Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19749 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/08/2017),  n. 19749

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27168/2013 R.G. proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del

curatore p.t. Dott. G.A., rappresentato e difeso

dagli Avv. Prof. Antonio D’Aloia e Andrea Mora, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Roma, via A. Gramsci, n. 54;

– ricorrente e controricorrente –

contro

Equitalia Centro S.p.a., rappresentata da A.G., in

virtù di procura speciale per notaio Marco De Luca del 27/06/2013,

rep. n. 38355, rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Cimetti,

Giuseppe Parente e Sante Ricci, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Parma depositato il 22 ottobre

2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2017

dal Consigliere Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Equitalia Centro S.p.a. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, chiedendo l’ammissione al passivo a) di un credito di Euro 1.103.637,64, di cui Euro 993.638,96 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752 c.c., comma 1 e art. 2778 cod. civ., ammesso soltanto in parte a seguito di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che aveva parzialmente accolto l’impugnazione proposta avverso la relativa cartella di pagamento, b) di un credito di Euro 1.721.207,92 in via ipotecaria, ed in subordine in via privilegiata ai sensi degli artt. 2752,2749 e 2778 cod. civ., ammesso in via chirografaria a causa del mancato consolidamento dell’ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 c) di un credito di Euro 2.290.460,14, di cui Euro 1.803.196,90 in via privilegiata ai sensi degli artt. 2758,2749,2752 e 2778 cod. civ., ammesso con riserva per il solo importo indicato nella cartella esattoriale, con esclusione delle spese per compensi esattoriali e di quelle d’insinuazione.

Si costituì il curatore del fallimento, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con decreto del 21 febbraio 2017, il Tribunale di Parma ha accolto parzialmente la domanda.

In ordine al primo credito, rilevato che al momento dell’insinuazione al passivo la sentenza della CTP non era ancora passata in giudicato, essendo stato proposto appello, ha disposto l’ammissione al passivo con riserva, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88.

In ordine al secondo credito, premesso che l’ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 77 non è assimilabile nè a quella legale nè a quella giudiziale ed a quella volontaria, ne ha escluso la revocabilità ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 1, n. 4 ammettendo il credito al passivo in via ipotecaria.

In ordine al terzo credito, ha ritenuto infine corretta sia l’ammissione con riserva, essendo pendente il giudizio dinanzi alla CTP di Parma, sia l’esclusione dei compensi di riscossione e delle spese d’insinuazione, non aventi natura concorsuale, in quanto l’attività di esazione aveva avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento.

2. Avverso il predetto decreto il curatore del Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L’Equitalia Centro ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, al quale il curatore ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il curatore denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, della legge fall. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 censurando il decreto impugnato per aver omesso di disporre l’ammissione con riserva del primo credito, nonostante la pendenza in grado di appello del giudizio d’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, ed in primo grado del giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Come riconosce lo stesso ricorrente, il dispositivo del decreto impugnato, nella parte in cui prevede sic et simpliciter l’ammissione al passivo del credito fondato sulla cartella di pagamento impugnata dinanzi al Giudice tributario, costituisce il frutto di un mero errore materiale, risultante con tutta evidenza dal confronto tra la predetta statuizione e la motivazione del provvedimento: nel dichiarare fondata l’opposizione, relativamente al credito in questione, il Tribunale ha infatti affermato espressamente che lo stesso “va ammesso con riserva”, riportando pedissequamente il testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 come sostituito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, nel disciplinare la riscossione dei crediti tributari in caso di fallimento del debitore, prevede per l’appunto l’ammissione al passivo con riserva, qualora insorgano contestazioni sulle somme iscritte a ruolo.

Non riguardando la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero, e risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista nella redazione del decreto, il predetto errore, rilevabile ictu oculi e quindi non incidente sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non è pertanto deducibile con il ricorso per cassazione, dovendo invece trovare rimedio nel procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 1, 8/05/2013, n. 10727; 26/09/2011, n. 19601; Cass., Sez. 2, 24/05/2010, n. 12622).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, n. 4 della legge fall. e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 89sostenendo che, nell’escludere l’assimilabilità dell’ipoteca prevista dall’art. 77 cit. a quella giudiziale, il decreto impugnato non ha considerato che essa non sorge automaticamente, ma richiede un atto d’impulso del creditore, ha carattere generale, potendo essere iscritta su qualsiasi immobile del debitore, e, pur non avendo il suo titolo in un provvedimento giudiziale, implica un’attività di accertamento della fondatezza della pretesa, ancorchè compiuta dalla Pubblica Amministrazione. Nell’escluderne la revocabilità ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89 il Tribunale non ha tenuto conto del carattere eccezionale e derogatorio di tale disposizione, riguardante esclusivamente i pagamenti, omettendo altresì di rilevare che la predetta esclusione si pone in contrasto con i canoni costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento. Premesso infatti che la ratio dell’art. 67 della legge fall. consente di escludere soltanto la revocabilità delle ipoteche stricto sensu legali, operanti automaticamente per effetto della mera realizzazione della fattispecie prevista dalla legge, afferma che le eccezioni alla revocabilità hanno carattere tassativo, in quanto incidono sulla regola della par condicio creditorum, osservando che se il legislatore avesse voluto ricomprendervi anche l’ipoteca esattoriale, lo avrebbe previsto espressamente. Precisato inoltre che l’interesse fiscale, pur rivestendo importanza fondamentale sotto il profilo costituzionale, deve costituire oggetto di bilanciamento con altri interessi, anch’essi costituzionalmente tutelati, rileva comunque che l’ipoteca in questione, applicabile anche a crediti non tributari, determina una disparità di trattamento tra i creditori concorrenti, attribuendo una posizione di privilegio ad uno di essi, cui spetta anche il potere di dettare le regole della procedura, e penalizzando gli altri, cui viene imposta una prestazione patrimoniale non fondata su una norma di legge. Tale privilegio, che si aggiunge ai numerosi altri vantaggi riconosciuti all’agente della riscossione, non può essere ritenuto irrevocabile in assenza di una previsione esplicita e diretta del legislatore, traducendosi in un’irragionevole compressione degli altri crediti, contrastante con gli artt. 3 e 23 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, oltre che con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU.

