Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19753 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 18092-2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RUGGERI LUCA;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTO

STEFANO DI CAMASTRA 6, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

VELLETRI, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

conclude, pertanto, perchè sia regolata la competenza, individuando

nel Tribunale di Velletri il foro competente.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da parte dell’Avv. Tommasini Danilo innanzi al Giudice di Pace di Velletri per il pagamento delle prestazioni professionali in favore di F.F.; il Giudice di Pace emise il decreto ingiuntivo e, il Tribunale di Velletri, adito dal F. in sede di opposizione, dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Velletri, quale giudice funzionalmente competente per aver emesso il decreto ingiuntivo; ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.F. sulla base di un unico motivo di ricorso;

l’Avv. T.D. ha resistito con controricorso;

il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. U. de Augustinis, ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

in prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO

Che:

con l’unico motivo di ricorso – privo dell’indicazione delle norme che si assumono violate- si censura la dichiarazione di incompetenza territoriale adottata dal Tribunale in quanto, poichè il D.Lgs n. 150 del 2011, art. 14 prevede che le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali degli avvocati sono regolate dal rito sommario, la competenza apparterrebbe esclusivamente al Tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dalle modalità di introduzione del giudizio; il motivo è infondato;

l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l’ingiunzione;

si tratta, come affermato da questa Corte, di competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento, inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015);

ne consegue che il giudice dell’opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell’ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all’eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell’opposizione. (Cass. Civ., Sez. II, del 22/05/2015 n. 10563); tali principi non subiscono deroga od eccezione nemmeno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell’avvocato;

la competenza funzionale del Giudice di Pace è stata affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza del 23/02/2018, n. 4485, con la quale è stato affermato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal menzionato D.Lgs., artt. 3, 4 e 14, oppure con decreto ingiuntivo; le Sezioni Unite hanno però precisato che la successiva eventuale opposizione, pur proponibile ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. ss. lascia salva l’applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c., la sentenza citata, nell’affrontare l’ipotesi in cui la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente superi la competenza del giudice di pace adito con il ricorso monitorio, ovvero con la procedura speciale prevista dall’art. 702-bis c.p.c., ha fatto in ogni caso salva la competenza del Giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo;

le sezioni semplici si sono uniformate al principio citato, ribadendo che il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702-bis c.p.c. e ss. è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga alla competenza del giudice di pace, non se ne può invocare l’applicazione (Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n. 27591; Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, n. 23691);

non è rilevante nel caso di specie il principio affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18/09/2019 n. 23259, secondo cui la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo e che tali controversie debbano essere decise in composizione collegiale; tale principio non esclude che l’opposizione vada comunque proposta dinanzi al giudice funzionalmente competente, che, nella specie era il giudice di pace;

il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato e va dichiarata la competenza funzionale del Giudice di Pace di Velletri, innanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace di Velletri, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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