Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19749 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RGN 21471/2006, proposto da:

N.M., di seguito anche “Contribuente”, rappresentato e difeso

dall’avv. Amatucci Arnaldo ed elettivamente domiciliato presso l’avv.

Macrì Teresina Titina in Via dei Gracchi 130, Roma;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, e il Ministero dell’economia e delle finanze, di

seguito “Ministero”, in persona del Ministro in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Firenze 22 marzo 2005, n. 56/01/05, depositata il 24 settembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 3

giugno 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri per le resistenti autorità

tributarie;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Sepe

Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

1.1. Il 7 luglio 2006 è notificato alle intimate autorità tributarie un ricorso del Contribuente per la Cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto gli appelli riuniti dell’Ufficio di Arezzo dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Arezzo n. 8/03/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro l’avviso di contestazione n. (OMISSIS) dell’IRPEG 1998, e contro la sentenza della stessa CTP n. 6/03/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro l’avviso di irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS) dell’IRPEG e dell’ILOR 1993.

1.2. Il 29 settembre 2006 è notificato al Controricorso il controricorso delle intimate autorità tributarie.

2. I fatti di causa I fatti di causa sono i seguenti:

a) sulla base di un processo verbale di constatazione (PVC), elevato nei confronti del Centro Metalli s.r.l. per la partecipazione ad un vasto traffico di contrabbando d’argento e per il compimento di operazioni in evasione dall’IVA, sono adottati sia avvisi di accertamento dell’IVA 1994-1996 della società, sia avvisi di accertamento dell’IRPEG e dell’ILOR della società per gli anni 1994, 1995 e 1998, sia, nei confronti del signor N.M., amministratore della società, l’atto di contestazione dell’irpeg 1998 n. (OMISSIS) e l’avviso di irrogazione di sanzioni per Irpeg e Ilor 1997 n. (OMISSIS);

b) la CTP di Arezzo si pronuncia con le sentenze n. 6 e n. 7/3/03 nei confronti del signor N.M., accogliendone i ricorsi;

c) gli appelli dell’Ufficio di Arezzo dell’Agenzia, previamente riuniti, sono, invece, accolti dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, è, con riguardo ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata: a) “l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in data 16.3.2005, ha presentato una memoria allegando la sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze depositata il 21.10.2003, a carico dei signori N.M. e D.A., amministratori della Centro Metalli S.r.l. …”;

b) “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto “patteggiamento”), … costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua sussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio sull’accertamento ….

Già gli elementi acquisiti in sede di processo tributario consentivano di ritenere provati i fatti addebitati, ma le conclusioni cui è giunto il giudice penale costituiscono la prova definitiva circa l’esistenza di una organizzazione tesa all’evasione dell’IVA di cui la parte era uno dei “beneficiari”.

4. Il ricorso per Cassazione del Contribuente, integrato con memoria, è sostenuto con cinque motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 520.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese.

5. Il controricorso delle intimate autorità tributarie si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso, per inammissibilità o per infondatezza.

Con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il carattere preliminare del secondo motivo d’impugnazione.

Tra i vari motivi d’impugnazione proposti il secondo dev’essere esaminato per primo, perchè il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’assorbimento di tutti gli altri.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32”.

7.1.2. Il ricorrente sostiene che la sentenza di patteggiamento sarebbe stata depositata il 16 marzo 2005 in vista dell’udienza di trattazione, che si è svolta il 22 marzo 2005, cosicchè la sua produzione sarebbe tardiva e non se ne sarebbe dovuto tener conto.

7.1.3. Il secondo motivo d’impugnazione è corredato del seguente conclusivo quesito di diritto: “se, essendo i termini previsti al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 a natura perentoria, la loro violazione comporti l’estromissione o comunque l’utilizzabilità della documentazione prodotta oltre gli stessi; se inoltre nel caso specifico la predetta esclusione riguardando l’elemento di fatto (patteggiamento) posto a base della motivazione della sentenza, ne comporti l’annullamento”.

7.2. Il motivo è fondato. Infatti, risulta dagli atti di causa, cui la Corte può accedere in virtù della natura processuale della questione sollevata, che la sentenza di patteggiamento è stata effettivamente depositata dall’Agenzia il 16 marzo 2005, in allegato alla memoria Prot. n. 7134/C1/05 elaborata in vista dell’udienza del 22 marzo 2005 dinanzi alla CTR, la cui sentenza è imperniata proprio sulla sentenza di patteggiamento. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, il deposito di documenti nel processo tributario dev’essere effettuato, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, e, per l’appello, ai sensi degli art. 58, comma 2 e art. 61, “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione …” e tale termine è perentorio ed è, quindi, sanzionato con la decadenza, ai sensi dell’art. 152 c.p.c., comma 2 per lo scopo che il termine persegue, di garantire il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, cosicchè resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto” (Corte di Cassazione: 8 febbraio 2006, n. 2787; 30 gennaio 2004, n. 1771; 9 gennaio 2004, n. 138).

Poichè la sentenza impugnata s’è discostata dal principio di diritto appena ricordato, essa merita di essere censurata nel senso denunciato dal ricorrente.

8. L’assorbimento degli altri motivi d’impugnazione.

La riconosciuta fondatezza del secondo motivo d’impugnazione è sufficiente perchè si accolga il ricorso e perchè, cassata la sentenza impugnata si rinvii la causa al giudice di merito, cosicchè si rende inutile l’esame degli altri motivi d’impugnazione, che restano assorbiti.

9. Conclusioni:

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, l’assorbimento degli altri, la Cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Toscana, che, oltre a far applicazione del principio di diritto enunciato nel 7.2, liquiderà le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Toscana, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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