Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19747 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPOGROSSO

GIUSEPPE PIO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

D.P. (OMISSIS), D.A.

(OMISSIS), D.M.I.;

– Intimati –

Nonchè da:

D.P. (OMISSIS), D.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 282-284, presso lo studio dell’avvocato MIRANDA ANNA

MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIGLI NICOLA giusto

mandato in atti;

– ricorrenti Incidentali –

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPOGROSSO

GIUSEPPE PIO giusto mandato in atti;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

D.M.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/02/2009, R.G.N. 96/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato FRANCESCO IOPPOLI per delega;

udito l’Avvocato NICOLA GIGLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per rigetto del ricorso principale;

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L., premesso che con atto 3 ottobre 1994 D.M. I. aveva venduto per il dichiarato prezzo di L. 6 milioni a D.P. e D.A. un fondo in agro di (OMISSIS) confinante con un predio di proprietà di essa attrice in violazione del diritto di prelazione spettante a essa concludente, con citazione 30 ottobre 1994 ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Taranto D.P. e D.A. nonchè l’alienante D. M.I. perchè, dichiarata la inefficacia della descritta compravendita, essa concludente fosse sostituita agli acquirenti del detto atto.

Costituitisi in giudizio i convenuti D.P. e D. A. hanno resistito alla avversa pretesa deducendo che il fondo dell’attrice era separato da quello oggetto della vendita 3 ottobre 1994 da una strada di interesse comunale, si che faceva difetto la contiguità dei terreni e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della venditrice D.M. chiedendo in particolare che fosse dichiarata la simulazione del prezzo di L. 6 milioni indicato nell’atto per essere il prezzo reale di L. 18 milioni, con condanna della D.M. alla restituzione di questa ultima nonchè al risarcimento dei danni.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 20 marzo – 19 ottobre 2004 ha accolto la domanda di riscatto, rigettata la riconvenzionale.

Gravata tale pronunzia dai soccombente D.P. e D. A. nel contraddittorio di M.L. che ha proposto altresì appello incidentale nonchè di D.M.I., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, con sentenza 19 novembre 2008 – 18 febbraio 2009, rigettato l’appello incidentale ha accolto quello principale e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda di riscatto proposta dalla M..

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso affidato a 4 motivi e illustrato da memoria M.L..

Resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a 4 motivi D.P. e D.A..

M.L. resiste, con controricorso, al ricorso incidentale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede D.M. I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2. Avendo la M. eccepito la inammissibilità dell’appello avversario per acquiescenza, atteso che prima della notificazione dell’appello gli appellanti avevano proposto opposizione agli atti di precetto loro notificati per il pagamento delle spese di primo grado invocando la compensazione delle spese processuali con la somma di Euro 3.098,74 riconosciuta in sentenza e mai pagata da essa M., i giudici di appello hanno disatteso una tale eccezione osservando che la richiesta di compensazione non vale come acquiescenza tacita, visto che è solo una richiesta di compensazione a fronte della notificazione del precetto dopo la sentenza e non sussiste alcun abbandono, neppure implicito, del diritto a impugnare.

3. La ricorrente principale censura con il primo motivo la sentenza nella parte de qua lamentando violazione e falsa, applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 329 c.p.c., comma 1 atteso che nel proporre opposizione all’esecuzione gli avversari nell’eccepire che le somme richieste con i precetti opposti non corrispondono a quelle effettivamente dovute, in quanto la sentenza . . ha disposto il versamento a carico di M. .. della somma di Euro 3.098,74 e detta somma non è stata mai pagata in precedenza nè detratta nei precetti. Controparte poteva agire solo in virtù della somma a lei dovuta, nei limiti del titolo e, quindi – in buona sostanza – opponendo in compensazione il credito loro riconosciuto dalla sentenza impugnata gli attuali contro ricorrenti hanno tenuto una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione.

4. Il motivo, pur se si conclude con un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., non può trovare accoglimento.

Per un verso, infatti, lo stesso è inammissibile, per altro, comunque, manifestamente infondato.

4.1. Quanto al primo aspetto, inammissibilità, si osserva che giusta quanto da lustri ripetutamente affermato da una giurisprudenza decisamente maggioritaria (ancorchè non totalitaria) di questa Corte regolatrice, in sede di ricorso per cassazione la violazione di una norma processuale deve essere denunciata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non, pertanto, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (tra le tantissime, Cass. 21 marzo 2011, n. 6468, specie in motivazione;

Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass. 26 luglio 2004, n. 14003; Cass. 18 giugno 2003, n. 9707).

