Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19751 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19751 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 7350-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ABACO INTERNATIONAL SRL in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,
rappresenta

e

difende

unitamente

che

lo

all’avvocato

Data pubblicazione: 28/08/2013

MOSCHETTI FRANCESCO giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4/2011 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 26/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
che si riporta alla memoria e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso in relazione al 1 0 motivo.

\

Con sentenza 26.1.2011 n. 4 la Commissione tributaria della regione
Veneto ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Castelfranco Veneto della
Agenzia delle Entrate e confermato la pronuncia di primo grado con la
quale l’ente impositore veniva condannato alla restituzione in favore di
Abaco International s.r.l. della somma di € 48.211,00 -oltre interessi- pari al
costo delle polizze fidejussorie sostenuto dalla società, ai sensi dell’art. 38
bis comma 6 Dpr n. 633/1972, per evitare la restituzione delle somme
rimborsate a titolo IVA per gli anni 2001 e 2002 in attesa della definizione
del giudizio avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di accertamento
notificato successivamente all’eseguito rimborso.
I Giudici territoriali affermavano la propria giurisdizione dovendo
ricondursi la pretesa restitutoria della società nella materia devoluta alle
Commissione tributarie dall’art. 2 Dlgs n. 546/21992, trattandosi di credito
“accessorio” al rapporto tributario, e non potendosi ritenere ostativa alla
restituzione del costo delle polizze fidejussorie la assenza del regolamento
attuativo di cui all’art. 8 comma 6 legge n. 212/2000.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la
Agenzia delle Entrate insistendo nel difetto di giurisdizione e contestando il
diritto alla restituzione ed alla compensazione del credito.

1
RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

C
est.
vieri
Stefano

Svolgimento del processo

Ha resistito con controricorso la società che ha depositato anche memoria
illustrativa.

Motivi della decisione

§ 1. Il primo motivo con il quale Agenzia deduce la carenza di

degli art. 2 e 19 Dlgs n. 546/192, in relazione all’art 360co1 nn. 1 e 3 c.p.c.,
è infondato.

1.1 Occorre premettere che la indicazione contestuale in rubrica, ai fini
della eccepita questione di giurisdizione, delle norme di cui all’art. 2 -che
definisce l’ambito della materia devoluta alla giurisdizione dei Giudici tributari- e

dell’art. 19

-che, invece, individua i provvedimenti impugnabili della

Amministrazione finanziaria-,

deve ritenersi affetta da imprecisione

concettuale, atteso che “l’ambito della potestas judicandi……non trova il
suo referente normativo nell’art. 19 …ma nell’art. 2 dello stesso Decreto
Legislativo, per il primo comma (prima proposizione) secondo il quale (nel
testo applicabile alla specie ratione temporis introdotto con l’art. 12 della

“appartengono alla giurisdizione

legge 28 dicembre 2001 n. 448)

tributaria tute le controversia aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie.. .nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative comunque irrogate da uffici finanziaria , gli interessi e
ogni altro accessorio”. L’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art.
19, invero, non è idoneo ,di per sé, a delimitare la giurisdizione del giudice
tributario in quanto gli stessi non sono tutti, né necessariamente, atti
tipicamente fiscali: essi infatti , come chiarito da queste sezioni unite
(sentenza 11 febbraio 2008 n. 3171) sono “atti neutri” perché “utilizzabili
a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria o no) della mano
2
RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

Co
Stefan

s t.
eri

giurisdizione del Giudice tributario ed impugna la sentenza per violazione

pubblica”. Di conseguenza, per il riparto della giurisdizione, è rilevante
unicamente il titolo giuridico della “pretesa patrimoniale” e non già l’atto
che la contiene: l’inclusione di un atto nell’elenco dell’art. 19 , pertanto, è
indice della sua impugnabilità (per la tutela del diritto ritenuto violato
dall’interessato) davanti al giudice tributario e non già della giurisdizione

