Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19747 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 22797/2015 proposto da:

C.M., G.E.A.G., CA.AN.,

D.L.A., D.R.G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GIOSIA

BERNARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA TERESA GITTO;

– ricorrenti

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), REPUBBLICA

ITALIANA PER ESSA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI MINISTERO DELLA

SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4663/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO RORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

D.L.A., G.E.A.G., Ca.An., D.R.G.F., C.M., unitamente ad altri medici, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo di essersi laureati in medicina e chirurgia per poi conseguire varie specializzazioni riconosciute dalla normativa dell’Unione Europea, tra il 1981 e il 1991. Chiedevano la condanna della controparte al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;

il tribunale rigettava le domande, con pronuncia riformata sul punto dalla corte di appello che, per quanto qui ancora rileva, esclusa la prescrizione della pretesa, ne negava la fondatezza quanto agli odierni ricorrenti, rilevando che nessun obbligo risarcitorio poteva spettare a favore di chi aveva iniziato i corsi di specializzazione in discussione, da valutare nella loro unitarietà, in anni accademici anteriori a quelli 1983-1984, in ragione del termine ultimo, stabilito al 31 dicembre 1982, per il recepimento della normativa dell’Unione Europea in parola;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori, formulando un motivo e depositando memoria;

resistono con controricorso le amministrazioni.

Rilevato che:

con il motivo si prospetta la violazione del diritto comunitario, costituito dalle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, e segnatamente dell’art. 14 di tale ultima direttiva, dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 11 preleggi, L. 22 maggio 1978, n. 217, art. 3 Cost., art. 4 della Carta sociale Europea, artt. 21,15,31, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 9 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, poichè la corte di appello, rilevando il descritto discrimine temporale, avrebbe indebitamente limitato l’applicazione della normativa Eurounitaria, che avrebbe invece dovuto fondare la pretesa;

Ritenuto che:

il motivo di ricorso è parzialmente fondato;

a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23581 del 2016, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 24 gennaio 2018 (C-616/16 e C-617/16) dell’ottava sezione, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa” (cfr. anche Cass., Sez. U., 18 giugno 2018, n. 19107);

questa Corte ha quindi ribadito successivamente che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/GEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa: ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass., Sez. U., 31/07/2018, n. 20348);

ciò è coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione dei complessivi corsi secondo i canoni individuati, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno;

ne consegue che quanto alle posizioni di Ca., D.R. e C., il ricorso, previa correzione della motivazione, non può accogliersi in quanto indicano essi stessi di essersi iscritti nell’anno accademico 1981-1982, anche se affermano di aver iniziato la concreta frequenza nel 1982;

quanto alle posizioni di D.L. e G. la corte di appello in sede di rinvio delibera la domanda attenendosi all’affermato principio;

in particolare, per ciò che concerne la D.L., la stessa risulta pacificamente destinataria di rigetto (già) alla luce della correzione dell’errore materiale apportata alla sentenza gravata con l’annotazione del 10 dicembre 2014 prodotta anch’essa in (complessiva) forma autentica e come comunque confermato dalla correzione dell’errore materiale del 12 ottobre 2015 depositata in questa sede il 30 gennaio 2019;

le spese vanno rimesse al giudice del rinvio per la parte cassata, e compensate per il resto attese le progressive precisazioni della giurisprudenza anche sovranazionale.

P.Q.M.

La Corte:

a) accoglie il motivo di ricorso per quanto di ragione relativamente ai ricorrenti D.L.A. e G.E.A.G.;

b) rigetta il ricorso quanto alle altre posizioni di cui in motivazione;

c) cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto sub a), rinviando alla Corte di appello di Roma che, in altra composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

d) compensa le spese nel resto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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