Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19747 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4489-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.I.M.E.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE EDILIZIA POPOLARE, in

persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VAIANO DIEGO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO ERCOLE,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato RESTA, per delega dell’Avvocato

VAIANO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione (notificato il 7/2/08) avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che rigettava l’appello avverso la decisione di primo grado con cui l’avviso di liquidazione dell’imposta supplementare di registro veniva annullato sul presupposto che per l’indennità di espropriazione di un’area per pubblica utilità, stabilita con la sentenza determinativa emessa a seguito di opposizione da parte dell’espropriato, il tributo dovesse essere corrisposto in termine fisso, trattandosi anche di bene per l’edilizia economica e popolare.

Il C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare) resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo l’agenzia ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e dei principi generali in materia di imposta di registro, censura la decisione impugnata perchè la CTR riteneva che la sentenza determinativa della indennità di esproprio sia assoggettata ad imposta di registro in misura fissa così come, ai sensi dell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, gli atti traslativi in favore dello Stato o degli enti pubblici territoriali – anzichè nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b) della medesima tariffa, quale sentenza di condanna.

2. – Il mezzo è fondato limitatamente alla applicazione dell’imposta proporzionale, nei limiti appresso specificati.

I giudici di merito – sulla base di un’asserita identità di funzione – pretendevano di estendere alla sentenza pronunciata in sede di opposizione alla stima della indennità di espropriazione il trattamento di maggior favore previsto, ai fini dell’imposta di registro, per il provvedimento traslativo del diritto di proprietà in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali. Essi non consideravano, tuttavia, che il beneficio della registrazione a tassa fissa, anzichè proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria “ratio” nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è evidentemente del tutto estranea alla sentenza che, definendo la controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 12692 del 13/06/2005, n. 1012/81).

Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l’Ufficio ha assoggettato la sentenza di cui si tratta all’imposta di registro nella misura proporzionale anzicchè a quella in termine fisso, come preteso dal contribuente, anche se tuttavia l’aliquota corretta è quella dell’1%, e ciò ai sensi dell’art. 8, lett. c) della tariffa parte prima, trattandosi di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (e non invece a quella del 3%, come erroneamente preteso dall’agenzia, non essendo un provvedimento di condanna).

3.- Dunque la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione, e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del Cimep, perchè è limitato solo alla tassa fissa.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del doppio grado, atteso che l’originaria pretesa dell’erario non viene accolta nell’interezza, mentre invece le altre del presente giudizio vengono poste a carico del soccombente, e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo (per quanto di ragione);

compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso di quelle del presente giudizio, che liquida, quanto agli esborsi, in Euro 200,00, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 4.000,00(quattromila/00), oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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