Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19751 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13178-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GATTI GABRIELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCATTAREGGIA MARCHESE

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

C.N., CU.MI., CU.AN., CU.TE.,

CU.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 02.02.2004, Cu.Sa., C.N., Cu.Mi., Cu.Te. e Cu.An., quali eredi di Cu.An., a sua volta erede di Cu.Le., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina M.G., chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione di una porzione di terreno (la particella (OMISSIS)), confinante a nord e ad ovest con terreno della ditta Cu. (la particella (OMISSIS)), ad est con un fabbricato di proprietà degli attori e a sud con muro alto 3 mt, al di sopra del quale vi era la proprietà del convenuto, deducendo di averlo posseduto in modo pacifico ed ininterrotto sin dal 1980;

costituitosi in giudizio con comparsa dell’08.05.2004, il M. contestava le pretese degli attori e chiedeva, in via riconvenzionale, la demolizione e/o l’arretramento di una porzione di manufatto illegittimamente realizzato dagli attori in violazione della linea di confine nonchè la rimozione di una catena da quest’ultimi arbitrariamente apposta;

il Tribunale di Messina, con sentenza n. 3022/16 accoglieva la domanda di usucapione e rigettava la domanda riconvenzionale;

la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 77/2019 del 05/02/2019, e notificata il 18/02/2019, confermava la sentenza di primo grado.

la corte di merito osservava che l’attività istruttoria espletata e, precisamente, le dichiarazioni testimoniali assunte, avessero comprovato l’esercizio, da parte degli appellati, di una situazione di possesso ultraventennale ed ininterrotta avente ad oggetto l’area rivendicata, adibita, sin dal 1980, dai danti causa degli attori a parcheggio per i pullman e, successivamente, dagli stessi recintata mediante la realizzazione di un muro di confine, atto a delimitare l’oggetto del dominio esclusivo. La Corte d’appello riteneva non decisivo, ai fini del mancato perfezionamento dell’usucapione, la circostanza, riferita dai testi di parte appellante, che il M. avesse utilizzato una scala in pietra collocata sul terreno rivendicato per accedere a quello sovrastante di sua proprietà, avendo gli stessi testimoni escussi, nel riferire siffatta circostanza, puntualizzato il carattere concessorio di tale facoltà, comprovante, per l’appunto, la qualifica di possessore esclusivo rivestita dai Cu. e quella di utilizzatore occasionale ricoperta dal M.. Ciò posto, con specifico riguardo allo stato dei luoghi, la Corte, richiamando le deposizioni testimoniali assunte e la CTU espletata – attestante il dislivello esistente trai fondi ed il conseguente impedimento naturale dell’accesso al soprastante terreno di proprietà del M. tramite quello sottostante degli appellati – confermava la coincidenza tra la porzione di terreno oggetto della domanda e quella indicata dal primo giudice, escludendo espressamente il ricorrere di un errore sul punto idoneo a pregiudicare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;

per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso M.G. sulla base di un unico motivo;

ha resistito con controricorso Cu.Sa.;

C.N., Cu.Mi., Cu.Te. e Cu.An. sono rimasti intimati;

il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso;

in prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso, M.G. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., dell’art. 111 Coat., comma 6 dell’art. 132 c.p.c., n. 4, l’omessa motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione alla mancata esatta individuazione dello stato dei luoghi, per aver la corte di merito fondato la decisione sulla base di dichiarazioni testimoniali inattendibili, sia perchè rese da amici e strettissimi conoscenti degli attori, sia perchè aventi ad oggetto una porzione di terreno diversa da quella rivendicata. A tal proposito, parte ricorrente lamenta, altresì, l’omesso esame di un fatto decisivo quale lo stato dei luoghi, che sarebbe avvenuto sulla base di una distorta rappresentazione della realtà, così confondendo il terreno oggetto di rivendicazione con quello di proprietà originaria degli attori. Infine, parte ricorrente contesta il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento dell’usucapione, non essendo stato neanche provato il termine iniziale di decorrenza del possesso;

il motivo è inammissibile sotto molteplici profili;

occorre evidenziare come la denuncia di violazione di legge non verta sul significato e sulla portata applicativa del disposto di cui all’art. 1158 c.c., bensì sulla valutazione del materiale probatorio posto dalla corte di merito a sostegno della decisione avente ad oggetto il perfezionamento dell’usucapione e, dunque, su accertamenti meramente fattuali;

mediante la formulazione della censura in esame, il ricorrente contesta esclusivamente l’iter logico seguito dalla corte di merito nel pervenire alla decisione adottata, contestando l’attendibilità delle deposizioni testimoniali inattendibili, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità;

– mediante la denuncia della violazione di legge, parte ricorrente mira ad una rivalutazione di questioni di mero fatto non censurabili in questa sede, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. civ., sez. 6 – 3, 04.04.2017, n. 8758);

– non è ravvisabile nemmeno il vizio di apparenza della motivazione, che sussiste quando è idonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere o nel caso in cui contenga affermazioni logicamente inconciliabili e fondate su dati erroneamente valutati, emergenti dal provvedimento decisorio (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

– nel caso di specie, la Corte d’appello ha puntualmente indicato, sulla base delle testimonianze assunte, sia il momento a partire dal quale è maturato l’usucapione – 1980 – sia le modalità di esercizio del possesso sull’area in contestazione, originariamente adibita a parcheggio per i pullman e, successivamente, recintata mediante la realizzazione di un muro di confine;

– la censura del vizio di motivazione è inammissibile, trattandosi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5 in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;

– la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile in quanto la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. V, n. 15879 del 15/6/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 17/02/2014).

– il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, de dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte Suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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