Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19751 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19751 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02395/2015 R.G. proposto da
ALBAMA S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Antichi e
Umberto Richiello, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Mirabello n. 18, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente Contro
UBS (ITALIA) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Davide Contini e Chiara
Srubek Tomassy, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultima in Roma, via Caio Mario n. 27, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3838/14
depositata in data 29 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto da Albama S.p.A. (in prosieguo: Albama)

domanda avente ad oggetto la condanna di UBS Italia S.p.A. (in
prosieguo: UBS) alla restituzione della somma di euro 110.657,92,
trattenuta indebitamente da quest’ultima, con il risarcimento del
danno.
La Corte territoriale ha rilevato la novità della domanda con
cui Albama, per la prima volta in appello, introduceva la questione
della legittimità della compensazione effettuata da UBS al momento
della regolazione delle partite di dare e avere tra le parti esistenti
per effetto di un più complesso rapporto di gestione e
amministrazione di titoli mobiliari, oggetto di un preatto
contenzioso tra le medesime parti; invero nell’atto introduttivo
Albama aveva prospettato e qualificato il comportamento della
controparte come indebita ritenzione di somme, e su tale domanda
il Tribunale si era pronunciato, sicché l’appello, oltre a essere
inammissibile per novità, lo era anche perché non era contestata la
ratio decidendi della sentenza impugnata.
Contro la sentenza Albama ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi.
Resiste UBS con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Il primo motivo, titolato «Violazione e/o falsa
applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
2

RG023952015
l’est.

avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la sua

3 c.p.c. in relazione all’errata qualificazione della domanda;
omessa pronuncia (artt. 99 e 112 c.p.c.)»/ lamenta che la
Corte di appello abbia omesso di considerare che la questione
della compensazione della somma oggetto di lite era stata
introdotta da UBS in via di eccezione in primo grado, posto che
la relativa difesa era basata sulla sussistenza di un
controcredito derivante dal citato giudizio preesistente tra le

1.2. Il secondo motivo, titolato «Omessa pronunzia ai sensi
dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, co. I,
n. 5 c.p.c., in relazione all’illegittimità della compensazione
operata da U.B.S. (Italia) S.p.A. (artt. 1243, co II, 1853,
2033, 1366 e 1371, ult. par. c.c.)»Ì lamenta che la Corte di
appello, arrestandosi al rilievo dell’inammissibilità del
gravame, abbia omesso di pronunciarsi sulla dedotta
illegittimità dell’incameramento da parte di UBS della somma
di danaro oggetto di lite, che appariva evidente
dall’insussistenza di qualsivoglia previsione contrattuale in tal
senso nell’accordo a suo tempo esistito tra le parti e
dall’illegittimità dell’operato di UBS anche alla luce delle regole
generali in tema di compensazione previste dal codice civile.
1.3. Il terzo motivo, titolato «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 5 c.p.c. in relazione al
comportamento tenuto da U.B.S. (Italia) S.p.A. (art. 1243 e
1853 c.c.)» ( lamenta che i giudici di secondo grado abbiano
totalmente omesso di pronunciarsi sulla evidente illegittimità
del comportamento posto in essere da UBS, che costituiva un
esercizio illegittimo di “giustizia privata”, in spregio delle
norme codicistiche in tema di compensazione.
3
RG02395_2015

medesime parti.

2. UBS ha argomentato l’inammissibilità e l’infondatezza
dell’avverso ricorso, di cui ha chiesto il rigetto con il favore delle
spese.
3. Il ricorso va respinto.
4. Il primo motivo è inammissibile. Esso si sostanzia nell’omesso
rilievo da parte della Corte territoriale che la domanda avente per
oggetto la legittimità della compensazione sarebbe stata introdotta

non sarebbe stata pertanto affatto nuova in appello. Rileva tuttavia
la Corte che, così qualificata, la doglianza non è correttamente
formulata anche quanto al suo contenuto poiché, contrariamente a
quanto prevede il combinato disposto degli artt. 366 primo comma
n. 6 e 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ., non trascrive né
indica specificamente a quali atti processuali della convenuta la
censura intenda riferirsi, allorché allega che la domanda di
compensazione sarebbe entrata nel processo per via di eccezione.
In tale contesto questa Corte non è messa in grado di procedere
all’esame diretto degli atti, poiché tale potere può essere esercitato
solo a seguito di una doglianza che puntualmente alleghi e indichi
l’atto processuale o i documenti cui si riferisce per corroborare le
argomentazioni poste a fondamento del motivo di ricorso (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Sez. 6 – 3, Sentenza n.
25308 del 28/11/2014).
5. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto non
censurano la sentenza di appello, ma si dolgono che essa abbia
omesso di pronunciarsi sul merito delle questioni dedotte con l’atto
di appello che tuttavia, con ogni evidenza, erano relative alla critica
della pronuncia di primo grado, essendosi la Corte di appello
limitata a rilevare e statuire l’inammissibilità del gravame e quindi,
del tutto coerentemente, a omettere qualsiasi considerazione
attinente il merito della controversia.
6. Le spese seguono la soccombenza.
4
RG02395_2015
l’est.

in primo grado dalla convenuta UBS nei suoi scritti defensionali e

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

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