Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19747 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4146-2015 proposto da:

S.R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO

FARAONE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., D.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLETTA ANTONIETTA DONADIO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 372/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1 S.R.N. ha impugnato con querela di falso, dinanzi al Tribunale di Potenza, la ricevuta di ritorno della raccomandata n. (OMISSIS), a lui spedita dagli odierni controricorrenti.

Ha dedotto di non avere mai firmato quella ricevuta.

2. Il Tribunale di Matera ha ritenuto inammissibile la domanda, per non essere stata confermata dal querelante ex art. 99 c.p.c..

3. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza 28.10.2014, n. 372, ha ritenuto sussistente il requisito della conferma della querela da parte del querelante. Ha, nondimeno, ritenuto comunque inammissibile la querela per irrilevanza della dedotta falsità.

Ha articolato, al riguardo, il seguente sillogismo:

(a) la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata è illeggibile;

(b) dunque nulla consente di affermare che sia stata apposta dal querelante;

(c) nondimeno, essendo la consegna del plico avvenuta presso il domicilio di questi ultimi, deve presumersi che il postino l’abbia consegnata a persona “da lui individuata come legittimata alla ricezione”;

(d) il querelante, pertanto, avrebbe dovuto impugnare con querela di falso l'(implicito) accertamento, da parte dell’ufficiale postale, d’una relazione tra il destinatario del piego e il sottoscrittore della ricevuta di ritorno.

4. La sentenza è stata impugnata da S.R.N. con ricorso fondato su tre motivi.

5. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al vaglio delle parti.

5.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda per difetto di interesse (p. 6 della sentenza impugnata).

La statuizione sul difetto di interesse ad agire è una statuizione di ordine processuale.

Questa Corte ha già più volte affermato che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti; “non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro peno, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015, Rv. 636520).

La ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione, pertanto, non rientrava tra quelle per le quali vi era l’obbligo di sollecitare previo contraddittorio tra le parti.

6. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto “inammissibile la querela di falso proposta in via principale in quanto finalizzata a far cessare l’efficacia probatoria di un documento già prodotto in un diverso giudizio”.

Il motivo è inammissibile.

Non v’è dubbio che la querela di falso in via principale possa essere proposta per impugnare un documento giù prodotto in un altro giudizio. Tuttavia il secondo motivo del ricorso qui in esame censura una statuizione assente nella sentenza impugnata. Questa ha dichiarato la querela inammissibile non perchè proposta in via principale, ma perchè (inutilmente) volta a far dichiarare non appartenente a S.R.N. una firma che dal contesto dell’atto non risultava affatto a lui attribuita.

7. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta (formalmente) la violazione dell’art. 221 c.p.c.. Nella sostanza deduce di avere proposto non una “contestazione della raccomandata”, ma una querela di falso, e su tale querela la Corte d’appello doveva decidere. La Corte invece, con la sua sentenza, avrebbe adottato una “motivazione non corrispondente ai fatti oggetto del giudizio”.

7.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha deciso sulla querela di falso, reputandola inammissibile per difetto di interesse. Non vi è stato dunque nessuno iato tra i fatti oggetto del giudizio e la sentenza d’appello.

8. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.

4. Nella suddetta memoria, infatti, il ricorrente ha collazionato una serie di massime di questa Corte, nelle quali si afferma:

(a) la diversità tra il giudizio civile e quello penale di falso (pp. 1 – 2);

(b) l’interesse pubblico sotteso dal giudizio di falso (p. 2-3);

(c) la necessità di non confondere il giudizio sulla rilevanza probatoria del documento che si assume falso, con quello sull’interesse a proporre querela di falso (p. 3).

La memoria si conclude con una non chiara richiesta di rigetto dell’eccezione di “nullità della citazione”.

Le deduzioni contenute nella memoria non sono dunque pertinenti rispetto all’oggetto del presente giudizio.

Come già accennato, infatti, nel presente giudizio l’attore sostiene che sulla ricevuta di ritorno di una lettera raccomandata sia stata falsamente apposta una firma a suo nome: la Corte d’appello, invece, ha ritenuto in punto di fatto che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno non fosse affatto attribuibile a S.R.N., ed ha di conseguenza reputato inammissibile la querela di falso per difetto del presupposto di fatto sul quale la domanda era fondata.

E’ dunque evidente come nessuna delle astratte affermazioni in diritto contenute anche nella memoria riesca a censurare la reale ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.R.N. alla rifusione in favore di D.L. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.R.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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