1.2 Tanto premesso la tesi della Agenzia secondo cui, essendosi
concluso favorevolmente alla contribuente, con sentenza di annullamento,
passata in giudicato, dell’avviso di accertamento IVA notificato ai sensi
dell’art. 38 bis comma 6 Dpr n. 633/1972, il diritto della società alla
restituzione dei costi delle polizze fidejussorie rilasciate per evitare in attesa
dell’indicato giudizio la immediata restituzione delle somme già ricevute a
rimborso avrebbe perso ogni collegamento con la controversia tributaria
non può essere condivisa, tanto in considerazione dello sistema normativo
in cui la prestazione della garanzia si inserisce (l’art. 38 bis comma 6 Dpr n.
633/1972 è volto ad assicurare la eventuale maggiore pretesa tributaria accertata
dalla PA in ordine al medesimo periodo di imposta in cui si è formato il credito di
rimborso, ovvero ad attuare il diritto potestativo della Amministrazione finanziaria in seguito alla notifica di avviso di accertamento o di rettifica, relativo ad altre
annualità d’imposta, sopravvenuta alla avvenuta erogazione del rimborso IVA
richiesto dal medesimo contribuente ai sensi dell’art. 30 Dpr n. 633/1972- alla
immediata compensazione del proprio credito tributario -anche se contestato- con
quello al rimborso fatto valere dal contribuente -in tal senso pare doversi
argomentare dalla espressione secondo cui il contribuente “deve versare all’ufficio le
somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate”-; il sistema

è completato dalla espressa previsione legislativa dell’art. 8 comma 4 legge
27.7.2000 n. 212 -in vigore dall’1.8.2000- che, in applicazione del principio secondo
cui non possono gravare sul contribuente che ha ragione le spese dallo stesso
sostenute a favore della Amministrazione finanziaria a garanzia di pretese tributarie
risultate inesistenti, ha disposto l’obbligo a carico della PA del rimborso del costo
3
RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

est.
Stefano ivieri

di questo” (cfr. Corte cass. SU 8.10.2008 n. 24775, in motivazione).

delle fidejussioni che il contribuente “ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento, o la rateizzazione o il rimborso dei tributi”), essendo

destinata ad assicurare il credito tributario “successivamente” accertato
dall’Erario, quanto in considerazione della giurisprudenza di questa Corte concernente il rimborso di imposte indebite- secondo cui va ravvisata la
giurisdizione del Giudice tributario in ordine al diritto alla restituzione di

per uno dei titoli indicati nell’art. 2 d.lgs n. 546 del 1992 …in mancanza del
riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’obbligo di rimborso e
dell’entità dello stesso, non potendosi ritenere tale mancanza superata

dalla suddetta sentenza di annullamento

[ndr. dell’avviso di

accertamento], che costituisce solo titolo per fondare la pretesa di
restituzione e non già titolo giudiziario per ottenerla” (cfr. Corte cass. SU
Sentenza n. 24774 del 08/10/2008; id. SU Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009
secondo cui il giudicato di annullamento dell’atto impositivo non integra il
presupposto della giurisdizione ordinaria che si verifica esclusivamente nel caso in
cui “l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la
quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza
dell’obbligazione tributaria, il “quantum” del rimborso o le procedure con le quali lo
stesso deve essere effettuato”; id. SU Sentenza n. 25931 del 05/12/2011).

1.3 La giurisdizione tributaria in materia di rimborso dei costi sostenuti
dal contribuente per la prestazione delle garanzie richieste dalla disciplina
normativa sui rimborsi dei credito d’imposta è stata esplicitamente
affermata da questa Corte a SS.UU. con la sentenza 16.6.2010 n. 14499
che ha esaminato il caso in cui il contribuente, conseguito l’annullamento
dell’avviso di accertamento con il quale veniva preteso un maggior debito
IRPEF con corrispondente recupero del credito d’imposta (relativo all’anno
1992), aveva quindi agito, con separata domanda, per ottenere la condanna
della PA al pagamento degli interessi di mora sul predetto credito
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RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

C4nsst.
ieri
Stefan

somme ritenute indebite, tutte le volte in cui le stesse “siano state versate

d’imposta (che era stato rimborsato in ritardo), del risarcimento del maggior
danno ex art.1224co2 c.c., nonché la refusione dell’importo pagato per la
prestazione di una cauzione senza la quale non gli sarebbe stato effettuato il
rimborso di altro credito d’imposta relativo al diverso anno d’imposta 1994.
La Corte ha dichiarato la giurisdizione tributaria statuendo che “in base al

principio della concentrazione della tutela

le Commissioni Tributarie

indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il
maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazioni di

