Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19748 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19748 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 1667-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1552

FALLIMENTO BRUTIUM UVAE SRL;
– intimato –

sul ricorso 4695-2008 proposto da:
FALLIMENTO BRUTIUM UVAE SRL in persona del Curatore
pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA

Data pubblicazione: 28/08/2013

LUNGOTEVERE

FLAMINIO

76,

presso

lo

studio

dell’avvocato MACCALLINI CARLO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

– intimato avverso la sentenza n. 85/2006 della COMM.TRIB.REG. di
L’AQUILA, depositata il 21/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARNEVALI
delega Avvocato MACCALLINI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

Svolgimento del processo

Con sentenza 21.11.2006 n. 85 la Commissione tributaria della regione
Abruzzo ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio finanziario e
confermato la decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di

dichiarata fallita nelle more del giudizio che era stato proseguito dal
curatore fallimentare) con il quale -secondo quanto indicato nella intestazione e
nella parte in “Fatto” della sentenza CTR- veniva recuperata la maggiore IVA

dovuta per l’anno 1997 avendo la contribuente utilizzato fatture passive,
emesse dalla società Coma Sud per operazioni inesistenti, mentre -secondo
quanto riportato in altro passo delle premesse in Fatto della stessa sentenza della
CTR- sarebbero stati recuperati ad imponibile (ai fini delle II.DD.) “i costi

portati in detrazione dalla società marsicana” che, soltanto dalla lettura
degli atti di parte, è dato comprendere che si riferissero ai corrispettivi
versati dalla contribuente-committente a COMA Sud s.r.1.-appaltatrice, e da
questi fatturati, relativi al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di
costruzione dello stabilimento per lavorazione ed essicazione delle olive
finanziato dalla Regione Abruzzo e dal FEOGA ai sensi della legge n.
218/1978 e della legge n. 64/1986 sullo sviluppo industriale del
Mezzogiorno.
I Giudici di appello ritenevano privi di riscontri gli elementi indiziari
contenuti del PVC della Guarda di Finanza ed irrilevanti le note di credito
successivamente emesse dalla COMA Sud in quanto “tale comportamento,
pur illegittimo, non poteva produrre effetti su un soggetto terzo qual è la
Brutium”.

1
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

accertamento in rettifica emesso nei confronti di Bruti M Uvae s.r.l. (società

Ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo
tre motivi ai quali ha controdedotto il Fallimento Brutium Uvae s.r.l.
proponendo contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

c.p.c. in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

Esame dei motivi del ricorso principale

Il primo motivo con il quale si deduce il vizio di nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 c.p.c. (extrapetizione), in relazione all’art.
360co1 n. 4 e n. 5 c.p.c., è inammissibile
– per formulazione generica e tautologica del quesito di diritto privo
peraltro di qualsiasi riferimento alla fattispecie processuale concreta
– per incertezza in relazione alla individuazione del parametro (“error
in procedendo”; vizio logico) in relazione al quale deve essere
condotto il sindacato di legittimità

in quanto inconferente rispetto alla decisione impugnata.

Invero tanto dal ricorso principale che dal controricorso sembra emergere
che gli argomenti svolti dalle parti (che pur concordano nella individuazione
della sentenza impugnata: CTR Abruzzo in data 21.11.2006 n. 85/1/06) abbiano a

riferimento una decisione diversa da quella prodotta nel presente giudizio in
copia autentica. La Agenzia contesta, infatti, con il primo motivo che la
CTR avrebbe accolto “appello del contribuente quale non è il presente
proposto dall’Ufficio” e disatteso la gravata sentenza “perché avrebbe
addossato alla parte un onere probatorio incombente all’Ufficio”, e la
2
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

Cons. est.
vieri
Stefan

I ricorsi principale ed incidentale debbono essere riuniti ex art. 335

società resistente controdeduce sostenendo che la CTR “ha solo invertito
posizione delle parti (appellante ed appellata) nel dispositivo della
sentenza, ma non già nelle premesse in fatto e nella parte motiva”.
Orbene dalla piana lettura della sentenza di appello depositata in copia
autentica, come sopra identificata, non risulta alcuno degli errori sopra
indicati: la CTR ha infatti esaminato l’appello proposto dall’Ufficio di

(concernenti i requisiti formali di motivazione del’avviso, e la consistenza degli
elementi probatori risultanti dal PVC), rigettandolo in punto di insufficienza

probatoria degli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza e dichiarando
assorbita l’altra questione (inerente la validità dell’avviso di rettifica) e
confermando la decisone di prime cure “corretta ed adeguatamente
motivata”, con corrispondente statuizione adottata nel dispositivo (“rigetta
l’appello dell’Ufficio, conferma la decisione di primo grado”).

