Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19752 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15500-2019 proposto da:

GIANNI MOTORS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ASSENZA GIORGIO;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Gianni Motors s.r.l., innanzi al Tribunale di Ragusa, nei confronti dell’Avv. D.A. avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 3.617,92, quale iva residua per l’acquisto di un’autovettura soggetta ad Iva agevolata, non riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate;

– l’Avv. D. propose opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Siracusa, quale foro del consumatore;

– l’avv. D., iscritto nell’albo degli Avvocati del foro di Siracusa, era difeso da sè stesso e dall’Avv. R., del foro di Siracusa;

il Tribunale di Ragusa dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Siracusa;

la Gianni Motors riassunse la causa e notificò l’atto di riassunzione presso la Cancelleria del Tribunale di Ragusa, dove il D. aveva eletto domicilio;

– il giudizio si svolse nella contumacia del D. e si concluse con il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;

– la Corte d’Appello di Catania, con sentenza dell’8.2.2019, accolse l’appello proposto da D.A. nei confronti della Gianni Motors s.r.l. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, dichiarò la nullità della notifica dell’atto di citazione in riassunzione, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Siracusa;

la corte distrettuale osservò che l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere notificato presso il difensore del D., iscritto nell’albo professionale di Siracusa, ove era stato riassunto il giudizio e non presso la cancelleria del Tribunale di Siracusa, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Gianni Motors s.r.l. sulla base di un unico motivo;

non ha svolto attività difensiva l’Avv. D.A.;

su proposta del relatore di manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio;

in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

Che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 170 disp. att. c.p.c., art. 327 c.p.c., R.D. n. 37 del 1934, art. 82, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte d’appello ritenuto validamente effettuata la notifica dell’atto di riassunzione presso la Cancelleria del Tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa nonostante sia la parte, difesa da sè stessa, che il suo procuratore avessero eletto domicilio fuori dal proprio distretto;

il motivo è infondato;

il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 così recita: ” i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”;

nel caso di specie, l’autorità giudiziaria dichiarata competente, presso la quale doveva essere riassunto il giudizio, era il Tribunale di Siracusa, ove era domiciliata sia la parte, difesa da sè stessa, che il procuratore costituito, l’Avv. R.;

è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la notificazione dell’atto di riassunzione di un processo di merito si esegue, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., u.c., al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.; se il giudizio si svolge all’interno della circoscrizione del tribunale a cui è assegnato, la notifica deve esser eseguita, a pena di nullità, presso il luogo nel quale ufficialmente il medesimo risiede per l’esercizio del suo ufficio (Cassazione civile sez. VI, 02/09/2015, n. 17498; Cassazione civile sez. II, 07/05/1999, n. 4602)

ne consegue che, come correttamente affermato dalla corte di merito, l’atto di riassunzione andava notificato al procuratore costituito e non presso la Cancelleria del Tribunale di Ragusa, che si era dichiarato incompetente;

vi è stata, pertanto una corretta applicazione, da parte della corte di merito, del RD n. 37 del 1934, art. 82, che prevede la notifica in Cancelleria solo nelle ipotesi in cui il difensore abbia eletto domicilio fuori dalla Circoscrizione del tribunale del tribunale ove esercita il proprio ufficio, mentre, nella specie il giudizio andava riassunto innanzi al Tribunale di Siracusa, ove la parte, difesa da sè stessa ed il suo procuratore esercitavano il proprio ufficio;

la memoria non offre spunti per modificare la decisione in quanto si limita ad affermare la non pertinenza della giurisprudenza richiamata da relatore, segnatamente Cass. 4602/99, in quanto si riferirebbe all’ipotesi di riassunzione della cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti mentre il principio ha valenza generale e si applica in ogni ipotesi di prosecuzione del giudizio attraverso un atto di impulso della parte, ai sensi dell’art. 125 c.p.c.;

il ricorso va, pertanto, rigettato;

non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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