Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19752 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Tumietto Patrizio

e dall’avv. Caterina Mele, presso la quale è elettivamente

domiciliata in Roma in via S. Agatone Papa n. 50;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma in via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 135/6/05, depositata il 27 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

giugno 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Caterina Mele per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbito il secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. impugnò l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’IVA per l’anno 1996 eseguito, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, deducendo, tra l’altro, la carenza di elementi probatori atti a disattendere la contabilità regolarmente tenuta, l’inapplicabilità dei parametri nel caso di tenuta di contabilità ordinaria, e la circostanza che l’attività oggetto di accertamento veniva svolta in modo marginale e non continuativo.

La Commissione tributaria regionale di Milano, rigettando l’appello del contribuente, ha ritenuto legittimo l’accertamento, “rilevando come la normativa sui parametri produca l’inversione dell’onere della prova circa il reddito presumibile, inversione rispetto alla quale nessun elemento probatorio ha offerto il contribuente, nè relativamente alla propria attività, nè alla sua marginalità, nè a come con altre risorse potesse mantenere il tenore contestato”.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato con successiva memoria.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate di Milano resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione del dettato della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 e n. 5, lamenta sia stata ritenuta ammissibile l’applicazione dei parametri istituiti dalle disposizioni in rubrica ai fini della rettifica delle dichiarazioni di un contribuente soggetto a contabilità ordinaria in assenza di ogni altro tipo di contestazione, laddove i detti parametri sarebbero applicabili soltanto a chi opera in contabilità semplificata, salvo il caso di inattendibilità della contabilità risultante da verbale di ispezione, il che non si era verificato nel caso in esame.

Con il secondo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione per aver omesso di considerare che, a giustificare il tenore di vita di esso contribuente, vi fossero altri redditi oltre a quello proveniente dall’attività di lavoro autonomo.

Il primo motivo è fondato.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti “esercenti attività d’impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria”, l’inattendibilità ovvero l’irregolarità della stessa costituisce, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, comma 181, lett. b) esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass., sez. unite, 18 dicembre 2009, n. 26635). Nella specie, come lamentato dal contribuente, non risulta siano state mosse dall’ufficio contestazioni con riguardo all’inattendibilità o all’irregolarità della contabilità, legittimanti il ricorso alla procedura di accertamento standardizzato.

Il ricorso, assorbito l’esame del secondo motivo, va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria della Lombardia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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