Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19752 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10414/2016 proposto da:

I.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIANO CARINCI;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 152/2016 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

I.M. si opponeva a una ingiunzione di pagamento della società SOGET lamentando la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

il giudice di pace adito rigettava la domanda rilevando che l’indicazione in parola non era imposta a pena di nullità della sua omissione, e che, comunque, l’opponente non aveva dedotto quale pregiudizio avesse di conseguenza subito;

il tribunale rigettava l’appello rilevando che la normativa invocata dall’opponente concerneva le cartelle, del D.L. n. 247 del 2007, ex art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, mentre, nel caso di specie, l’atto era una ingiunzione di pagamento soggetta alla diversa disciplina della L. n. 689 del 1981;

avverso questa decisione ricorre per cassazione I.M., articolando un motivo;

Rilevato che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 3 e del D.L. n. 247 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di considerare la necessaria equiparazione dell’ingiunzione fiscale alla cartella e, al contempo, che all’ingiunzione stessa, sebbene non tributaria bensì relativa a sanzioni amministrative, avrebbe comunque dovuto applicarsi la L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 3, sicchè, in mancanza dell’indicazione dello specifico nominativo del responsabile procedimentale, il provvedimento avrebbe dovuto dichiararsi nullo;

Rilevato che:

il motivo di ricorso è inammissibile;

infatti, in primo luogo parte ricorrente non specifica a quale ingiunzione, relativa a quali sanzioni amministrative, si sia opposto, impedendo, con la suddetta genericità, di verificare l’esatto regime normativo applicabile alla fattispecie;

per altro verso, da una parte risulta irrilevante il rapporto tra ingiunzione fiscale e cartella di pagamento posto che nel prosieguo del ricorso si esclude, appunto, essersi trattato d’ingiunzione fiscale;

d’altra parte, ferma l’inapplicabilità della disciplina afferente alle cartelle di pagamento (art. 36, comma 4 ter, cit.: cfr. Cass., 17/01/2019, n. 1150 che esclude possa evincersi una generale prescrizione a pena di nullità per anche le cartelle emesse prima dell’introduzione della suddetta norma), neppure sarebbe risultato applicabile l’evocato della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 3, poichè riguarda la comunicazione in corso di procedimento amministrativo e non il provvedimento amministrativo adottato in riferimento a cui ci si duole nella censura quale formulata;

non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese di controparte.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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