Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19748 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8690-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMERINI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

DEMETRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEMAGGI LUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1997/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27.8.2018, accolse parzialmente, limitatamente alle spese di lite, l’appello proposto da M.L. i confronti della Demetra s.r.l., rigettando i restanti motivi:

M.L. aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 48.916,04 a titolo di compensi professionali per l’attività di progettazione e realizzazione di un edificio da adibire a palestra, sulla base di un contratto del 19.6.2006 concluso con la Demetra s.r.l.;

la corte di merito ridusse l’importo richiesto in quanto non riconobbe le competenze relative alla sicurezza ed alle ulteriori attività perchè si trattava di copie e pubblicazioni non richiedenti un qualificata attività di prestazione d’opera intellettuale; rigettò anche la richiesta di pagamento per le prestazioni relative a due fatture che risultavano essere già state pagate dalla Cograe s.r.l. società riunita in ATI con la Demetra s.r.l.;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso M.L. sulla base di due motivi;

ha resistito con controricorso la Demetra s.r.l. in liquidazione,

su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio;

in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

Che:

– con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’apparente motivazione in relazione al secondo motivo d’appello, con il quale aveva contestato che vi fosse identità tra le prestazioni effettuate in favore della Demetra s.r.l. e quelle in favore dell’ATI, di cui la Cograe s.r.l. era società capofila e da questa retribuite, secondo la ricostruzione della Corte d’appello. Le tre fatture sarebbero, invece, remunerative dell’attività svolta in precedenza per conto della Demetra s.r.l. e del suo titolare, sicchè la corte di merito avrebbe omesso di rilevare che la causale di pagamento delle tre fatture sarebbe diversa da quella sottostante il credito professionale azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa

applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1., n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il ricorrente denuncia l’apparente motivazione in ordine al terzo motivo d’appello con il quale aveva censurato l’omessa liquidazione delle prestazioni come responsabile della sicurezza e delle prestazioni indicate nell’allegato 13, che la corte di merito avrebbe dovuto liquidare anche se si trattava di materiale stampato e fotocopiato;

i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili;

anche seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. Unite del 07/04/2014 n. 8053);

la motivazione mancante o meramente apparente è integrata quindi nelle ipotesi in cui essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. Unite del 07/04/2014 n. 8053);

nel caso in esame, la motivazione della Corte d’appello, benchè sintetica, consente di apprezzare l’iter logico e non risulta che le premesse logiche siano inconciliabili con la decisione nè che la motivazione risulti svincolata dagli elementi di fatto tale da risultare apodittica e tautologica;

la corte di merito, sulla base della valutazione della documentazione in atti, delle fatture e delle quietanze di pagamento, ha ritenuto non dovute le competenze professionali relative alla sicurezza ed all’attività prevista nell’all. 13 perchè si trattava di mere copie e pubblicazioni; ha, inoltre, rigettato la richiesta dei compensi in relazione ad altra attività professionale svolta perchè si trattava di competenze relative a due fatture già pagate dalla Cograe, società capogruppo dell’ATI s.r.l. cui partecipava anche la Demetra s.r.l.;

non si configura, pertanto, il dedotto vizio di assenza o apparenza della motivazione;

il ricorso si risolve in un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, già oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che non rende ravvisabile nemmeno il vizio motivazionale, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; esso ha ad oggetto l’omesso esame di un “fatto decisivo” per il giudizio, dedotto ed oggetto di discussione nella fase di merito e non esaminato nella sentenza impugnata e non invece l’omesso esame dei motivi d’appello, che ineriscono all’attività valutativa;

la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile in quanto la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. V, n. 15879 del 15/6/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 17/02/2014);

il ricorso va pertanto rigettato;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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