Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19752 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. II, 27/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RITA SARDA SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) in persona del

Liquidatore pro tempore Sig.ra G.L.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso lo

studio dell’avvocato CIERI EDUARDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato ACQUARELLI

PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende con procura notarile del

16/5/2011 rep. 913;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 2079/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato CIERI Eduardo, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato ACQUARELLI Pierluigi, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G., promissario acquirente di una residenza nel (OMISSIS), agiva innanzi al Tribunale di Roma nei confronti della R.I.T.A. Sarda s.p.a., promittente venditrice, per (la nullità, l’annullamento o) la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di quest’ultima, essendo l’immobile vincolato per vent’anni, in virtù di convenzione di lottizzazione trascritta, a destinazione turistico-alberghiera che impediva l’alienazione delle singole unità abitative.

La società convenuta resisteva alla domanda sostenendo che al momento di conclusione del preliminare l’attore fosse a conoscenza del vincolo. Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il proprio diritto a recedere dal contratto, per l’inadempimento dell’attore, e a trattenere la caparra versata.

Il Tribunale respingeva la domanda, ma condannava la R.I.T.A. Sarda a restituire all’attore la somma di L. 100 milioni versata a titolo di caparra.

Sull’impugnazione principale della predetta società e incidentale del G., la Corte d’appello di Roma in riforma della sentenza impugnata dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della R.I.T.A. Sarda, confermandone la condanna alla restituzione della caparra. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, riteneva che il vincolo, idoneo a incidere apprezzabilmente, per contenuto e durata, sul godimento dell’immobile, non avesse carattere generale e normativo, e non fosse conoscibile in base all’esame diretto del bene, ma solo mediante apposite ricerche.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la R.I.T.A. Sarda s.p.a., con tre motivi d’impugnazione.

Il difensore della parte intimata è comparso ed ha discusso la causa nella pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 15, 116 e 246 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente che la decisione del Tribunale in merito alla mancata conoscenza da parte del G. del vincolo gravante sull’immobile promesso non ha fondamento giuridico, perchè detta conoscenza risulta, invece, dalla deposizione del teste C., della cui attendibilità non vi era ragione per dubitare. Questi, infatti, sebbene all’epoca dei fatti fosse procuratore speciale e consulente aziendale della R.I.TA. Sarda, non ha attualmente rapporti di lavoro o di collaborazione con la società ricorrente. Il convincimento contrario espresso, invece, dalla Corte d’appello è censurabile perchè fa discendere l’inattendibilità del teste da un’erronea e superficiale valutazione della condizione all’epoca dei fatti, trascurando di considerare il contenuto della testimonianza e la qualità del teste che l’ha resa.

1.1. – Il motivo, è manifestamente infondato, poichè sollecita (peraltro senza neppure riportare il contenuto della deposizione che sarebbe stata erroneamente ritenuta inattendibile, nè isolare in maniera specifica un passaggio motivazionale carente) un riesame di merito del materiale istruttorio.

Infatti, è fermo orientamento di questa Corte che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle partì (v. ex multis, Cass. nn. 42/09, 12362/06, 11933/03, 9662/01 e S.U. n. 5802/98).

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., degli artt. 140 e 1489 c.c. La sentenza impugnata, sostiene parte ricorrente, è affetta da ultrapetizione perchè l’attore aveva agito per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., invocando la tutela appropriata per la vendita aliud pro alio, e non già un’azione di garanzia. Per contro la Corte territoriale ha applicato d’ufficio l’art. 1489 c.c., che configura un’azione di risoluzione per inadempimento, che ripete la propria causa petendi da differenti fatti costitutivi, ossia dalla presenza di oneri e di diritti di godimento di terzi, gravanti sulla res vendita; e nel rilevare d’ufficio la relativa questione non l’ha segnalata al contraddittorio delle parti.

Quanto alla conoscibilità del vincolo, parte ricorrente osserva che la convenzione di lottizzazione da cui esso si origina era stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania sin dal 26.10.1994, e dunque era conoscibile da chiunque vi avesse avuto interesse.

2.1. – Anche tale motivo è manifestamente infondato in ciascuna delle censure di cui si compone.

2.1.1. – E’ costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Collegio che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello il quale dia alla domanda o all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d’appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (v.

Cass. nn. 15383/10, 21484/07 e 12471/01). Ne deriva che la sola identificazione della norma correttamente applicabile alla fattispecie in nessun caso può configurare una questione nuova su cui provocare il contraddittorio delle parti.

Nello specifico, la Corte territoriale nel pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della società promittente non ha nè prodotto un effetto diverso da quello invocato dall’attore (liberazione dal vincolo e affermazione di responsabilità contrattuale della parte inadempiente), nè tanto meno mutato i fatti costitutivi della causa petendi della domanda, proposta dalla parte e accolta dal giudice proprio e solo in considerazione dell’omessa comunicazione al promissario dell’esistenza di un vincolo gravante sull’immobile, ma si è limitata ad applicare una norma – l’art. 1489 c.c. – che costituisce null’altro che una specifica applicazione della regola generale espressa dall’art. 1453 c.c. dettato in tema di azione generale di risoluzione per inadempimento.

Quanto, poi, alla conoscibilità del vincolo, è sufficiente osservare che ai fini della responsabilità per garanzia ex art. 1489 c.c., è irrilevante che l’acquirente sia stato in grado di conoscere, mediante l’esame dei registri immobiliari, l’esistenza di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, quando il venditore abbia affermato, contro il vero, l’inesistenza di diritti altrui e di oneri sulla cosa alienata, ovvero ne abbia taciuto l’esistenza (Cass. nn. 881/87, 1215/85, 5287/82, 577/82, 6033/81).

3. – La reiezione dei precedenti motivi, rendendo inattaccabile la pronuncia di risoluzione, assorbe l’esame della terza censura, con la quale è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, non avendo la sentenza impugnata motivato in ordine alla censura dell’appello della R.I.T.A. Sarda con il quale era stata criticata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità ex art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 5.

4. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va respinto.

5. – Le spese del presente procedimento di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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