Anche il secondo motivo frazionato peraltro in due distinte censure
(violazione art. 19 Dpr n. 633/72, artt. 2697, 2699 e 2727 c.c., in relazione
all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.; omessa od insufficiente motivazione in relazione
all’art. 360co1 n. 5 c.p.c.) non può trovare accoglimento.

Quanto al denunciato “error in judicando”, dalla estremamente stringata
esposizione del motivo risulta che la critica formulata alla sentenza di
appello è esclusivamente incentrata sulla scorretta applicazione dell’art.
2697 c.c. (non essendo svolto alcun argomento a sostegno della dedotta
violazione delle altre norme di diritto indicate in rubrica).
Sostiene la Agenzia che i Giudici di merito hanno errato facendo gravare
l’onere probatorio sull’Ufficio atteso che nel caso di specie trattavasi di
detrazioni IVA e dunque era la società contribuente onerata della

3
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

est.
Stefan Olivieri

Avezzano dell’Agenzia delle Entrate articolato in due motivi di gravame

dimostrazione di aver realmente effettuato le operazioni documentate nelle
fatture.

La censura è priva di fondamento.
Occorre premettere che il diritto alla detrazione ex art. 19 Dpr n.
633/1972 non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in

un costo dell’impresa, come si evince chiaramente dall’art. 21 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l’altro
l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione
commerciale.
Pertanto, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad
operazioni inesistenti (in tale nozione dovendo essere ricondotte non soltanto le
ipotesi di mancanza assoluta dell’operazione fatturata, ma anche ogni tipo di
divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa
l’ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella
disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture che ha regolarmente
versato il corrispettivo, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto
documentato dalla fattura siano falsi: cfr. Corte cass. V sez. n. 6378 del 22/03/2006;
id. V sez. n. 29467 del 17/12/2008; id. V sez. n. 7672 del 16/05/2012; id. V sez. n.
23074 del 14/12/2012), non spetta al contribuente provare che l’operazione è

effettiva, ma spetta all’amministrazione, che adduce la falsità del
documento, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in
realtà non è mai stata posta in essere (cfr. Corte cass. V sez. 12.12.2005 n.
27341; id. V sez. n. 12802 del 1010612011). Tale prova è raggiunta se

l’amministrazione fornisca validi elementi -alla stregua dell’art. 54 comma 2
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633-, che possono anche assumere la consistenza di

attendibili indizi, per affermare che alcune fatture sono state emesse per
operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero che -ai sensi dell’art.
54 comma 3 del medesimo decreto- dimostrino “in modo certo e diretto” la
4
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

s. est.
Stefno Olivieri

specie dalla fattura che in tema di IVA è documento idoneo a rappresentare

”inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla
detrazione” (prova che può essere data anche attraverso “i verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”). In tal caso passerà
sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni
contestate (cfr. Corte cass. V sez. 19.10.2007 n. 21953; id. V sez. 11.6.2008 n.
15395; id. V sez. 7.2.2008 n. 2847).

legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare,
singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio
giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o
incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento,

qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria
offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e
2697 comma 2 c.c. (cfr. Corte cass. V sez. 23.4.2010 n. 9784 ; id. V sez. n. 4306
del 23/02/2010).

Tanto premesso, deve ritenersi esente da censura, in relazione al
prospettato vizio di legittimità, la sentenza impugnata, atteso che i Giudici
di merito fatto corretta applicazione dei criteri soprindicati, valutando
previamente gli elementi indiziari offerti dalla Amministrazione e
ritenendoli -con apprezzamento di merito insindacabile in sede di
legittimità ove non inficiato da vizi logici- inidonei a supportare la tesi della
reale inesistenza delle operazioni fatturate.

