Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19749 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19749 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 11320-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

AZIMUT SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2006 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 01/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/08/2013

udienza del 06/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

Svolgimento del processo

Con avviso di rettifica dell’Ufficio IVA di Siena notificato ad AZIMUT
s.r.l. (già denominata Niarca Iniziative s.r.1.) veniva disconosciuto il credito
IVA di lire 151.801.000 -portato in detrazione- e veniva revocato il

sanzioni pecuniarie, in relazione ad un operazione di compravendita
immobiliare stipulata dalla contribuente con la società venditrice
CREBEBO s.r.l. e ritenuta oggettivamente inesistente dal’Ufficio
finanziario.
La sentenza di primo grado, favorevole all’Ufficio, veniva integralmente
riformata in grado di appello. I Giudici territoriali, con sentenza 1.3.2007 n.
92 accoglievano la impugnazione proposta dal liquidatore della “cessata”
società, ritenendo di condividere gli “argomenti in punto di valutazione dei
fatti” della Corte d’appello di Firenze che, con sentenza 19.1.2006, aveva
mandati assolti, “perché il fatto non sussiste”, i legali rappresentati della
società contribuente, in relazione ai reati loro contestati in ordine alla
predetta operazione commerciale, escludendo che questa fosse fittizia e
preordinata ad ottener solo un maggiore rimborso IVA.

Impugna la sentenza la Agenzia delle Entrate con ricorso
tempestivamente notificato in data 16.4.2008 al liquidatore della società
contribuente presso il domicilio eletto ai sensi del’art. 17 Dlgs n. 546/1992
(cartolina AR in data 21.4.2008), affidato a due mezzi.
Non ha resistito l’intimato.

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RG n. 11320/2008
ric.Ag.Entrate c/AZIMUT s.r.l.

Stefan

est.
livieri

rimborso IVA di lire 131.599.900, con contestuale irrogazione delle relative

Motivi della decisione

Entrambi i motivi con i quali si deducono, sotto diversi profili, vizi di
insufficiente ed omessa motivazione in relazione all’art. 360co 1 n. 5 c.p.c.,
debbono ritenersi fondati

assoluta) della operazione commerciale posta in essere tra Niarca Iniziative
s.r.l. -acquirente- e CREBEBPO s.r.1 -alienante- articolatasi nei seguenti
atti:

stipula del contratto di compravendita immobiliare per atto pubblico
in data 29.5.1998 per un prezzo di lire 1.417.000.000 di cui secondo
dichiarazione delle parti contraenti lire 1.210.711.000 già versate in
anticipo

emissione in data 31.7.2008 da parte di CREBEBO della fattura n.
10 (che recava correzione sovrascritta “n. 18”) ed iscritta nel registro
acquisto dopo le fatture nn. 19 e 20 : di tale fattura, rinvenuta presso
la società NIARCA -ed utilizzata da tale società in detrazione IVA-, non
vi era prova dell’effettivo pagamento (la NIARCA aveva dichiarato di
operare senza disporre di conti correnti bancari e nel partitario di cassa non
risultava alcuna annotazione dell’uscita della somma portata dalla fattura);

della fattura né del pagamento della predetta somma era stata trovata
traccia presso la CREBEBO. Da ulteriori accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza era emerso inoltre che il timbro della società
emittente e la firma del rappresentate legale della CREBEBO non
corrispondevano per forma e grafia a quelli rilevati nelle altre fatture
emesse dalla stessa società

stipula di un successivo atto pubblico in data 28.9.1998 volto a
ridurre in lire 759.006.820 l’originario prezzo di vendita pattuito, con
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RG n. 11320/2008
ric.Ag.Entrate c/AZIMUT s.r.l.

C
Stefan

est.
livieri

L’avviso di rettifica era fondato sulla ritenuta inesistenza (simulazione

emissione in pari data, da parte di CREBEBO s.r.1., di nota di
variazione e corrispondente fattura n. 13 (la nota di variazione non
risultava annotata nei registri contabili della società).

L’Ufficio aveva addotto a supporto della inesistenza oggettiva della
operazione, oltre alle evidenziate irregolarità di fatturazione ed omissioni

emersi dalla relazione del liquidatore giudiziale della CREBEBO
(rinvenimento presso la società di fattura, recante data successiva alla
compravendita, relativa a canone di locazione riscosso per il medesimo immobile
dalla CREBEBO).

Tanto premesso l’unico argomento motivazionale del Giudice di appello,
fondato sulla -peraltro apodittica- adesione alla valutazione dei fatti
compiuti dal Giudice penale che aveva mandato assolto l’amministratore
dal reato ex art. 2 del Dlgs n. 74/2000, è del tutto carente quanto alla
necessaria relazione di adeguatezza logica che deve sussistere tra la
valutazione dei fatti, come acquisiti al giudizio, e la statuizione con la quale
viene dettata la regola del caso concreto.