Non controverso quanto precede, è agevole osservare che la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. – norma processuale – è stata dedotto esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, pertanto, inammissibilmente.

4.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva per completezza di esposizione che il comportamento della parte soccombente che, all’atto della notifica della sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva e del pedissequo precetto intimato per il pagamento delle somme dovute a termini della sentenza medesima, abbia invitato la controparte ad operare la compensazione del credito fatto valere con il citato atto di precetto con la maggiore somma della quale essa sia creditrice ed a restituire la differenza, non può assumere l’univoco significato di una libera, totale e incondizionata accettazione del decisum e quindi di una acquiescenza preclusiva, ex art. 329 c.p.c., del diritto di impugnazione trattandosi di comportamento ispirato alla finalità di evitare l’esecuzione intimata con l’atto di precetto (In termini, ad esempio, Cass. 14 ottobre 1988 n. 5567. Non diversamente, Cass. 26 ottobre 1983, n. 6316).

Essendosi i giudici del merito puntualmente adeguati a tale principio è palese – come anticipato – la manifesta infondatezza della censura.

5. La giurisprudenza del S.C. – hanno osservato i giudici di appello – esclude la contiguità tra i fondi, ogni qual volta non vi sia contiguità fisica, tra gli stessi e ritiene che anche una strada interpoderale di transito per i fondi interclusi interrompa questa contiguità fisica.

Posizionare la strada nella proprietà di D.M.I. – prosegue la sentenza gravata – come pure cerca di fare la M., non sposta perciò i termini della questione.

La lettura del retro del certificato di destinazione urbanistica – conclude la propria indagine la sentenza impugnata – non aggiunge nulla a quanto ha evidenziato il CTU che ha posto la stradella sul confine; il retro del certificato di destinazione urbanistica è illustrato a penna non si sa da chi e non è comunque rilevante perchè confermativo di quanto detto.

6. Con il secondo motivo la ricorrente principale censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 115, 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 111 Cost., comma 6.

7. Il motivo – ancorchè corredato di adeguato que-sito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. e, pertanto, sotto tale profilo ammissibile è, per un verso inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

7. 1. Quanto alla evidenziata inammissibilità deve farsi riferimento alle considerazioni svolte sopra, in margine al secondo motivo.

In particolare il ricorrente, in violazione del principio della tassatività dei motivi del ricorso per cassazione come delineati dall’art. 360 cod. proc. civ., (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass. 24 gennaio 2011, n. 1548 specie in motivazione), denunzia un error in procedendo in cui – a soggettivo parere della parte ricorrente – sarebbe incorsa la sentenza impugnata omettendo totalmente la motivazione in ispregio delle regole di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 111 Cost., comma 6, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 anzichè sotto quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (oltre le pronunce ricordate sopra, da ultimo, Cass. 28 febbraio 2011, n. 4930, nonchè Cass. 10 marzo 2011, n. 5700, in motivazione, tra i tantissimi).

7.2. Quanto alla evidenziata manifesta infondatezza del motivo si osserva:

– da un lato, che il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, rinviando genericamente e per relationem al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass. 22 maggio 2007, n. 11880);

– dall’altro, che ai fini della adeguata motivazione della sentenza – secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficiente a giustificarlo, mentre non si deve dare conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (in termini, ad esempio, Cass. 4 marzo 2011, n. 5241 nonchè Cass, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. 27 luglio 2006, n. 17145);

– da ultimo, che non incorre nella violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 113 e 132 cod. proc. civ., la motivazione della sentenza che rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione, rende detti principi parte integrante dell’atto rinviante, consentendo in tale modo il controllo di completezza e logicità della motivazione (Cass. 27 novembre 2010, n. 23231; Cass. 30 marzo 2007, n. 7943).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie è di palmare evidenza che la invocata violazione dell’obbligo di motivazione non sussiste.

La sentenza impugnata, infatti, ha puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, allorchè ha ritenuto la infondatezza della domanda di riscatto proposta dalla M..