cauzioni non dovute”.
1.4 Erra del tutto, quindi, la Agenzia fiscale laddove sostiene che nel
caso di specie -a differenza di quello esaminato dalle SSUU- non vi è
contestazione sul tributo in seguito ad annullamento dell’avviso di
accertamento IVA successivamente notificato alla società. Se da un lato,
come si è visto, il giudicato di annullamento relativo all’atto impositivo non
preclude, infatti, al Giudice tributario di pronunciare sulla restituzione
dell’indebito, dall’altro, nella presente causa, è proprio il diritto al rimborso
del costo indebitamente sostenuto dalla società per le polizze fidejussorie
che è attualmente in contestazione, rimanendo quindi escluso lo stesso
presupposto (riconoscimento del credito vantato dal contribuente) al quale la
giurisprudenza della Corte riconduce il veni meno della “accessorietà” tra
la pretesa patrimoniale e la “materia tributaria” controversa.

1.5 Del tutto inconferente deve ritenersi, poi, la invocazione del
precedente di Corte cass. SU 16.4.2007 n. 8958 (concernente domanda di
risarcimento del danno per le spese sostenute dal contribuente per iscrizione
ipotecaria) che analogamente ad altre ipotesi esaminate da Sez. U,

Sentenza

n. 10826 del 29/04/2008 (risarcimento delle somme esborsate dal contribuente a
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RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

Co
Stefan

st.
jvieri

possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte

titolo di spese legali) e da Sez. U, Ordinanza n. 20323 del 20/11/2012
(risarcimento del danno subito dal contribuente per mancato tempestivo

atteso che le domande risarcitorie

adeguamento a direttiva comunitaria),

risultano tutte fondate nei predetti casi sulla contestazione della condotta
illecita della Amministrazione finanziaria, e dunque concernenti
obbligazioni patrimoniali fondate sul generale principio del “neminem

assimilata la violazione della corretta trasposizione della direttive
comunitarie, mentre nel caso che occupa il presente giudizio la pretesa di
rimborso non trova fondamento in un illecito (condotta della PA “non jure e
contra jus”) sibbene in un atto amministrativo lecito (esercizio dell’attività di
accertamento tributario), rispondendo l’onere di prestazione della garanzia,

stabilito dalla legge a carico del contribuente, al principio di adeguatezza e
proporzionalità rispetto all’interesse erariale che l’art. 38 bis comma 6 Dpr
n. 633/1972 intende proteggere, e corrispondentemente ai medesimi
principi assolve l’obbligo di rimborso del costo della garanzia qualora
l’interesse erariale venga meno (in conseguenza del definitivo accertamento
negativo, totale o parziale, della pretesa tributaria) dovendo in tal caso essere

reintegrato il contribuente -quanto alle spese sostenute per detta garanzianella situazione patrimoniale ex ante. A differenza delle ipotesi di illecito
civile sopra indicate, pertanto, il rimborso dei costi per le polizze
fidejussorie trova specifico ed esclusivo fondamento nella previsione di
legge di cui all’art. 8 comma 4 della legge n. 212/2000 che prescrive tale
obbligo alla PA in relazione al solo dato oggettivo dell’accertamento della
inesistenza della imposta o maggiore imposta richiesta al contribuente,
rimanendo esclusa qualsiasi rilevanza dell’elemento soggettivo (colpa della
PA) dalla fattispecie normativa. Tanto è sufficiente a riconoscere al diritto
al rimborso dei costi per le polizza fidejussorie il carattere di “ogni altro
accessorio” relativo alla controversia tributaria (sia che la stessa debba
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RG n. 7350/2012
tic. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

laedere” ex art. 2043 c.c. ovvero sull’inadempimento ex contractu cui viene

individuarsi con riferimento al credito d’imposta vantato dal contribuente,
sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento alla
imposta o maggiore imposta pretesa dall’Amministrazione finanziaria in
seguito all’avvenuto rimborso del credito IVA).

§ 2. Il secondo motivo con il quale la Agenzia delle Entrate sostiene

360co l n. 3) c.p.c., è infondato.

