Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19750 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12488-2019 proposto da:

CONSORZIO MIDICOOP EUROPA A RL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato GRISOSTOMI

TRAVAGLINI LORENZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6379/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con atto di citazione notificato il 03.06.2010, Marino Capogna conveniva innanzi al Tribunale di Roma, la (OMISSIS) S.r.l. ed il Consorzio Midicoop Europa S.r.l. al fine di ottenere, in via principale, l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto di prenotazione di un’unità immobiliare stipulato in data 22.03.2006, ovvero, in via subordinata, la condanna delle società convenute alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del predetto negozio dal Capogna; a sostegno della propria domanda, l’attore adduceva di aver stipulato con il Consorzio Midicoop Europa S.r.l., in data 22.03.2006, un atto di prenotazione di un’unità immobiliare in corso di realizzazione; i lavori di costruzione degli alloggi erano stati affidati alla (OMISSIS) S.r.l., nella sua qualità di assegnataria del diritto di superficie sull’area; il C. aveva versato, quindi, Euro 98.761,94 al Consorzio Midicoop Europa S.r.l. ed Euro 61.843,75 alla (OMISSIS) S.r.l., in attesa di addivenire alla definitiva – e mai avvenuta – stipula del contratto di compravendita;

il Consorzio Midicoop Europa S.r.l. si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;

il Tribunale di Roma, ritenendo di non poter accogliere la domanda principale ex art. 2932 c.c. proposta dall’attore, atteso il non definitivo e generico contenuto del negozio preliminare sotto il profilo economico, oggettivo e soggettivo, condannava il Consorzio Midicoop Europa S.r.l. e la (OMISSIS) S.r.l. alla restituzione in favore del C. rispettivamente di Euro 98.761,94 e Euro 64.025,09;

con sentenza dell’11.10.2018, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado;

per quel che rileva nel giudizio di legittimità, la corte di merito rilevava che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta in primo grado dal Consorzio in relazione alla domanda di restituzione, non rientrava nelle “mere difese”, proponibili in ogni stato e grado del giudizio, ma, deducendo un fatto modificativo dell’originario rapporto scaturente dall’accordo di prenotazione, costituiva un’eccezione in senso stretto, da proporre nel termine di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c.. In ragione di ciò, stante la tardiva costituzione dell’appellante nel giudizio di primo grado – risalente al 29.10.2010, quando la data indicata in citazione era quella del 16.10.2010, differita ex art. 168-bis c.p.c., comma 4, al 18.11.2010 – le difese dallo stesso proposte in primo grado e riproposte in sede di appello andavano considerate inammissibili. A ciò si aggiungeva, continuava la Corte, che la domanda formulata dall’appellante in sede di gravame, tesa ad accertare l’avvenuta corresponsione alla (OMISSIS) S.r.l. della somma ricevuta dal C., andava qualificata come domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Consorzio Midicoop Europa S.r.l. sulla base di due motivi;

il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso;

in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e art. 167 c.p.c. nonchè dell’art. 81 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d’appello erroneamente qualificato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta dal ricorrente in primo grado e ribadita in sede di appello, come eccezione in senso stretto e non già come mera difesa, come tale inammissibile in ragione della tardiva costituzione del Consorzio in primo grado. Inoltre, il ricorrente lamenta l’erronea qualificazione operata dal giudice di merito in relazione alla natura dell’eccezione formulata, ritenuta dallo stesso non già come eccezione di difetto di legittimazione passiva, bensì alla stregua di un’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto;

il motivo è fondato;

la questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito dall’art. 167 c.p.c. bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa (Cass., 5 agosto 2010, n. 18207; Cass., 19 novembre 2015, n. 23657);

ne consegue che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore sono proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. ord., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord., 20 dicembre 2017, n. 30545);

la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, in quanto ha qualificato come eccezione in senso stretto l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Midcoop s.r.l., ritenendola tardivamente proposta oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c. mentre detta eccezione investiva la titolarità passiva del rapporto e, trattandosi di mera difesa non era soggetta a tale regime decadenziale ed era proponibile in ogni stato e grado del giudizio, salvo le decadenze in materia di prova;

il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame, che applicherà il principi di diritto enunciato:

il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte di merito ritenuto che la domanda, proposta in sede di gravame dal Consorzio, volta all’accertamento della corresponsione in favore della (OMISSIS) S.r.l. dell’importo ricevuto dal C., fosse da considerare una domanda nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., pur avendo la stessa il solo fine di avvalorare la fondatezza dell’eccezione di legittima zione passiva sollevata;

il motivo non è fondato;

per consolidato orientamento di questa Corte, criterio dirimente al fine di qualificare una domanda come nuova – ed, in quanto tale, inammissibile – ovvero come mera specificazione o modificazione dell’originaria pretesa fatta valere è rappresentato dall’eventuale ampliamento del thema decidendum conseguente all’impulso di parte. Precisamente, si ha domanda nuova quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. civ. 14023/2017; Cass. civ., 8342/2010);

– nella specie, mentre in primo grado il Consorzio Midcoop Europa s.r.l. aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva e si era opposto alla domanda di restituzione della somma versata dal C. in esecuzione del contratto di prenotazione dell’alloggio, in appello ha chiesto che venisse accertato che le somme corrisposte dal C. erano versate alla (OMISSIS) S.r.l.; trattasi evidentemente di domanda nuova che integra una pretesa diversa rispetto alle difese svolte nel giudizio di primo grado;

– il ricorso va pertanto accolto limitatamente al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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