La stessa, in particolare, ha individuato tali ragioni:

– da un lato, nella pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice in argomento, secondo cui il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando essi siano caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione, sì, pertanto, che non può ritenersi realizzata tale condizione quando tra i due fondi si interpongano una stradella interpoderale che sia comune anche al fondo venduto, oltre che ad altri, poichè i fondi posti ai suoi lati non possono essere, appunto, considerati contigui tra di loro, ovvero separati da un comune confine, ma vanno definiti come fondi non contigui materialmente e fisicamente perchè tra loro è interposto un altro immobile, ancorchè oggetto non di proprietà individuale, ma di proprietà comune (ad esempio, Cass. 20 dicembre 2005, n. 28235);

– dall’altro nella circostanza che in base alle pacifiche circostanze di causa (in alcun modo contraddette da quanto risultante sul retro del certificato di destinazione urbanistica) il fondo della ricorrente principale è separata da quello oggetto di riscatto da una stradella ancorchè non di uso pubblico e, pertanto, non sussiste la contiguità tra i due fondi, atteso che i fondi posti ai lati di una strada privata agraria non insistendo nè sul fondo di proprietà del retraente nè su quello di proprietà del retrattato, non possono essere considerati contigui tra di loro, ma vanno ritenuti con fondi non confinanti ai fini degli istituti della prelazione e riscatto agrario (Cass. 17 luglio 2002, n. 10377, nonchè Cass. 19 gennaio 2007, n. 1191, tra le tantissime).

8. Con il terzo motivo la ricorrente principale de-nunzia insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 relativamente ai fatti controversi e decisivi che hanno indotto alla esclusione della contiguità fisica dei fondi: asserita esistenza, di strada interpoderale.

9. Il motivo è inammissibile.

Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis sopra trascritto – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 20 febbraio 2008, n. 4309; Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680, tra le tantissime).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897, cit., nonchè, recentemente, Cass. 1 aprile 2011, un. 7561 e 7526; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1747, specie in motivazione).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il terzo motivo – proposto esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione totalmente prescindendo dal considerare, da un lato, che i due vizi della sentenza previsti dall’art. 360, n. 5 sono alternativi e non possono, pertanto, essere dedotti cumulativamente, ove non si riferiscano a diverse proposizioni della sentenza impugnata, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria (Cass. 25 gennaio 2011, n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, in motivazione, tra le tantissime), dall’altro, che sussiste contraddittorietà delle motivazione unicamente allorchè questa contenga affermazione tra loro incompatibili, che non consentono di comprendere la ratio decidendi che la sorregge e non allorchè la stessa da una diversa qualificazione dei fatti già accertati dal primo giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076;

Cass. 13 giugno 2007, n. 13815), da ultimo che è sottratto ai testi riferire non circostanze di fatto cadute sotto la loro percezione sensoriale ma valutazioni giuridiche, come ad esempio, la qualificazione di una certa condotta di fatto come esercizio di una servitù o altro (cfr. Cass. 8 marzo 2010, n. 5548; Cass. 22 aprile 2009, n. 9526; Cass. 2 gennaio 2001, n. 5; Cass. 10 aprile 1999, n. 3505) è totalmente privo di una indicazione riassuntiva e sintetica – che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo – della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, nonchè delle ragioni per la quale la insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sì che il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

10. Con il quarto, e ultimo, motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2 e L. n. 590 del 1965, art. 8.

Formula, al riguardo, la ricorrente il seguente quesito di diritto:

dica la Suprema Corte se ha violato o meno la L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2 e L. n. 590 del 1965, art. 8 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto che pur affermando, nella sentenza oggi impugnata, l’esistenza della sede viaria destinata all’esercizio di una servitù prediale di passaggio ubicata e insistente nel fondo oggetto di riscatto (fondo servente) in attacco al confine con il fondo retraente riscattante, ha ritenuto che la stessa elimina la contiguità dei due fondi impedendo l’esercizio del riscatto agrario da parte della odierna ricorrente, quale proprietario confinante coltivatore diretto, a termini di legge.

11. Il motivo è – per un verso – inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, per altro, manifestamente infondato.

11.1. La sentenza impugnata, in particolare, dopo avere riferito che il primo giudice aveva affermato che il viottolo non era strada a uso pubblico, destinato a servitù di passaggio, e cadeva sul fondo dei convenuti, ha accolto l’appello principale ritenendolo fondato, con riferimento al requisito della, contiguità dei fondi f visto che tra gli stessi esiste una strada.

