Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19747 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19747 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 27341/2013 proposto da:
Ranieri Felice, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 10,
presso lo studio della dott.ssa Bei Anna, rappresentato e difeso
dall’avvocato Massara Filippo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

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Data pubblicazione: 25/07/2018

Fallimento Di Pietro s.p.a., in persona del curatore prof. Esposito
Ciro, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore
n. 22, presso lo studio dell’avvocato Cuccia Andrea, rappresentato e
difeso dall’avvocato Bocchini Roberto, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il
23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha chiesto che la Corte
di Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare inammissibile
il ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Felice Ranieri ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento
della s.p.a. Di Pietro, svolgendo due motivi avverso il decreto del
Tribunale di Napoli, 23 ottobre 2013.
Con tale provvedimento, il Tribunale campano ha confermato
l’esclusione dallo stato passivo fallimentare della s.p.a. Di Pietro
della pretesa creditoria che è stata formulata da Felice Ranieri a
titolo di compenso per attività svolta quale presidente del collegio
sindacale della società poi fallita.
Tale esclusione è seguita alla rilevazione – compiuta dapprima dal
giudice delegato e poi fatta oggetto, in sede di opposizione, di
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-controricorrente –

apposita eccezione di inadempimento da parte della curatela – che,
nella specie, la prestazione dei sindaci «non risultava essere stata
svolta con la dovuta diligenza professionale». Nel confermare
l’esclusione, il Tribunale ha rilevato che a fronte dell’«eccepito
inadempimento ai doveri relativi all’incarico di presidente del collegio

provato, come suo onere, di aver adempiuto ai propri doveri e
obblighi con la diligenza richiesta».
2.- Nei confronti del ricorso resiste il Fallimento della s.p.a. Di Pietro,
che ha depositato un apposito controricorso.
Entrambe le parti hanno inoltre depositato memorie ai sensi dell’art.
380 bis cod. proc. civ.
3.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo (ricorso, p. 8) assume «omessa, insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In
sostanza, il decreto impugnato non avrebbe preso in considerazione
una denunzia ex art. 2409 cod. civ., presentata dal collegio.
Il secondo motivo (p. 17) assume «violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 e 1453 cod. civ. in riferimento all’art. 360 n. cod.
proc. civ.». Il Tribunale ha errato – così rileva, di base, il motivo – a
dare peso determinante al «ritiro del ricorso ai sensi dell’art. 2409
cod. civ.» e alla «ritrattazione dei fatti in esso narrati».
4.- Nella parte conclusiva della sua memoria, il ricorrente ha rilevato
il «fatto nuovo, verificatosi, tra la proposizione del ricorso e la data
odierna, costituito dalla chiusura del fallimento» della s.p.a. Di Pietro
«per mancanza di attivo, certificata dalla cancelleria del Tribunale
fallimentare di Napoli che si allega alla presente memoria. In
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sindacale della società fallita, l’opponente non ha né allegato, né

conseguenza di tanto è cessata la materia del contendere in ordine
all’istanza di ammissione al passivo del fallimento».
La memoria depositata dal Fallimento della s.p.a. Di Pietro non ha
ritenuto di prendere in considerazione le circostanze appena sopra
riferite.

rileva la sopravvenuta carenza di interesse del medesimo. Di
conseguenza, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso in esame.
Tenuto conto dei comportamenti tenuti dalle parti, il Collegio ritiene
di potere compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso. Per le ragioni indicate
in motivazione, compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

5.- Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente,

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