Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19753 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9816/2011 proposto da:

HYPPOCRATICA s.p.a. Casa di Cura Villa del Sole (CF (OMISSIS)), in

persona del legale rapp.te p.t. M.C., rapp.ta e difesa

per procura a margine del ricorso dagli avv. Franco Gaetano Scoca e

Alfredo Velotti, elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo in Roma alla v. G. Paisiello n. 55;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA (CF (OMISSIS)) in persona del Presidente p.t. della

Giunta Regionale, rapp.to e difeso per procura a margine del

controricorso dall’avv. Anna Maria Pezzella dell’Avvocatura

Regionale, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di

rappresentanza della Regione Campania in Roma alla v. Poli n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961 del 2010 della Corte di Appello di Napoli,

depositata il 19 marzo 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 18 maggio 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Zeno Immacolata, che chiede che la Corte valuti

l’opportunità del rinvio del processo al Primo Presidente per

l’eventuale trattazione della causa presso le Sezioni Unite.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 961 del 19.3.2010 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione ex art. 827 cod. proc. civ. proposta dalla Regione Campania avverso il lodo reso esecutivo dal Tribunale di Napoli in data 19.5.2008 nei confronti di Hyppocratica s.p.a. Casa di Cura Villa del Sole, dichiarava la nullità del lodo essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;

la Corte osservava che la domanda originariamente avanzata dalla casa di cura, volta ad accertare la maturazione in capo all’istante dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per il passaggio dalla fascia di convenzionamento sanitario “B” alla fascia “A” e di conseguenza la sussistenza di un danno patrimoniale rappresentato dalla differenza tra il budget liquidato dalla Regione e quello effettivamente corrispondente al valore delle prestazioni erogate dalla ricorrente, tra il marzo 1991 ed il giugno 2006, esprimeva la riconducibilità della posizione soggettiva vantata dall’appellante alla figura dell’interesse legittimo, dovendo la P.A., al fine dell’emanazione del provvedimento di riclassificazione, verificare il possesso da parte della struttura richiedente, di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi necessari, onde, a fronte degli atti di esercizio di tali funzioni di verifica, la posizione del privato non poteva integrare in alcun modo la figura del diritto soggettivo, anche perchè comunque coinvolgente il rapporto di accreditamento. Del resto, osservava la Corte, la stessa società aveva attivato il rimedio contro il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Campania e ciò avvalorava ulteriormente la sussistenza della posizione di interesse legittimo, attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo unitamente alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno consequenziale; avverso tale sentenza la Hyppocratica s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo;

la Regione Campania ha resistito mediante controricorso; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, della L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2, dell’art. 808 cod. proc. civ. e della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis e art. 5, comma 2, avendo la Corte territoriale errato nell’identificare il reale oggetto del contendere costituito, nel caso in esame, dal danno patrimoniale subito dalla ricorrente a causa del mancato riconoscimento del livello superiore; precisava, inoltre, di aver domandato, nel presente giudizio, non la tutela dell’interesse ad ottenere la classificazione nella fascia superiore a quella di originaria, nè il risarcimento derivante da tale omesso inadempimento, bensì unicamente il risarcimento del danno per l’ingiusto mancato pagamento delle sopra indicate differenze remunerative, causato dallo svolgimento di prestazioni riferibili alla fascia superiore;

tale pretesa, correttamente qualificata dal collegio arbitrale, dovrebbe, secondo la ricorrente, essere pacificamente ricondotta alla giurisdizione ordinaria, rientrando fra le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi di cui all’art. 5, comma 2, L. Tar.;

il motivo è infondato;

in una controversia sostanzialmente analoga, le S.U. con sentenza n. 5769 del 2012 (alla quale il Collegio intende conformarsi, senza che dunque sorga la necessità di investire per una questione identica nuovamente le SU) hanno statuito che “la controversia introdotta da una casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per ottenere la riclassificazione della originaria fascia attribuita nella convenzione di accreditamento, ai fini dell’attribuzione di altra e diversa fascia e, quindi, della corresponsione dei differenziali di tariffa, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo contestato l’esercizio del potere della P.A., in materia di servizio pubblico sanitario, di attribuire la classificazione in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi del servizio atteso e, quindi, alle consistenze di dotazione e di personale tecnico, sanitario e amministrativo”;

diversamente “sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi”, nelle quali sia contestata l’applicazione della cosiddetta “regressione tariffaria” nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le AUSL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, laddove la controversia abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato” (S.U. n. 10149 del 2012);

nel caso in esame, la domanda di devoluzione arbitrale – come correttamente interpretata dalla Corte di merito con proposizioni che il ricorso tenta invano di superare con una differente proposta di rilettura – sollecitava sicuramente (come emerge dalla trascrizione delle conclusioni della domanda operata a pag. 3 del ricorso per cassazione) una riclassificazione della prestazione eseguita in relazione alla diversità della propria organizzazione aziendale rispetto al modello supposto nella prima classificazione: e non pare discutibile che l’esercizio del potere di attribuire alla struttura accreditata questa o quella “classificazione” in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi del servizio atteso e quindi alle consistenze di dotazioni e personale, tecnico, sanitario e amministrativo, sia attività espressione della conduzione del Servizio Pubblico Sanitario sindacabile solo dal giudice amministrativo; il ricorso va pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 22.500 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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