Premesso che l’accertamento penale non fa stato nel giudizio tributario,
ai sensi dell’art. 654 c.p.p., stante l’autonomia del giudizio penale e del
giudizio tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della
prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) che
non operano nel processo penale e, dall’altro, possono valere anche
presunzioni legali (od anche prive dei requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c.)
inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna (cfr. Corte eass. V sez.
24.5.2005 n. 10945; id. 8.10.2010 n. 20860), rileva il Collegio che nella specie

difetta del tutto una valutazione critica degli elementi di convincimento
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ric.Ag.Entrate c/AZIMUT s.r.l.

Cc. est.
StefaD1ivieri

contabili afferenti i pagamenti della compravendita, ulteriori elementi

tratti dalla sentenza penale (che neppure risultano indicati), con la
conseguenza che se, in tesi, i Giudici di appello hanno esattamente
richiamato il principio secondo cui bene possono essere apprezzati nel
giudizio tributari gli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio penale, in
pratica, invece, omettendo di rappresentare tali elementi e di svolgere una
valutazione critica degli stessi in relazione e comparativamente gli altri

predetto principio di diritto enunciato da questa Corte e che ancora ribadito
secondo cui “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel
separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di
assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede
penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso
l’accertamento nei confronti del contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può
limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari,
estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del
singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di
valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti
(art. 116 cod. proc. civ.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito
specifico in cui esso è destinato ad operare” (cfr. Corte cass. V sez. 21.6.2002 n.
9109. Vedi: Corte cass. V sez. 8.3.2001 n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002
n. 3961; id. 24.5.2005 n. 10945; id. 12.3.2007 n. 5720; id. 18.1.2008 n. 1014 – in
materia di fatturazione per operazioni inesistenti: ribadisce che la efficacia del
giudicato concerne solo circostanze fattuali specifiche, ma non può estendersi anche
agli elementi di valutazione di quei fatti-; id. 17.2.2010 n. 3724; id. 8.10.2010 n.
20860; id. 27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012 n. 8129).

In proposito occorre distinguere nettamente le prove raccolte e verificate
nel processo penale, dalla valutazione di tale prove compiute dal Giudice
all’esito di quello stesso procedimento e compendiate nella motivazione
della sentenza (nel caso di specie assolutoria). Ed infatti i principi di diritto
enunciati da questa Corte in ordine alla utilizzabilità da parte del Giudice
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elementi indiziari forniti dall’Uffici finanziario, hanno contravvenuto al

tributario di prove atipiche e di prove acquisite in altri giudizi diversi da
quello tributario (cfr. Corte cass. V sez. 2.12.2002 n. 17037; id. III sez. 4.3.2004
n. 4394 secondo cui il Giudice tributario “può legittimamente porre a base del

proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi
dell’obbligazione tributaria in lite, le prove assunte in un diverso processo e anche in
sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se

censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze
del processo”; id. V sez. 21.2.2007 n. 4054), e che trovano diretto riscontro

normativo negli artt. 33 Dpr n. 600/1973 (con riferimento alle imposte sui
redditi) e 63co1 Dpr n. 633/1972 (con riferimento all’IVA), non possono

evidentemente applicarsi all’intero apparato motivazionale della sentenza
penale che, limitatamente al contenuto critico-valutativo dei fatti, esula dal
momento della verifica probatoria e dunque dall’accertamento di quegli
stessi “fatti materiali”.
La sentenza penale -con formula assolutoria- pronunciata dalla Corte
d’appello di Firenze ai sensi dell’art. 530 c.p.p., non può dunque costituire
“ex se” valido mezzo di prova (nella specie sopravvenuto) idoneo a
destituire di efficacia probatoria gli altri elementi indiziari che il Giudice
Tributario è tenuto comunque a valutare, anche in relazione agli eventuali
ulteriori o diversi elementi desunti dalla sentenza penale.
Tanto a prescindere dal rilievo che la formula assolutoria adottata dal
Giudice penale, nel caso di specie, non è ex se rivelatrice dell’effettivo
accertamento di fatto contenuto in sentenza atteso che, come previsto dal
comma 2 dell’art. 530 c.p.p., tale pronuncia deve essere emessa anche nel
caso in cui “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto
sussiste o che l’imputato lo ha commesso”.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio per
nuovo esame ad altra sezione della CTR Toscana che dovrà attenersi ai
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ric.Ag.Entrate c/AZIMUT s.r.l.

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ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non

esENTE DÀ REGISPt AZIONE
At SENSI DEL EZ.

.

N. 131 TAB. ALL. – N. 5

MATERIA TRIBUTAKIA

principi sopra indicati, e -nel caso in cui dal compiuto esame del materiale
probatorio dovesse emergere che la operazione commerciale è stata
realmente effettuata- dovrà tener conto dell’eventuale minore IVA
detraibile da AZIMUT s.r.l. -rispetto a quella portata in detrazione nella
dichiarazione fiscale, utilizzando la fattura n. 10 corretta in n. 18 del
31.7.2008- in considerazione della successiva “nota di variazione” emessa

indicati nella fattura n. 13 emessa il 28.9.1998.

P.Q.M.
La Corte :
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Toscana che
procederà a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 6.5.2013

da CREBEBO e del minore importo e della corrispondente minore IVA

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