Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19750 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19750 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24978/2014 R.G. proposto da
ALBAMA S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Antichi e
Umberto Richiello, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Mirabello n. 18, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente Contro
UBS (ITALIA) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Davide Contini e Chiara
Srubek Tomassy, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultima in Roma, via Caio Mario n. 27, giusta procura a

OPb
CY.>

margine del controricorso;

Data pubblicazione: 25/07/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12687/13 depositata
in data 14 ottobre 2013, il cui appello è stato dichiarato
inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.
dalla Corte di appello di Milano con ordinanza della Corte di appello
di Milano depositata in data 11 luglio 2014.

2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile ai
sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. l’appello proposto
da Albama S.p.A. (in prosieguo: Albama) avvelSo la sentenza con
cui il locale Tribunale l’aveva condannata a pagare in favore di UBS
Italia S.p.A. (in prosieguo: UBS) la somma di euro 125.197,10,
oltre accessori, a titolo di commissioni per la tenuta di un conto
titoli stipulato tra le parti.
Il Tribunale ha ritenuto che l’accordo avente per oggetto la
retrocessione parziale delle commissioni ad opera della banca,
benché contenuto nell’originario contratto di gestione patrimoniale
stipulato tra le parti, non avesse più ragion d’essere dopo la
liquidazione della gestione e il trasferimento dei prodotti finanziari
su un dossíer titoli semplicemente amministrato dalla banca. Invero
sia l’interpretazione letterale dell’originario accordo, che legava le
commissioni alla gestione, sia l’interpretazione logico-sistematica
del nuovo negozio di semplice amministrazione – che escludeva la
ragione economica della retrocessione, posto che, cessata la
gestione, tutte le scelte operative sul

dossier titoli erano di

esclusiva competenza del cliente – conducevano a ritenere che
nulla fosse più dovuto a tale titolo dopo il 18 agosto 2008, epoca di
estinzione della gestione medesima, con conseguente obbligo per

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l’est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

Albanna di pagare quanto indebitamente ricevuto da UBS dopo tale
data.
Contro la sentenza Albama ha proposto ricorso per
cassazione affidato a nove motivi.
Resiste UBS con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-

bis1 cod. proc. civ.

1.

Il ricorso è affidato a nove motivi.
1.1. Il primo motivo, titolato «Violazione e/o falsa
applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
3 c.p.c. in relazione all’errata interpretazione dell’art. 1362 c.c.
consistita nell’insufficienza del criterio ermeneutico testuale
adottato dal Tribunale di Milano e nell’omessa applicazione dei
principi interpretativi previsti dall’ordinamento in materia
contrattuale», amenta che la Corte di appello abbia errato
nell’interpretare la lettera dei due accordi, la cui corretta
effettuazione avrebbe condotto a ritenere che non v’era alcuna
previsione che legasse il diritto alla retrocessione parziale delle
commissioni alla sola gestione titoli.
1.2. Il secondo motivo, titolato «Omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 5 c.p.c. in relazione
alla valenza ed efficacia dell’accordo sottoscritto inter partes
alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’ordinamento ed alla
permanenza delle intese relative alla retrocessione delle
commissioni nel regime di deposito amministrato, lamenta
che il Tribunale abbia omesso di valutare il fatto che, anche
dopo la fine del deposito gestito, i titoli oggetto del nuovo
accordo fossero gli stessi del precedente.
1.3. Il terzo motivo, titolato «Violazione e/o falsa
applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
3 c.p.c. in relazione alla valutazione del comportamento
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RAGIONI DELLA DECISIONE

assunto tra le parti (art. 1362, comma II, c.c.)»/lamenta che il
Tribunale abbia erroneamente svilito la rilevanza della
corrispondenza intercorsa tra le parti dopo la stipula del nuovo
accordo, da ritenersi invece centrale ai fini della dimostrazione
della piena consapevolezza di UBS della permanenza
dell’obbligo di retrocessione anche dopo la stipula del secondo
accordo.

applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
3 c.p.c. in relazione all’ interpretazione del contratto secondo
buona fede (art. 1366 c.c.)» lamenta che il Tribunale abbia
/
omesso di applicare il criterio della buona fede contrattuale,
che avrebbe condotto a ritenere vessatoria l’eliminazione della
retrocessione parziale delle commissioni.
1.5. Il quinto motivo, titolato «Violazione e/o falsa
applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
3 c.p.c. in relazione al principio di conservazione degli effetti
del negozio (art. 1367 c.c.)»/ lamenta che il Tribunale e la
Corte di appello abbiano finito per interpretare i due accordi in
senso contrario al principio di conservazione degli effetti dei
negozi giuridici.
1.6. Il sesto motivo, titolato «Violazione e/o falsa
applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
3 c.p.c. in relazione all’interpretazione delle clausole contenute
in moduli o formulari unilateralmente predisposti (art. 1370
c.c.)», lamenta l’omesso rilievo che, attesa la unilaterale
predisposizione dei due contratti ad opera di UBS, nel dubbio
le clausole vanno interpretate contro il predisponente, nel caso
UBS
1.7. Il settimo motivo, titolato «Violazione e/o falsa
applicazione di norme del diritto, ai sensi dell’art. 360, co. I, n.
3 c.p.c. in relazione all’ interpretazione alla luce dell’equo
contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.)»)
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l’est

