Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19750 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3689/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del Responsabile Contenzioso

Direzione Regionale Lazio S.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS) in persona del Commissario in carica pro

tempore Dott. T.F.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16554/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L.L. impugnava un preavviso di fermo per sanzioni correlate a violazioni al codice stradale, deducendo, per quanto qui rileva, la mancata notifica dei verbali di contestazione prima che delle stesse cartelle;

il giudice di pace disattendeva l’opposizione ritenendo la mancanza d’interesse a impugnare un atto non ancora immediatamente lesivo;

il tribunale riformava la decisione e accoglieva l’opposizione rilevando, in via assorbente, la mancata notifica dei verbali sottesi al preavviso impugnato, e poneva a carico solidale del comune, quale ente impositore, e dell’agente di riscossione, le spese del doppio grado;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a., articolando due motivi;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10,12,24,25,26, perchè il tribunale avrebbe errato condannando alle spese processuali anche la deducente che, invece, non aveva alcun obbligo di verificare la legittimità della formazione del ruolo consegnato per la riscossione che costituiva atto dovuto;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la deducente non avrebbe potuto considerarsi effettiva soccombente non essendo responsabile del vizio fondante l’accoglimento della domanda dell’opponente;

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile;

manca l’attestazione di conformità della sentenza gravata, con conseguente violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

i motivi di ricorso sarebbero stati comunque inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

la giurisprudenza di questa Corte, in modo assolutamente stabile, ribadisce da tempo che nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione procedente, nè – di per sè sola considerata – di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da viceversa ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purchè sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi e ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore (Cass., 13/06/2018, n. 15390, nella cui motivazione si richiamano 44 precedenti conformi, cui se ne possono aggiungere altri fino, ad esempio, a Cass., 09/10/2018, n. 24774 e Cass., 23/04/2019, n. 11157);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del comune di Roma liquidate in Euro 900,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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