Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19748 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 626/2006, proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

i signori F.P.A. e B.C. e la C.G.F. di Franza

Mauro & C. sas, di seguito “Società”, in persona del legale

rappresentante in carica;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) del

Piemonte 27 settembre 2004, n. 35/28/04, depositata il 2 novembre

2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 3

giugno 2010;

dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri per l’Agenzia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso, in via principale, per il rinvio

della causa al giudice di primo grado e, in subordine, per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 19-20-27 dicembre 2005 è notificato ai soggetti intimati un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto gli appelli, previamente riuniti, della Società e di due suoi soci contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Biella 19-26 febbraio 2003, n. 19/3/03, che aveva accolto il ricorso della Società contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dei suoi redditi 1996 e contro la sentenza della stessa CTP 19-26 febbraio 2003, n. 26/3/ 03, che aveva accolto il ricorso dei signori F.P.A. e B.C., soci della Società, contro l’avviso di accertamento n. 8181001548 della loro Irpef 1996;

b) che la sentenza impugnata da atto, nella descrizione dello svolgimento del processo, che la Società ha impugnato, dinanzi alla CTP di Biella, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (pagina 2, righe 14-16), e che anche ì due soci, F.P.A. e B.C., ciascuno dei quali è “compartecipe della quota del 25%”, hanno presentato ricorso alla stessa CTP contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (pagina 6, righe 15-22);

c) che i due ricorsi sono stati decisi dalla CTP di Biella con due distinte sentenze (19-26 febbraio 2003, n. 19/3/03, per il ricorso della Società, e 19-26 febbraio 2003, n. 26/3/03 per il ricorso di due dei suoi soci) (pagina 4, righe 13-16, e pagina 7, righe 1-3, della sentenza d’appello);

d) che l’Ufficio ha proposto due appelli contrassegnati dai numeri RGA 255/2004 e RGA 255/2004, che sono stati previamente riuniti (pagina 8, righe 7-11, della sentenza impugnata);

e) che la compagine sociale della Società risulta “costituita da due fratelli e una cognata” (pagina 14, righe 23-24, della sentenza d’appello);

f) che la sentenza d’appello è stata pronunciata, oltre che nei riguardi della Società, nei confronti di due soli soci, che sono titolari del 50% delle quote societari, perchè ciascuno di essi ne detiene il 25%, mentre non è stato parte del giudizio d’appello il terzo socio che è, conseguentemente, titolare del 50% delle quote;

g) che, pertanto, non risulta che il terzo socio abbia presentato un ricorso introduttivo, mentre risulta che i processi di primo grado si sono svolti separatamente solo per la Società e per solo due suoi soci;

h) che, quindi, la sentenza impugnata è stata pronunciata senza che sia stato integrato il contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 ponendosi così in contrasto con il principio di diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte 4 giugno 2008, n. 14815, secondo cui “la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 … TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

i) che, pertanto, dev’essere cassata sia la sentenza impugnata sia la sentenza di primo grado e la causa dev’essere rinviata ad altra Sezione della CTP di Biella, che darà applicazione al principio di diritto affermato sub h);

j) che, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio nel processo tributario, devono essere compensate tra le parti le spese processuali delle varie fasi di giudizio sinora realizzatesi.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciandosi sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e rinvia la causa ad altra Sezione della CTP di Biella, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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