Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19746 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato LUCCHESI GIUSEPPE

FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati INCARDONA GIUSEPPE,

ALOSI FILIPPO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. S.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato PALMERI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ZIINO DIEGO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

contro

G.A.C., L.M.G., INPS;

– intimati –

e contro

ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MORANDI FABRIZIA, che lo

rappresenta e difende, con procura speciale del dott. Francesco Maria

Sirolli Mendaro Pulieri, Notaio in Civitavecchia, del 25/01/2008,

rep. n. 14732, resistente con procura;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 553/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/04/2005; R.G.N. 1111/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato INCARDONA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato LORETTA INNAMORATI x delega LUPONIO ENNIO X delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 18 marzo – 29 aprile 2005 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da F. S. avverso la sentenza 27 aprile – 3 maggio 2002 del tribunale di Palermo sentenza che, dichiarata la inammissibilità dell’intervento autonomo spiegato dall’INPS ha ritenuto applicabile, con riguardo al sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) sulla via (OMISSIS), frazione di Portella di Mare, tra il F. che procedeva alla guida di un ciclomotore Bravo e L. M.G., alla guida di una Fiat Uno di proprietà di G.A.C., assicurata per la responsabilità civile presso la Assitalia, Le Assicurazioni di Italia, la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti, determinato il danno risarcibile patito dal F. in L. 252.083.500, che abbattuto di metà ascendeva a lire 126.041.740 (pari a Euro 65.095,12, oltre interessi dalla data della decisione al saldo) e accolto la domanda della Fincantieri con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in favore di questa della somma di Euro 7.433,23, oltre interessi dalla decisione al saldo.

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 13 giugno 2006 e date successive F. S., affidato a un unico motivo e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a..

La Assitalia ha depositato atto di nomina di difensore autenticato dal notaio Sirolli Mendaro Pulieri (rep. 14732 del 25 gennaio 2008) e partecipato alla discussione orale unitamente ai difensori del ricorrente e della contro ricorrente Fincantieri.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati ( G.A. C., M.G., INPS).

Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’appello del F. – ha accertato la sentenza impugnata – è stato notificato alla Fincantieri, all’Inps, al L.M. e alla G. il 30 maggio 2003, all’Assitalia, il 31 maggio 2003, mentre la nota di iscrizione a ruolo reca la data del 10 giugno 2003, martedì.

l’art. 348 cod. proc. civ., comma 1 – nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 54 – ha evidenziato, ancora, la sentenza impugnata, prevede che l’appello sia dichiarato improcedibile -anche di ufficio – se appellante non si costituisce nei termini e nella specie tali termini non sono stati osservati.

E’ irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è la circostanza che a uno degli appellati (la Assitalia s.p.a.) l’atto di appello è stato notificato unicamente il 31 maggio 2003, atteso che in caso di pluralità di convenuti il termine di costituzione decorre dalla prima notificazione e non dall’ultima, trovando una diversa interpretazione della norma di cui all’art. 165 cod. proc. civ. insormontabile ostacolo nel chiaro dettato letterale della norma stessa che mentre al primo comma fissa in dieci giorni il termine per la costituzione dell’attore, al secondo comma prescrive che in caso di notificazione dell’atto di citazione a più persone l’originale dell’atto di citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione e tale adempimento presuppone, necessariamente, la già avvenuta costituzione dell’attore con il deposito del proprio fascicolo in cancelleria.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ..

Si osserva, infatti:

– che i vizi della iscrizione a ruolo sono sanati per raggiungimento dello scopo, allorquando le altre parti, nonostante la loro sussistenza abbiano avuto la possibilità di attuare le loro difese e nella specie gli appellati si sono tempestivamente costituiti, senza lamentare di avere risentito alcun pregiudizio;

– che non può prescindersi dal considerare il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 1, in terna di costituzione dell’attore in caso di procedimenti in materia societaria e di intermediazione finanziaria;

3. Il motivo è manifestamente infondato.

In conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza pressochè consolidata di questa Corte regolatrice – infatti, deve ribadirsi, ulteriormente che:

– nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990 n. 353 – volta a rendere ancora più celere l1 esercizio del diritto del contraddittorio – il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore (art. 165 cod. proc. civ., comma 1,) decorre dalla prima notifica dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (comma 2 del citato articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l’avvenuta costituzione – esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore – e dall’altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine (Cass. 30 marzo 2010, n. 7628; Cass. 5 giugno 2007, n. 13163; Cass. 1 settembre 2006, n. 18950; Cass. 18 novembre 2003, n. 17420; Cass. 8 ottobre 2003, n. 15007; Cass. 16 luglio 1997, n. 6481);

– in tema di improcedibilità dell’appello, l’art. 348 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, la mancata costituzione in termini dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall’art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all’art. 171, comma 1, in relazione all’art. 307 cod. proc. civ., comma 1, e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell’art. 171, comma 2, e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello. Infatti, il richiamo alle “forme” ed ai “termini” del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell’art. 347 cod. proc. civ., comma 1, per quanto attiene alla costituzione dell’attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell’art. 348 cod. proc. civ., che, stabilendo espressamente l’improcedibilità dell’appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all’inosservanza del termine per la costituzione dell’appellante, rende incompatibile – ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ. – che l’applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell’appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione) o dell’altra parte, cioè l’appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L’applicazione della norma dell’art. 171 cod. proc. civ., comma 2, resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell’appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell’appellato all’udienza (ferma l’applicazione dell’art. 343 cod. proc. civ., comma 1, in punto di decadenza dall’appello incidentale e salva in ogni caso l’applicazione del secondo comma di tale norma) (Cass. 21 gennaio 2010, n. 995; Cass. 18 luglio 2008, n. 19947; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26257; Cass. 19 maggio 2006, n. 11760; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1322 Sempre in questo senso, altresì, Cass. 23 luglio 2003, n. 11423);

– in relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l’introduzione del modello processuale speciale del cd. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore, di cui all’art. 165 cod. proc. civ., comma 1, si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma del comma 2 del citato articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello (In termini, ad esempio, Cass. 24 agosto 2007, n. 17958: sempre al riguardo, del resto, recentemente, questa Corte ha osservato che il legislatore della recentissima L. n. 69 del 2009, non solo ha abrogato art. 54, comma 5 – sia pure non con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, fra i quali vi è quello di cui è processo D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 45, comma 6, art. 3, comma 2 ma ha anche omesso di intervenire in alcun modo sull’art. 165 cod. proc. civ., di modo che: a) per un verso risulta confermata anche in ragione dell’omissione di interventi sull’art. 347 cod. proc. civ. – l’esegesi di esso in relazione all’appello sostenuta da questa Corte; b) risultano ancora più giustificate le ragioni – già espresse da Cass. n. 17958 del 2007 – dell’insussistenza del requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del diverso regime del processo societario espresso, ormai ad tempus, dal citato art. 3, comma 2 (in termini, Cass. 25 gennaio 2010, n. 1310, in motivazione).

Anche le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, del resto, recentemente, preso atto che in alcune – remote – occasioni i principi di cui sopra erano state disattesi da isolate pronunce della stessa Corte (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601; Cass. 18 gennaio 2001, n. 718) hanno osservato:

– da un lato, che la reinterpretazione – sollecitata dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite -“riguarda una disposizione, relativa all’ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo; così determinando le condizioni perchè le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela”. “La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”;

– dall’altro che ancorchè “l’ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa ottica”, “tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre l’abbandono della precedente interpretazione”;

– da ultimo ha concluso la propria indagine confermando la precedente consolidata giurisprudenza;

Essendosi i giudici del merito puntualmente attenuti ai principi di diritto sopra esposti è palese – come anticipato – la manifesta infondatezza del proposto ricorso che, di conseguenza, deve rigettarsi, considerato che nè le argomentazioni svolte nel ricorso nè quelle sviluppate nel corso della discussione orale giustificano un ripensamento delle conclusioni fatte proprie dalle Sezioni Unite, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei resistenti, liquidate come in dispositivo, atteso che da circa un ventennio la giurisprudenza, decisamente prevalente, di questa Corte regolatrice non aveva mai dubitato della correttezza dell’interpretazione dell’art. 348 cod. proc. civ., data dalla sentenza impugnata e ora confermato dalle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore di ciascuno dei resistenti .

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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