2.1. Il motivo è infondato.

Nell’escludere la revocabilità dell’ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 il decreto impugnato ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la predetta garanzia non è riconducibile nè all’ipoteca volontaria (art. 2821 cod. civ.), in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, nè a quella legale (art. 2817 cod. civ.), dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione, al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da una operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale. Essa, pur potendo essere accostata all’ipoteca giudiziale (art. 2818 cod. civ.), con la quale ha in comune la subordinazione dell’iscrizione ad un’iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Tale esenzione, che trova giustificazione nella particolare natura del credito a garanzia del quale ha luogo l’iscrizione, s’inquadra in una disciplina settoriale nella quale trovano collocazione anche altre disposizioni di carattere derogatorio; in particolare, il D.P.R. n. 602 cit., art. 49 riconosce al ruolo formato dallo ufficio finanziario efficacia di titolo esecutivo ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, in tal modo consentendo di procedere ad esecuzione sulla base di un atto formato dalla stessa Amministrazione, senza la necessità di un ulteriore vaglio da parte dell’Autorità giudiziaria, mentre l’art. 89 esonera dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute, in tal modo delineando un regime eccezionale volto a favorire l’adempimento del debito fiscale e ad assicurare una pronta riscossione delle entrate erariali, alla luce delle finalità pubblicistiche che caratterizzano l’attività dell’Amministrazione finanziaria (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 15/07/2016, n. 14534; 7/03/2016, n. 4464; 3/04/2014, n. 7868).

Il predetto orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, resiste alle critiche formulate dal ricorrente, il quale, nell’insistere sul carattere non automatico dell’iscrizione e sulla portata derogatoria del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89 non è in grado di prospettare argomenti nuovi a sostegno della propria tesi, limitandosi a riproporre quelli già esaminati dalle ormai numerose sentenze che si sono occupate della questione. Nel mettere in dubbio la legittimità costituzionale dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 cit., nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, egli sottolinea la posizione di privilegio che l’esenzione dalla revocatoria attribuisce al concessionario della riscossione e l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva rispetto agli altri creditori, contestando la ragionevolezza del bilanciamento operato tra la tutela della par condicio creditorum, cui è preordinata la revocatoria fallimentare, e l’interesse alla riscossione delle entrate pubbliche, presidiato dall’ipoteca iscritta in base al ruolo esattoriale. In proposito, peraltro, al di là dell’ovvia considerazione che l’alterazione delle regole del concorso tra i creditori è ricollegabile, ancor prima che all’esenzione dalla revocatoria, alla stessa previsione della facoltà del concessionario d’iscrivere ipoteca sui beni del debitore sulla base di un accertamento compiuto direttamente dall’Amministrazione finanziaria, e quindi in definitiva alla portata autoritativa dell’azione svolta da quest’ultima in materia tributaria, occorre rilevare che la preminenza riconosciuta al predetto interesse trova ampia giustificazione nel carattere strumentale della riscossione, volta ad assicurare la provvista dei mezzi finanziari necessari per il funzionamento della Pubblica Amministrazione ed il perseguimento di finalità d’interesse collettivo.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di ammissione al passivo dei compensi di riscossione e delle spese dell’insinuazione relativi al terzo credito, riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, risolvendosi nella mera richiesta di una decisione diversa in ordine ai crediti fatti valere con il ricorso in primo grado, non accompagnata dalla formulazione di specifiche censure alle argomentazioni svolte dal Tribunale nè dall’indicazione delle norme di legge violate, non consente d’individuare i vizi giuridici o le carenze logiche addebitati al decreto impugnato, impedendo pertanto a questa Corte di valutarne la riconducibilità all’art. 360 cod. proc. civ..

Com’è noto, infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, il cui ambito rigorosamente delimitato dai motivi di ricorso, che, assumendo una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativamente formalizzate dal codice di rito, debbono necessariamente rivestire i caratteri della tassatività e della specificità. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dev’essere pertanto dedotto mediante la puntuale indicazione delle affermazioni in diritto contenute nel provvedimento gravato che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, mentre la denuncia del vizio di motivazione richiede la specifica individuazione dei fatti in ordine ai quali il ragionamento svolto dal giudice di merito risulta affetto da lacune argomentative o carenze logiche tali da escluderne l’idoneità a giustificare la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 6, 22/09/2014, n. 19959; Cass., Sez. 3, 28/02/2012, n. 3010; 25/09/2009, n. 20652). In assenza di tali requisiti, il ricorso si risolve nella mera sollecitazione di un nuovo esame della vicenda, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di valutare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale del provvedimento impugnato, nei limiti segnati dalle censure proponibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

4. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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