Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1975 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Eurobrokers Italia s.r.l. con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante sig. L.F., rappresentata e difesa

per procura a margine del ricorso dall’Avvocato CARBONE Paolo,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Trionfale

n. 176/A;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 47/4/06 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata il 31 luglio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla s.r.l. Eurobrokers Italia per la cassazione della sentenza n. 47/4/06 del 31.7.2006 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di rettifica che le contestava la detrazione dell’iva su fatture relative all’anno 1987, ritenendo il giudice di secondo grado fondata la pretesa dell’ufficio per avere la contribuente scelto il regime di esenzione previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia Violazione o falsa di norme di legge si conclude con il seguente quesito: La formulazione del quesito di diritto si esplica nell’error in iudicando in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale di Roma per avere disatteso l’applicazione del dettato della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1”;

– “il motivo appare inammissibile sia per l’estrema genericità del quesito di diritto con cui si conclude, che per novità dell’eccezione secondo cui la società avrebbe revocato di fatto la dichiarazione ex art. 36 bis citato in forza di un comportamento concludente, non esplicitando il ricorso stesso se essa era stata proposta fin dall’atto introduttivo”;

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando al sentenza impugnata per non avere accertato se la contribuente avesse o meno adottato un comportamento concludente incompatibile con il permanere dell’efficacia della dichiarazione ex art. 36 bis citato”;

– “il motivo appare inammissibile in quanto si collega con una contestazione che deve ritenersi nuova per la ragione esposta in sede di esame del primo motivo, nonchè in quanto con esso in realtà la parte solleva una censura di violazione di legge, lamentando la disapplicazione del disposto di cui al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, e non un vizio di motivazione;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sta a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine agli adempimenti richiesti, a pena di inammissibilità, dalla disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009;

Cass. n. 7197 del 2009; Cass. SU. n. 16528 del 2008);

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; che nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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