2.1 L’ipotesi secondo cui l’azione amministrativa dell’Ufficio
finanziario sarebbe condizionata dalla previa emanazione del regolamento
di attuazione del Ministero della Economia e delle Finanze -ancora oggi
non adottato- previsto dall’art. 8 comma 6 della legge n. 212/2000, non
trova alcun fondamento normativo e si pone in evidente contrasto con la
natura precettiva, e non meramente programmatica, della norma di legge
tenuta a

(“l’Amministrazione finanziaria è

rimborsare…”), che –

contrariamente a quanto sostiene la ricorrente- non si limita ad enunciare un
generico principio ma stabilisce un preciso obbligo di condotta della PA al
ricorrere di determinati presupposti (“quando sia stato definitivamente
accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore di
quella accertata”) che integrano lo stesso fatto costitutivo della pretesa di
rimborso del contribuente (titolare di un diritto soggettivo di natura
patrimoniale nei confronti della PA).

2.2 Asserire che in difetto della emanazione del regolamento
risulterebbe violato il principio di legalità cui deve attenersi l’azione della
PA:
a) non tiene conto che l’obbligo di rimborso disciplinato direttamente
dalla legge configura una condotta “interamente vincolata” nell’
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RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

che sia stato violato l’art. 8 della legge n.212/2000 in relazione all’art.

”an” (il rimborso va disposto in seguito all’accertamento della inesistenza
del tributo “garantito”) e nel “quid” (la prestazione ha ad oggetto una
somma pari all’importo corrisposto per il rilascio della polizza fidejussoria)

che esclude qualsiasi margine di discrezionalità (intesa come potere di
adeguamento e scelta della condotta amministrativa ritenuta più opportuna in
vista del perseguimento dell’interesse pubblico -demandato alla cura della

con effetti immediatamente incidenti nella sfera giuridica dei soggetti privati)

iscrivendosi nello schema tipico della obbligazione di natura
patrimoniale avente titolo”ex lege”.
b) collide con la stessa configurazione della pretesa di rimborso come
diritto soggettivo di credito, la cui insorgenza non è subordinata alle
disposizioni regolamentari: se infatti la legge deve intendersi
immediatamente precettiva -contenendo una compiuta predeterminazione
degli elementi costitutivi della fattispecie, lasciando dunque al regolamento,
da qualificarsi come meramente esecutivo, soltanto la specificazione di
elementi di dettaglio volti a regolare in modo ordinato lo svolgimento dei
materiali adempimenti degli Uffici e dei contribuenti connessi alla attuazione
del rapporto tributario- ne segue che il diritto di credito non può che

ritenersi immediatamente esigibile indipendentemente dalla
emanazione della normativa secondaria di dettaglio (la mancanza di un
regolamento ministeriale, previsto dalla legge, non è stata ritenuta ostativa
alla applicazione dei tributi, laddove la fattispecie normativa impositiva
descriveva compiutamente i presupposti d’imposta, i soggetti passivi, e le
aliquote applicabili: cfr. in materia di cd. “ecotassa” istituita dall’art. 17 legge
n. 449/1997, Corte cass. V sez. 30.7.2008 n. 20665 e n. 20667; id. V sez.
21.12.2009 n. 26859 e n. 26860; analogamente in materia di ICI la mancata

emanazione del regolamento comunale di cui all’art. 59 Dlgs n. 446/1997
non è stata ritenuta ostativa alla esigibilità del tributo: Corte cass. V sez.
8.10.2010 n. 20872): appare significativo che, con riferimento alla

facoltà di estinzione della obbligazione tributaria mediante
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RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

st.
Stef no glivieri

singola Amministrazione- a costituire il nuovo assetto degli interessi coinvolti

compensazione -art. 8 commi 1 e 8 legge n. 212/2000-, il Legislatore
non abbia inteso completare la disciplina della fattispecie, delegando
espressamente alla fonte normativa secondaria di definire le modalità
ed i limiti di attuazione della compensazione individuando anche i
tributi per i quali tale istituto “attualmente non è previsto”
(inequivoco il rinvio al ben più rilevante regolamento “cd. autorizzato” di cui

di legge soltanto a determinare “le norme generali regolatrici della materia”,
mentre nel caso del diritto al rimborso il rinvio al regolamento ministeriale di
cui all’art. 17 comma 3 della legge n. 400/1988, unitamente alla chiara
definizione legislativa del diritto al rimborso, relega l’intervento della
normazione secondaria alla regolamentazioni di aspetti organizzativi interni
alla PA o meramente esecutivi, non incidenti sul momento della insorgenza e
della esigibilità del dritto al rimborso dei costi delle fidejussioni).

