Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19746 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19746 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 16096/2013 proposto da:
Banca Popolare di Ancona s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Donatello n. 23, presso lo studio dell’avvocato Villa Piergiorgio,
rappresentata e difesa dall’avvocato Bertola Massimo, giusta procura
in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 25/07/2018

Fallimento della ditta individuale ICS Italia di Secchiari Carlo e del
suo titolare Secchiari Carlo;
– intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il
07/06/2013;

23/04/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Banca Popolare di Ancona s.p.a. ricorre per cassazione
nei confronti del Fallimento della ditta individuale ICS Italia di Carlo
Secchiari e dello stesso Carlo Secchiari, proponendo tre motivi di
ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 7
giugno 2013, in via di conferma della decisione del giudice delegato,
che non aveva ammesso al privilegio ipotecario il credito vantato
dall’attuale ricorrente.
In proposito, il Tribunale ha rilevato che «effettivamente al momento
dell’accensione del mutuo ipotecario l’esposizione del conto corrente
ordinario era pari a C 47.919,39 e che tale esposizione veniva
sostanzialmente azzerata mediante l’accensione del predetto mutuo
ipotecario, risalendo a oltre C 22.000,00 solo circa due mesi più
tardi». Lo stesso ha poi osservato che l’«accensione di tale mutuo ha
avuto sostanzialmente la funzione di sostituire con un credito
assistito da garanzia reale un credito chirografario, non risultando lo
stesso funzionale né all’acquisto di un immobile o a qualsiasi altra
operazione avente ad aggetto il bene costituito in garanzia». In
conformità all’argomentazione svolta del giudice delegato, il
2

A.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

tribunale ha poi concluso che «alla base della stipulazione del
contratto di mutuo» sussisteva «un motivo illecito».
L’intimato fallimento non ha svolto difese.
2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.

comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo
oggetto di discussione fra le parti e cioè l’estraneità, al momento
dell’operazione contestata, del bene concesso a garanzia del mutuo
rispetto al patrimonio della ditta fallita».
Il secondo motivo (p. 13) assume: «ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,
2821 e, per relationem, dell’art. 38 comma 1 d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, applicabile anche alle operazioni di mutuo ipotecario
non fondiario, secondo il quale «il credito fondiario ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo
termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili».
Il terzo motivo (p. 14) assume: «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod.
civ. secondo il quale “il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative …” ovvero in presenza della “illiceità della causa” ovvero
dell’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 …».
3.- Per ragioni di anteriorità logica, va subito esaminato il terzo
motivo di ricorso.
Con tale motivo, la ricorrente assume, in particolare, che il decreto
impugnato ha tratto la rilevazione sia della «illiceità del mutuo», di
cui di discute, sia pure della «qualificazione» meramente
«chirografaria del credito restitutorio» da un’unica constatazione:
3

r

Il primo motivo (ricorso, p. 11) assume: «ai sensi dell’art. 360

che lo stesso possedeva la «funzione di sostituire con un credito
assistito da garanzia reale un credito meramente chirografario».
Ora, prosegue la ricorrente, nella specie la banca ha effettivamente
posto in essere un’operazione del genere, che peraltro risulta assai
diffusa nell’attuale operatività bancaria e che da più parti è stata

anche perché risulta oggettivamente intesa a «pregiudicare le
concorrenti ragioni» degli altri creditori e viene pertanto «a
configurare una violazione della par condicio».
Il fatto che si tratti di una «prassi distorta» – così procede ancora la
ricorrente – tuttavia non implica che, nel sistema vigente, la sua
adozione debba essere sanzionata con lo strumento della nullità,
essendo la stessa piuttosto «rimediabile con lo strumento tipico
dell’azione revocatoria».
4.- Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il motivo di ricorso
appena riassunto.
Secondo un orientamento espresso da questa Corte, in effetti,
«qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo
fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in
forza di precedenti accordi … nelle casse della banca mutuante, una
precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi», risulta
(i
«individuabile il motivoillecito perseguito, rappresentato dalla
costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesisitenti; tale
garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui
erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente
chirografario» (cfr. Cass., 15 ottobre 2012, n. 17650; nella
motivazione anche disamina dei precedentiy. b&
,..i2, 10 10″1,a 4 P /DR

44 .3) 55)

4

(1A—o :

definita come un «uso distorto del credito fondiario o ipotecario»,

Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento e, per
conseguenza della sua applicazione, accogliere il richiamato mezzo di
impugnazione( (1,t . /180+ «kk, 204 3
5.-

(.6

Il primo e il secondo motivo di ricorso risultano assorbiti

dall’accoglimento del terzo motivo.

altri. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la
controversia rinviata al tribunale di Macerata che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i
restanti. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e
rinvia la controversia al Tribunale di Macerata, che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

6.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli

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