Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1975 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17108-2016 proposto da:

F.S., quale erede del defunto coniuge R.F.,

RE.CO., RU.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RIMINI, 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

CARUSO, che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1398/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 22/06/2015 e depositato il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con ricorso in riassunzione alla Corte d’appello di Perugia, R.F., Re.Co. e Ru.Gi., insieme a numerosi altri appartenenti alle Forze Armate, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al risarcimento del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del giudizio amministrativo, instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel 1994 e concluso con sentenza di rigetto nel 2009.

1.1. – Il giudizio presupposto aveva ad oggetto il riconoscimento delle differenze economiche arretrate previste dalla L. n. 23 del 1993 con la decorrenza prevista dalla medesima legge per il personale della Polizia di Stato.

2. – Con decreto del 7 settembre 2015, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato la domanda di equo indennizzo sul rilievo che la pretesa azionata fosse ab origine priva di possibilità di accoglimento in quanto, alla data di introduzione del giudizio amministrativo, la Corte costituzionale aveva già escluso, con la sentenza n. 455 del 1993, l’ingiustificata disparità di trattamento ai fini della decorrenza degli arretrati, sicchè difettava la condizione soggettiva di incertezza e non era pertanto configurabile il patema d’animo connesso all’attesa della decisione.

3. – Per la cassazione del decreto Re.Co., Ru.Gi. e F.S., coniuge erede di R.F., hanno proposto ricorso sulla base di un motivo.

L’intimato Ministero ha depositato atto ai fini della eventuale partecipazione all’udienza.

4. – Il Collegio rileva la pendenza di ricorsi di analogo tenore (R.G. nn. 28315 del 2015 e 28321 del 2015) e, per ragioni di economia processuale, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della trattazione congiunta.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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