Inammissibile è invece l’altra censura con la quale si denuncia il vizio
logico della motivazione (art. 360co l n. 5 c.p.c.) .

5
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

ns. est.
Stefaì Olivieri

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla

Il quesito di diritto (recte : la chiara indicazione del fatto controverso per cui la
motivazione si ritiene omessa, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è
insufficiente a sorreggere il decisum) formulato come segue -dica la SC “se la

presunzione riconosciuta per tale e non contestata da specifica prova
contraria sia di per sé prova piena”- è ex se manifestamente dimostrativo
della inidoneità a veicolare la questione controversa da sottoporre alla

essendo dato comprendere dove e quando sia stata “riconosciuta per tale”
una presunzione, né tanto meno quale sia il fatto ignorato alla cui
conoscenza si sarebbe pervenuti in applicazione dello schema logico
presuntivo. Il “quesito”, peraltro, ipotizza una censura diversa dal vizio
logico, laddove chiede di enunciare una assoluta ovvietà (e cioè se la
“presunzione” sia considerata dalla legge processuale come mezzo di prova idoneo a
fondare la pretesa) con la conseguenza anche sotto l’indicato profilo deve

ritenersi inammissibile in quanto la formulazione tautologica del questito,
tale per cui alla Corte si chiede di rispondere mediante una mera ripetizione
del testo normativo, non assolve evidentemente allo scopo nomofilattico cui
deve essere univocamente diretto il sindacato di legittimità.

In ogni caso il motivo non assolve neppure al requisito di specificità ai
sensi dell’art. 366co l n. 4) c.p.c. in relazione alla “decisività” del fatto
omesso od inesattamente valutato dalla CTR, atteso che la ricorrente si
sofferma su alcuni elementi (verbale di collaudo ed esistenza degli
impianti) per destituirne la rilevanza probatoria, ma omette del tutto di
allegare quali elementi probatori “decisivi” a sostenere la pretesa tributaria
ritualmente acquisiti al materiale istruttorio fossero stati pretermessi dal
Giudice di merito.

6
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

est.
Stef o ivieri

Corte: difetta, infatti, ogni collegamento con la fattispecie concreta, non

Inammissibile è anche il terzo motivo con il quale la Agenzia fiscale
censura la sentenza per nullità processuale ex art. 36co2 n. 4) Dlgs n.
546/1992 ed art. 111 Cost. ed in subordine per omessa o comunque
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360co 1 n. 4
c.p.c..

dalla omessa formulazione del quesito di diritto e comunque della
indicazione in sintesi del fatto controverso e decisivo ex art. 366 bis
c.p.c.

della omessa specificazione, anche in relazione alle modalità di
deduzione nei precedenti gradi di merito ed alla indicazione del
luogo di rinvenimento negli atti processuali, degli elementi probatori
ritualmente acquisiti al giudizio che i Giudici di merito avevano
omesso di considerare e che se correttamente valutati avrebbero
determinato con grado di elevata certezza una diversa decisione
favorevole alla Amministrazione finanziaria (è appena il caso di
rilevare come l’affermazione che COMA Sud s.r.l. fosse una società
“cartiera” è una mera allegazione priva di qualsiasi indicazione in
ordine agli elementi circostanziali, eventualmente accertati, dai quali
era dato inferire tale conclusione).

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, insussistendo in
conseguenza l’interesse ad impugnare della società resistente il cui ricorso
incidentale deve essere dichiarato inammissibile, e la Agenzia fiscale deve
essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si
liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
7
RG n. 1667+4695/2008
ric.Ag.Entate c/Fall. Brutium Uvae s.r.l.

ns. est.
Ste o Olivieri

La inammissibilità deriva:

MENTE DA T-.1-ft,i-rtor,,w
SENSI

I –. ,-1.‘,11.9*6

IiiNSIZIKTREitriAKIA

La Corte :
rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale , condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione delle
spese del presente giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio 6.5.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA