Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19753 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 9,

presso l’avv. Tiziana Apuzzo, rappresentato e difeso dall’avv.

Sicignano Federico giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 35/03/05, depositata il 14 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

giugno 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Roberto Masiani (per delega) per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l’accoglimento del 1^

motivo di ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti – a seguito di precedente avviso di liquidazione notificato il 15 marzo 1999 e non impugnato – a titolo di imposta di registro, in relazione alla compravendita, effettuata nel (OMISSIS) unitamente ad altri acquirenti, di unità immobiliari in (OMISSIS).

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 6 aprile 2009, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate.

3. A seguito del rinnovo della notifica, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria, chiedendo in via principale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente in memoria (e basata sia sulla circostanza che la Commissione tributaria provinciale di Napoli, su richiesta della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine ad un atto di iscrizione ipotecaria – notificato all’ A., che deriverebbe da una cartella di pagamento emessa dall’Ufficio in sostituzione di quella oggetto del presente giudizio, sia, soprattutto, sul fatto che quest’ultima cartella sarebbe stata annullata d’ufficio “a seguito dello sgravio totale” richiesto da un coobbligato), non può essere accolta, non essendo la documentazione depositata idonea a fornire a questa Corte elementi certi a tal fine.

2. Con il primo motivo, il ricorrente chiede di avvalersi, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, della sentenza favorevole (in ordine alla quale, all’epoca, pendeva ricorso per cassazione) ottenuta dai condebitori solidali, nei confronti dei quali la Commissione tributaria regionale della Campania – con sentenza n. 475/40/02, depositata il 14 gennaio 2002 – ha confermato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, relativo all’atto di compravendita sopra indicato, per intervenuta decadenza triennale dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

Il motivo va accolto.

Il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate avverso la predetta sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania è stato, infatti, dichiarato inammissibile con l’ordinanza di questa Corte n. 6916/08, depositata il 14 marzo 2008: è, quindi, divenuta definitiva la statuizione di decadenza dell’Ufficio dalla pretesa fiscale relativa all’imposta di registro concernente l’atto in questione, fatta valere, com’è pacifico in causa, attraverso avviso di liquidazione notificato in pari epoca a tutti i condebitori e rispetto al quale l’ A. era rimasto inerte.

3. Resta assorbito il secondo motivo.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.

5. La peculiarità della vicenda processuale induce a disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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