Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1975 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 1975 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso 5807-2008 proposto da:
REGIONE PIEMONTE, in persona della Presidente pro
tempore, della Giunta Regionale, MERCEDES BRESSO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI l,
presso lo studio dell’avvocato COCCONI GIOVANNI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

SCOLLO GIOVANNA giusta delega in atti;
– ricorrente –

2153

contro

FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI
SERVIZI S.P.A. 05990230012 (incorporante per fusione

1

Data pubblicazione: 29/01/2014

la SERVIZI TECNICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del liquidatore Avv. PIERPAOLO DOMINED0′,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARBONE
PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MANCINI GUIDO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8061/2007 del TRIBUNALE di
TORINO, depositata il 21/12/2007, R.G.N. 21.874/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato MARIA SALAFIA per delega;
udito l’Avvocato MARIA BRUNA CHITO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 18 – 21 dicembre 2007 il Tribunale
di Torino rigettò l’opposizione proposta dalla Regione
Piemonte al precetto per C. 4.479.094,04 intimatole da S.p.A.
Servizi Tecnici in liquidazione (successivamente incorporata

industriali e dei servizi S.p.A.).
.2 – Il Tribunale osservò per quanto interessa: l’opposizione
era stata proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in quanto
l’opponente adduceva l’inesperibilità nei suoi confronti del
titolo (lodo arbitrale reso esecutivo) ottenuto dalla opposta
nei confronti della Gestione Liquidatoria della USL VIII di
Torino; la Regione era succeduta ex lege nei debiti delle USL
e, quindi, era assoggettata all’azione esecutiva.
.3 – Avverso la suddetta sentenza la Regione Piemonte ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Il ricorso, originariamente avviato alla trattazione in camera
di consiglio ai sensi degli artt. 377 – 380-bis c.p.c., è poi
stato rimesso alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Il primo motivo adduce violazione degli artt. 474, 479 e
480 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il titolo esecutivo era stato reso
esclusivamente contro la Gestione Liquidatoria della ex USSL,
unica legittimata passiva, per cui la Regione non poteva
3

per fusione nella Fintecna – Finanziaria per i settori

essere considerata sostituita a detta Gestione in assenza di
una pronuncia di accertamento.
.2 – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 615
c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c. e chiede alla
Corte di stabilire se, in relazione a dette disposizioni, il

debba limitarsi a valutare il diritto del creditore a
procedere ad esecuzione forzata nel rispetto dell’accertamento
effettuato nel giudizio conclusosi con il titolo esecutivo
azionato.
.3 – Le due censure, che l’evidente connessione consente
trattare congiuntamente, presentano le ragioni
d’inammissibilità indicate nella relazione ex art. 380-bis,
depositata in atti, giacché violano palesemente il disposto
dell’art. 366-bis c.p.c. poiché i prescritti quesito di
diritti non sono stati formulati secondo il modello
ripetutamente definito dalla giurisprudenza di legittimità e
risultano astratti.
.4 – Tuttavia esse sono anche manifestamente infondate.
Infatti,

come

la

giurisprudenza

di

legittimità

ha

costantemente affermato, in seguito alla soppressione delle
USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le
AUSL e per effetto degli artt. 6, primo comma della legge n.
724 del 1994 n. 724 e 2, quattordicesimo comma della legge n.
549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti
giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti
4

giudice dell’esecuzione investito della opposizione a precetto

degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a
stralcio

(di pertinenza delle Regioni anche dopo la

trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori
generali delle nuove aziende), si è verificata una successione
“ex lege” delle Regioni nei rapporti di debito e credito già

di liquidazione; ne consegue che la legittimazione sostanziale
e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e
debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni.
Conseguentemente (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. 10135
del 2012), la legittimazione sostanziale e processuale
concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla
soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le
gestioni

liquidatorie,

alle

Regioni,

in

quanto

una

interpretazione costituzionalmente orientata della normativa
regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione
esclusiva della legittimazione processuale in capo alle
gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti,
risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi
ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti
sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica
degli enti successori.
Anche recentemente,

facendo applicazione dei suddetti

principi, questa stessa Sezione (Cass. Sez. III, n. 14851 del
2013) ha stabilito che il titolo emesso nei confronti della

5

facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura

ASL doveva essa messo in esecuzione nei confronti del
successore.
In altri termini, una volta che il ceditore abbia ottenuto un
titolo esecutivo relativo ad un credito vantato nei confronti
di un soggetto, successivamente soppresso, l’esecuzione ben

successore ex lege.
.5 – Pertanto il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della
soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi e.
32.200,00, di cui C. 32.000,00 per compensi, oltre accessori
di legge.
Roma 20.11.2013.
Il Consigliere s ensore

Il Presidente.

può essere intrapresa nei confronti del soggetto che ne è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA