Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19749 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19749 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24939/2014 R.G. proposto da
A.G.L. s.r.I., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso De Fusco,
con domicilio eletto in Roma, via Tiburtina n. 352, presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Sellaro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv. Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, domiciliata presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura in calce al
ricorso notificato il 21 ottobre 2014;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 163/13
depositata il 23 settembre 2013.

Data pubblicazione: 25/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Lucio Capasso che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. dalla s.r.l. A.G.L aventi
per oggetto la declaratoria di nullità di una disposizione a debito su
un conto corrente intrattenuto tra le parti, previo accertamento
della nullità del modulo bancario firmato in bianco dal legale
rappresentante della società correntista, con il risarcimento del
relativo danno.
La Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni della
sentenza di primo grado che aveva qualificato l’obbligazione
assunta dalla banca come contratto autonomo di garanzia; ha
inoltre rilevato che la sottoscrizione apposta dal legale
rappresentante della odierna ricorrente in calce al modulo bancario,
sebbene in bianco al momento della firma, era comunque
riconducibile alla complessa operazione di rilascio di garanzia
interna tra A.G.L. e la banca.
Contro la sentenza A.G.L. s.r.l. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
Resiste BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Il primo motivo, titolato «Violazione dell’art. 112
c.p.c.; falsa applicazione dell’art. 1469 (bis e segg.
c.p.c.)» lamenta che la Corte di appello abbia motivato
sull’inapplicabilità della normativa in tema di tutela del
consumatore, pronunciando pertanto ultra petita, giacché
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RG249392014

l’est

cui il locale Tribunale aveva rigettato le domande formulate contro

tale argomentazione – contenuta

nella

citazione

introduttiva – era stata abbandonata dalla difesa della
ricorrente nell’atto di appello.
1.2. Il secondo motivo titolato «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2707 c.c.; Violazione e falsa
(omessa) applicazione degli articoli da 1418 a 1421 c.c.
Violazione dell’art. 1325 c.c.» deduce l’erroneità della

mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta in
calce al modulo bancario 8240 sanasse la eccepita nullità
dell’atto, da ritenersi invece sussistente attesa la
mancanza in esso della indicazione delle parti, dell’oggetto
e della causa negoziale.
2. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso
di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. per difetto di valida
procura. Invero nel giudizio di legittimità la procura rilasciata dal
controricorrente in calce della copia notificata del ricorso, anziché in
calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida
proposizione di quest’ultimo, in quanto non dimostra l’avvenuto
conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente
alla notificazione dell’atto di resistenza (Cass. Sez. U, Sentenza n.
13431 del 13/06/2014).
3.

Il ricorso va respinto.
3.1.

Il primo motivo è inammissibile poiché

censura un mero obiter della sentenza impugnata, atteso
che la questione della sussunzione del contratto di
garanzia nel novero di quelli a tutela del consumatore non
ha assunto alcun rilievo nell’economia della decisione
impugnata e pertanto non costituisce una ragione della
decisione autonomamente impugnabile.
3.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente non
muove alcuna censura alla motivazione impugnata laddove
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RG249392014

l’est

sentenza impugnata laddove essa avrebbe ritenuto che il

essa qualifica come contratto autonomo di garanzia quello
sottoscritto tra la banca e la Vobis Microcomputer S.p.A.
per effetto del quale Banca Monte dei Paschi è stata
escussa. Da tanto la Corte territoriale ha fatto discendere
l’incontestata sussistenza del credito che la banca ha
estinto rivalendosi sul conto corrente in essere con la
società A.G.L., utilizzando il modulo 8240 per annotare

l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata
secondo cui il rilascio in bianco di tale modello costituisse
parte di un complessivo accordo tra le parti, per cui la
banca era legittimata a rivalersi in conto di quanto pagato
al terzo. La ricorrente insiste nel ritenere che il modulo in
questione fosse un vero e proprio contratto, di cui poi
afferma la nullità, laddove la sentenza impugnata lo ha
motivatamente qualificato come dichiarazione unilaterale
del legale rappresentante della società inserita nel
complessivo accordo intercorso tra le parti; a fronte di tale
ricostruzione la censura insiste nell’eccepirne la nullità,
muovendo una censura sostanzialmente di merito e non
esaminabile in questa sede, oltre a omettere
completamente di indicare le ragioni di tale convincimento.
4. La declaratoria di inammissibilità del controricorso esonera la
Corte dal dover provvedere sulle spese di fase.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del
versamento del contributo unificato dovuto dalle parti, ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio

l’addebito in conto. Parimenti non oggetto di censura è

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