativi interessi, dalla scadenza dell’ultima rata, come affermato nella sentenza gravata, bensì dal pagamento tardivo ovvero dalla notifica della cartella; dal che, al contempo, discendeva che l’imputazione dei pagamenti parziali avrebbe dovuto essere diversa, e deteriore per la parte debitrice, al pari dei compensi del concessionario per la riscossione, che andavano computati anche sugli accessori;

con il terzo motivo si prospetta l’omessa motivazione circa un fatto decisivo e discusso, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 96 c.p.c., comma 1, in uno all’omessa pronuncia, poichè la corte di appello avrebbe mancato di statuire sulla censura formulata, avverso la sentenza del tribunale, nella parte in cui aveva condannato la deducente per responsabilità processuale aggravata, difettandone i presupposti di dolo o colpa grave e mancando la necessaria prova del danno;

Rilevato che:

il primo motivo è fondato;

l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, quale convertito dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme o, soprattutto, come invece ritenuto dalla corte territoriale (pag. 5), la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199, Cass., 30/05/2018, n. 13535);

dal che discende che l’appello può consistere, contrariamente a quanto affermato dalla decisione gravata, anche nella riproposizione delle deduzioni difensive di prime cure (Cass., 08/02/2018, n. 3115);

il secondo motivo è inammissibile;

questa Corte ha chiarito che qualora il giudice, dopo una statuizione d’inammissibilità con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul fondo della lite, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse a impugnare queste ultime; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta in eccesso nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, Cass., Sez. U., 30/10/2013, n. 24469, Cass., 19/12/2017, n. 30393);

il terzo motivo è assorbito;

spese al giudice del rinvio.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Lecce, sezione/ distaccata di Taranto, perchè si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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