2.3 Questa Corte, peraltro, ha già esaminato la questione della
rimborsabilità dei costi delle fidejussioni risolvendo, implicitamente, nei
termini sopra indicati entrambe le questioni della giurisdizione tributaria e
della attuale esigibilità del credito restitutorio (cfr. Corte cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14024 del 17/06/2009).

2.4 Va in conseguenza affermato il seguente principio di diritto :
“nel caso in cui il contribuente che abbia conseguito il rimborso del credito
IVA, ai sensi dell’art. 30 e 38 bis del Dpr n. 633/1972, abbia prestato la
garanzia richiesta dal medesimo articolo 38 bis al fine di evitare la
immediata restituzione delle somme “indebitamente rimborsate” fino a
concorrenza dell’importo della pretesa tributaria fatta valere con successivo
avviso di accertamento o rettifica dalla Amministrazione finanziaria, ai
sensi dell’art. 38 bis comma 6 Dpr n. 633/1972, lo stesso contribuente,
qualora la controversia avente ad oggetto la opposizione avverso detto
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ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

CpQs est.
Stefano livieri

all’art. 17 comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, essendosi limitata la norma

avviso si sia risolta a suo favore con sentenza -passata in giudicato- di
annullamento dell’atto impositivo, è legittimato a richiedere alla
Amministrazione -e ad esperire la tutela avverso l’eventuale atto di diniego
o silenzio rifiuto- il rimborso dei costi sostenuti per le fidejussioni, ai sensi
dell’art. 8 comma 4 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non ostando al
riconoscimento del diritto al rimborso, la perdurante mancata adozione del

articolo, atteso che la norma di legge definisce in modo completo tutti gli
elementi costitutivi del diritto di credito (soggetti, contenuto della prestazione,
termine di adempimento ed insorgenza del diritto), a fronte del quale corrisponde

non l’esercizio di una potestà discrezionale della PA, ma una condotta
dell’Ufficio finanziario interamente vincolata nell’ “an”

(l’obbligo di

rimborso insorge al momento del definitivo accertamento della insussistenza del
tributo per il quale la garanzia è stata prestata) e nel “quid” (importo dovuto a
rimborso, corrispondete al costo della garanzia) che deve inquadrarsi nello

schema tipico della obbligazione di natura patrimoniale avente titolo nella
legge”.

§ 3. Il terzo motivo con il quale -contraddittoriamente- viene censurata
la medesima statuizione della CTR veneta, sia in relazione all’art. 360co1
n. 4) c.p.c., per vizio di nullità della sentenza di appello in conseguenza
della omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale era stata
impugnata la decisione di prime cure per ultrapetizione, sia in relazione
all’art. 360co1 n. 5) c.p.c., per vizio di omessa motivazione (che implica, al
contrario, che la CTR abbia invece assolto all’obbligo di pronuncia sul
predetto motivo di gravame), è inammissibile:
– sia in quanto la formulazione contraddittoria dei vizi di legittimità,
risolvendosi nella incertezza della individuazione del motivo di ricorso,
impedisce l’accesso al sindacato di legittimità (art. 366 col n. 4 c.p.c.) non
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RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

Con est.
livieri
Stefan

regolamento ministeriale di attuazione previsto dal comma 6 del medesimo

potendosi sostituire la Corte -in luogo della parte ricorrente- nella scelta
della censura alla stregua della quale deve essere condotto il controllo di
legittimità della sentenza impugnata;
– sia in quanto le censure appaiono rivolte a criticare, non la pronuncia
impugnata, ma la decisione di primo grado che, secondo la Agenzia
ricorrente, avrebbe riconosciuto -senza che fosse stata proposta domanda dalla

di rimborso dei costi per le polizze fidejussorie: i Giudici di appello, infatti,
sia pure con lessico sintatticamente stentato ed incerto, non hanno affatto
inteso riconoscere efficacia di autonoma statuizione alla pronuncia del
Giudice di primo grado, avendo piuttosto rilevato che il richiamo operato
nella sentenza di prime cure all’istituto della compensazione (con specifico
riguardo alla facoltà del contribuente di avvalersi della compensazione anche in
assenza di regolamento di attuazione previsto dall’art. 8 comma 8 della legge n.
212/2000) non integrava un autonomo capo della decisione, ma svolgeva la

