Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19750 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8444-2013 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARCO MICCINESI e FRANCESCO PISTOLESI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE UFFICIO CONTROLLI, AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALEDI FI UFFICIO TERRITORIALE DI

FIRENZE MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE

ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA,

depositata il 21/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Menarini srl, ricevuta una cartella di pagamento in data 25.5.2007, presentava nel giugno 2007 istanza di dilazione di pagamento, con successivo rilascio di polizza fideiussoria bancaria, cosicché nell’ottobre 2007 l’Agenzia concedeva la sospensione degli importi iscritti a ruolo.

Non essendo le trattative andate a buon fine, nel giugno 2008 l’Agenzia revocava ex tunc la sospensione e procedeva all’iscrizione a ruolo degli interessi di mora decorrenti dalla data di notifica della cartella, notificando un’intimazione di pagamento.

In seguito a nuova istanza della società, nel luglio 2008 l’ufficio dapprima sospendeva nuovamente il ruolo con decorrenza luglio 2007, cioè dalla data dell’istanza di dilazione del pagamento, per revocare poi la sospensione, ma con efficacia ex nunc e con applicazione al periodo di sospensione del tasso non moratorio.

Nel luglio 2008 la società provvedeva al versamento integrale di quanto iscritto a ruolo, salvo chiedere il rimborso parziale di quanto versato a titolo di aggio di riscossione, ritenendo che esso fosse dovuto nella misura ridotta dal 4,65% anziché in quella integrale del 8,54% ed impugnava il silenzio rifiuto dell’ufficio.

La CTP accoglieva il ricorso nei confronti di Equitalia, ritenendo che il termine del pagamento entro 60 giorni, che permette di usufruire della misura ridotta dell’aggio, debba tenere conto della sospensione disposta dall’Ufficio, che ne interrompeva la decorrenza. Equitalia proponeva appello davanti alla CTR della Toscana, la quale rigettava il gravame confermando il rimborso in favore della società.

Contro quest’ultima sentenza ricorre Equitalia sulla base di due motivi.

Si costituisce la società Menarini con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo Equitalia deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39.

Posto che il pagamento è avvenuto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, la CTR avrebbe errato nel ritenere che il periodo di sospensione amministrativa concesso dall’ente impositore sospendesse il decorso di tale periodo, ai fini della misura dell’aggio.

L’aggio è infatti la remunerazione del soggetto riscossore e la sua misura prescinde dalla sussistenza o meno della mora debendi in capo al contribuente.

Con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La CTR non si sarebbe soffermata sull’argomento prospettato da Equitalia secondo cui il provvedimento di sospensione della riscossione non produce effetti sulla mora del contribuente.

Il contribuente chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce l’inammissibilità del secondo motivo.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che la norma di riferimento, piuttosto che il D.P.R. n. 546 del 1992, art. 17 deve intendersi il D.Lgs. n. 112 del 1999, che tra il 2006 ed il 2008, al comma 3, affermava:

3. L’aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.

Secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39 in tema di interessi, poi 1. Il ricorso contro il ruolo di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 5 per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.

Nel caso di specie, mentre, in un primo momento, l’ufficio aveva revocato la sospensione ex tunc con applicazione degli interessi moratori, a seguito di istanza, nel luglio 2008 ha dapprima sospeso di nuovo il ruolo, ma poi, quando lo ha riattivato, lo ha fatto applicando per il periodo dal giugno 2007 gli interessi non moratori.

La società sostiene che, se non poteva essere considerata in mora (tanto che non le sono stati applicati gli interessi moratori) non le si dovrebbe applicare nemmeno l’aggio nell’importo ordinario, perché l’aggio nell’importo ordinario si applica al debitore moroso. Il termine di 60 giorni, decorso il quale si applica l’aggio ordinario, è un modo con cui la norma intende distinguere tra “contribuenti morosi” e “non morosi” Siccome la società non poteva considerarsi morosa, alla luce dei periodi di sospensione della cartella, anche se materialmente il pagamento è avvenuto oltre i 60 giorni, reclama l’applicazione dell’aggio ridotto.

Questo è quanto sostenuto anche dalla CTR.

Nel caso di specie, la cartella è stata notificata il 25.5.2007 e il provvedimento di sospensione del luglio 2008, secondo quanto afferma la stessa Agenzia, operava dal 5 luglio 2007 al luglio 2008, ed è stato revocato con efficacia ex nunc; quindi, in effetti, prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella il ruolo era stato sospeso, ed il pagamento è avvenuto il 18 luglio 2008, per cui, considerando la sospensione, è avvenuto nei 60 giorni dalla notifica della cartella.

Questa Corte e la Corte Costituzionale hanno sempre affermato che l’aggio è la retribuzione dell’agente riscossore e non ha nulla a che vedere con l’imposizione tributaria contenuta nella cartella; per questo ne è sempre stata ritenuta la costituzionalità (sez. V, n. 3524 del 2018 e sez. V, n. 5154 del 2017).

La Corte Costituzionale non è in realtà mai entrata nel merito perché ha sempre dichiarato inammissibili le relative questioni: si vedano le ordinanze n. 158/2013, n. 147/2015, n. 129/2017 e n. 65/2018.

Ora, a sostegno della propria tesi la contribuente adduce il dato per cui per gli interessi moratori, il combinato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 e art. 25, comma 2, nella versione vigente ratione temporis stabiliva che gli stessi decorrevano dal sessantesimo giorno dalla notifica della cartella senza che fosse intervenuto il pagamento. L’art. 25 comma 2, richiamato dall’art. 30, affermava infatti:

La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

In sostanza, dal confronto tra il D.P.R. n. 602 del 1973 e il D.Lgs. n. 112 del 1999 la contribuente effettua un parallelismo nel senso che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, operano sia l’aggio ordinario che la mora, e questo potrebbe rappresentare un indizio per affermare che l’aggio ordinario è legato alla mora.

In realtà, questa Corte, come ricordato, ha affermato costantemente che l’aggio ha natura retributiva, e non tributaria, integrando il compenso spettante all’agente della riscossione, senza che tale connotazione muti in ragione del soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (sez. V, n. 27650 del 2020; sez. V, n. 8714 del 2020; sez. V, n. 41 del 2019; sez. V, ord. n. 1311 del 2018; sez. V, n. 5154 del 2017).

In particolare, la previsione legale di un aggio risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione e tale connotazione funzionale è rimasta invariata nel tempo, nonostante i mutamenti che hanno interessato la configurazione del sistema di gestione della riscossione dei tributi.

La distinzione, nella misura dell’aggio, tra il pagamento nei primi sessanta giorni ed oltre tale data non ha, quindi, un significato sanzionatorio legato alla mora nel pagamento del tributo, ma rappresenta la necessità di coprire i presumibili maggiori costi che il legislatore ha ritenuto sussistere in caso di pagamento meno spedito, conclusione alla quale si giunge anche analizzando l’origine storica di tale istituto e la sua evoluzione, evidenziata dalla sopra citata sez. V, n. 27650 del 2020.

Ne’, sulla base di tale impostazione, sussistono i presupposti per una questione di legittimità costituzionale.

Ciò comporta, quindi, che il principio affermato dalla CTR non sia corretto, e la sentenza impugnata debba essere annullata, con rinvio della causa alla CTR della Toscana per un nuovo giudizio, nonché per la pronuncia sulle spese processuali della presente fase processuale.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR della Toscana anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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