1.4. Il quarto motivo, titolato «Violazione e/o falsa

lamenta che l’interpretazione adottata dai giudici di merito ha
finito per violare il canone ermeneutico che impone comunque
di individuare l’interpretazione che contemperi gli interessi
contrapposti delle parti, posto che quella prescelta finisce per
essere all’evidenza iniqua sacrificando i diritti di Albama.
1.8. L’ottavo motivo, titolato «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le

ragione giuridico-economica dell’accordo concluso dalle parti e
alla persistenza, anche sotto tale profilo, dell’obbligo di
retrocessione delle commissioni»i lamenta che i giudici di
merito abbiano omesso di valutare la circostanza che UBS,
anche in regime di deposito amministrato, ha continuato a
percepire da altre banche del gruppo la medesima
commissione che aveva giustificato la retrocessione parziale di
quella per cui è causa.
1.9. Il nono motivo, titolato «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 5 c.p.c. in relazione alla
rinnovazione, o proroga, dell’accodo per facta concludentia,
lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di valutare la
circostanza che lo scambio di comunicazioni tra le parti nel
regime di deposito amministrato avrebbe dovuto indurre a far
ritenere la clausola di riversamento della commissione
rinnovata per fatti concludenti.
2. UBS ha argomentato l’inammissibilità e l’infondatezza
dell’avverso ricorso, di cui ha chiesto il rigetto con il favore delle
spese.
3. Il ricorso va respinto.
3.1. I motivi secondo, ottavo e nono sono
inammissibili. Invero nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista
dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile alla fattispecie,
ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del
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l’est.

parti, ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 5 c.p.c. in relazione alla

2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012,
essendo stato il giudizio d’appello introdotto con citazione
notificata dopo 1’11 settembre 2012 e precisamente in data 20
febbraio 2014), il ricorrente in cassazione – per evitare
l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel
testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed
applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre

rispettivamente, della decisione di primo grado e della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra
loro diverse. Tale adempimento non risulta effettuato da
Albama, con conseguente applicazione della relativa sanzione
processuale di inammissibilità.
3.2.

Gli altri motivi sono in parte infondati e in parte

inammissibili.
3.2.A.

Deve premettersi che in tema di

ermeneutica negoziale questa Corte continua a esprimere
due distinti orientamenti sul tema del gradualismo
interpretativo. Secondo un primo orientamento, di recente
espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5595 del
11/03/2014, è prioritario il canone fondato sul significato
letterale delle parole, di cui all’art. 1362, primo comma,
cod. civ. sicché, quando esso risulti sufficiente,
l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente quanto
definitivamente conclusa. Secondo un diverso
orientamento, di recente espresso da questa Sezione con
la sentenza n. 16181 del 28/06/2017, il carattere
prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso
assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 cod. civ. alla
comune intenzione delle parti impone di estendere
l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche
laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con
indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei
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l’est

2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base,

contraenti. Entrambi gli orientamenti convergono nel
qualificare tale attività come riservata al giudice del
merito, limitando il sindacato di questa Corte al controllo
esterno della corretta applicazione delle norme di legge in
materia con una motivazione come tale riconoscibile e
superiore al minimo costituzionale.
3.2.B.

Nella fattispecie il Tribunale non si è

dei due accordi; vero è che ha argomentato che la
clausola di retrocessione parziale delle commissioni si
ritrovava espressamente solo nel primo accordo di
gestione del conto titoli e non anche nel successivo; ma a
tale argomentazione di carattere eminentemente letterale
ha fatto seguire anche un’interpretazione logico-giuridica
inerente alla ragione economica del patto medesimo,
argomentando che la esclusione della ripetizione nel
secondo accordo trovasse logica giustificazione nella
circostanza che la semplice amministrazione del conto
privasse la banca della facoltà di compiere le scelte di
investimento, che ricadevano dunque tutte sul cliente,
con conseguente venir meno della causa del riversannento
parziale, identificata proprio nella esistenza di
un’autonomia gestionale e con il conseguente svilimento
della corrispondenza intercorsa tra le parti dopo la
conclusione del secondo accordo, che coerentemente con
le premesse è stata ritenuta priva dei requisiti di univocità
necessari per ritenere la clausola rinnovata per fatti
concludenti.
3.2.C.

ricostruzione

Tale

consente

di

ritenere: a) infondato il primo motivo di ricorso, giacché il
Tribunale non ha affatto utilizzato solo il criterio
interpretativo letterale; b) inammissibile il terzo motivo
poiché, sotto l’apparente deduzione di una falsa
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l’est.

limitato ad applicare il criterio di interpretazione letterale

applicazione di legge, tende a far rinnovare a questa
Corte il giudizio di fatto sull’interpretazione del contratto,
in presenza di una motivazione coerente e ben al di sopra
del minimo costituzionale; c) infondati i motivi quarto,
quinto, sesto e settimo poiché il giudice del merito,
nell’esprimere la ragioni del ragionamento ermeneutico
effettuato, non ha affatto l’obbligo di prendere in

1362 all’art. 1371 cod. civ.). Invero, proprio il principio
del gradualismo ermeneutico consente di affermare che
esiste sul tema una successiva progressione dell’indagine
che, qualora il criterio poziore non sia sufficiente, impone
il passaggio a quello successivo, sino ad arrivare – ma
solo nell’ipotesi che non si sia potuto giungere a diversa
conclusione, alla regola finale di cui all’art. 1370 cod. civ.
Ne consegue che tutte le volte in cui, come nella specie è
avvenuto, il giudice ritenga di aver raggiunto il proprio
convincimento sulla base dell’applicazione dei primi criteri
interpretativi (lettera del contratto e interpretazione
logico-sistematica delle clausole), l’indagine ermeneutica
si deve arrestare e il giudice deve solo motivare le ragioni
della propria scelta; motivazione che, come nella specie, è
insindacabile in questa sede se scevra da aporie che ne
minino la riconducibilità a logica e coerenza.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà
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l’est

considerazione tutti i criteri codicistici in materia (dall’art.

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio

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