I giudici di appello – quindi – ben lungi dall’affermare contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca nel motivo e nel quesito che lo conclude che la strada che separa i due fondi sia come ritenuto dal primo giudice una strada insistente unicamente su uno dei terreni confinanti, gravata di servitù di passaggio in favore del proprietario confinante (nella quale ipotesi l’assunto della ricorrente principale avrebbe potuto avere un qualche spessore) – hanno rigettato la domanda di riscatto perchè sia il consulente tecnico di ufficio, sia il certificato di destinazione urbanistica in atti pongono con assoluta certezza la stradella in questione sul confine.

Certo quanto sopra è palese – come anticipato – la inammissibilità della censura in esame, e del quesito di diritto che lo conclude, atteso che nè l’uno nè l’altro investono la reale ratio decidendo che sorregge la sentenza impugnata.

11.2. Per completezza di esposizione, comunque, si osserva che il motivo in esame è – comunque – manifestamente infondato.

Si osserva – in particolare – che non si dubita, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che:

– specie nella non controversa assenza di documenti che dimostrino la avvenuta costituzione di una servitù di passaggio, la via agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, da luogo tra i proprietari latistanti ad una comunione avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso di essa avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis (Cass. 27 luglio 2006, n. 17111;

Cass. 26 novembre 1997, n. 11842);

– il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarlo: in siffatta ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un acquisto del nuovo bene formatosi per unione, del quale i soggetti, che hanno contribuito alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari -in quanto esso è oggetto di una comunione tra loro – e non a titolo di servitù. Pertanto, i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell’istituto del riscatto agrario (in termini ad esempio, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26689);

– il terreno che costituisce sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, qualora risulti dalla unione di porzione distaccate dei fondi confinanti siffatte porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà, con l’ulteriore conseguenza che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria L. 14 agosto 1971 n. 817, art. 7, comma 2, e L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8) (Cass. 18 gennaio 1996, n. 58);

– i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non insistente nè sul fondo di proprietà del retraente nè su quello di proprietà del retratto, non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno ritenuti come fondi non confinanti ai fini degli istituti di prelazione e riscatto agrario (in termini, da esempio, tra le tantissime, Cass. 17 luglio 2002, n. (10377).

Essendosi i giudici del merito puntualmente attenuti ai riferiti principi di diritto è palese che la sentenza impugnata non merita alcuna censura.

12. I ricorrenti incidentali – per loro conto – censurano la sentenza impugnata denunziando omessa, motivazione circa, un punto decisivo della, controversia, per non avere considerato la Corte di appello che, comunque, nella specie facevano difetto anche ulteriori requisiti indispensabili, al fine dell’accoglimento della domanda di riscatto della M., atteso che questa non avrebbe provato nè la ricorrenza, in capo a essa concludente, del presupposto soggettivo della qualità di coltivatore diretto, nè di non avere venduto, nel biennio anteriore all’esercizio del diritto di riscatto, fondi rustici, nè ancora di avere offerto il prezzo del riscatto nè, ancora, l’assenza – sul fondo oggetto di controversia – di fittavoli e, infine, quale fosse il suo nucleo familiare e il relativo reddito.

13. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti, che poichè la legittimazione alla impugnazione è data dalla soccombenza, la parte vittoriosa nella controversia promossa non può ricorrere per cassazione, neppure in via incidentale e subordinata al mancato rigetto del ricorso principale, contro la omessa decisione di questioni non esaminate dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite nell’accoglimento delle altre ragioni (Cass. 2 febbraio 2005, n. 2087; Cass. 14 novembre 2003, n. 17199; Cass. 12 settembre 2003, n. 13428; Cass. 30 ottobre 2002, n. 15344, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie i giudici di appello accolto l’appello principale con riferimento al requisito della contiguità tra i fondi hanno affermato gli altri motivi sono assorbiti, è palese – come anticipato – la inammissibilità del ricorso incidentale.

14. Atteso l’esito di questo giudizio di legittimità e, in particolare, l’accertata inammissibilità, nonchè manifesta infondatezza del ricorso principale e la inammissibilità di quello incidentale sussistono giusti motivi onde disporre tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso incidentale, dichiara inammissibile l’incidentale;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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