mera funzione di argomento “ad abundantiam” -integralmente “ripreso” dal
ricorso introduttivo della società contribuente-

utilizzato a supporto del

riconoscimento del diritto al rimborso dei costi delle polizze fidejussorie
(unico oggetto della decisione) anche in difetto della emanazione del
regolamento di attuazione di cui all’art. 8 comma 6 della legge n. 212/2000
(cfr. sentenza CTR: “è da ritenersi quindi che la compensazione…sia stato un
motivo di cui si sono avvalsi i giudici di prime cure in ausilio alla ratio delle
0
disposizioni di cui all’art. 8, 1 0 comma della legge n. 212/2000 e art. 8, 4 comma
legge n. 212/2000”): tanto trova conferma anche nel richiamo al precedente

di questa Corte n. 2272/2006 -concernente le modalità di esercizio del diritto alla
compensazione in materia tributaria- contenuto nel passaggio motivazionale

immediatamente successivo della stessa sentenza di appello, e che viene
operato dai Giudici territoriali esclusivamente in funzione di critica alla tesi

11
RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

società contribuente- la generale compensabilità (con altri tributi) del credito

dell’Ufficio finanziario secondo cui il diritto al rimborso de costi di polizza
non poteva essere riconosciuto in mancanza del regolamento ministeriale.
Pertanto, sostituendosi la pronuncia di appello a quella del giudice di
primo grado e non avendo adottato la CTR veneta statuizioni dirette a
riconoscere la compensazione (è appena il caso di rilevare come una pronuncia di
mero accertamento della “compensabilità in astratto” di un credito, esuli del tutto dai

sussistenti i presupposti, deve dichiarare estinti i reciproci crediti) delle somme da

rimborsare con eventuali ed ipotetiche imposte dovute dalla medesima
contribuente, il motivo di ricorso per cassazione appare all’evidenza
inammissibile.

§ 4. Il quarto motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 8
legge n. 212/2000 e degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., in relazione all’art.
360co1 n. 3) c.p.c. deve ritenersi anch’esso inammissibile in quanto rivolto
a criticare una proposizione della sentenza di appello, estrapolata dal
contesto motivazionale nel quale assume ben diverso significato, e che non
costituisce autonoma “ratio decidendi” della decisione di secondo grado
suscettibile di impugnazione (cfr. sentenza CTR: “….si rileva pure come la
giurisprudenza di legittimità sia indirizzata a riconoscere la compensarne anche in
assenza dei regolamenti attuativi (Cass. civ. n. 22872/2006)…”).

Come è stato già rilevato nell’esame del precedente motivo,
l’affermazione della CTR del Veneto, è ripresa dalle tesi difensive svolte
dalla società contribuente e riprodotte nella sentenza di prime cure, ed
assolve meramente alla funzione di argomento comparativo-analogico per
affermare la azionabilità del diritto al rimborso dei costi delle polizze
fidejussorie, anche in mancanza della adozione del regolamento
ministeriale previsto dall’art. 8 comma 6 della legge n. 212/2000, così come
era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo
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RG n. 7350/2012
ric. Ag.Entrate c/Abaco International s.r.l.

Cons. est.
Stefano i1ivieri

limiti interni della “potestas judicandi” del Giudice tributario il quale, ove ritenga

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N.
MATE5IJA TRIBUTAXIA

alla diversa questione (non oggetto della presente causa) del diritto alla
compensazione dei crediti di imposta esercitabile, appunto, anche in difetto
della emanazione del regolamento attuativo previsto dall’art. 8 comma 8
della medesima legge n. 212/2000.
Alcuna statuizione è stata adottata pertanto dai Giudici territoriali in
ordine alla compensazione del credito di rimborso -oggetto della presente

motivo del ricorso principale, in quanto palesemente inconferente rispetto
al decisum, va dichiarato inammissibile.

§ 5. In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la Agenzia fiscale
condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano
in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso e condanna la Agenzia fiscale soccombente alla rifusione
delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi
professionali, oltre gli accessori di legge.

DEPOSITATO IN MCELLEMA
IL

Così deciso nella camera di consiglio 6.5.2013

2.8…A60.. 2013

controversia- con altri ipotetici debiti d’imposta della società, e dunque il

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