Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19746 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19412/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, MINISTERO DELLA SALUTE,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi

Ministri, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del

Presidente p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– ricorrenti –

e contro

F.E., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

nonchè da:

P.P., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, MINISTERO DELLA SALUTE,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei rispettivi

Ministri, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del

Presidente p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 90/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PCRRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

F.E. e gli altri 10 medici indicati nell’odierno ricorso della Presidenza del consiglio dei ministri, e dei Ministeri della pubblica istruzione, della salute, dell’economia e delle finanze, avevano convenuto queste ultime amministrazioni esponendo di essersi laureati in medicina e chirurgia per poi conseguire varie specializzazioni riconosciute dalla normativa dell’Unione Europea. Chiedevano la condanna della controparte al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;

la corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda per il periodo successivo al 31 dicembre 1982, in quanto termine ultimo per il recepimento delle direttive da parte dello Stato italiano;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione le amministrazioni articolando un motivo;

resistono con controricorso gli originari attori indicati e, unitamente a B.F., propongono ricorso incidentale formulando due motivi;

le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che:

con il motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione del diritto comunitario, costituito dalle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 e dell’art. 2043, c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nel riconoscere la spettanza della remunerazione anche agli iscritti in un tempo anteriore al termine ultimo di recepimento delle direttive, sia pure limitatamente al periodo di frequenza successivo;

con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante dal mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie citate, degli artt. 5 e 189, trattato CEE, artt. 2,3,10,97 Cost., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, nonchè la violazione e falsa applicazione del RGCE 3 maggio 1998 n. 974/98, del RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/98, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, c.c., L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in uno all’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato nel mancare di liquidare il danno secondo i parametri di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 e di liquidare il danno, anche in termini di preoccupazioni esistenziali, da omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici ovvero maggiori punteggi spendibili in concorsi e occasioni di lavoro;

con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2056, c.c., L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in uno all’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione poichè la corte di appello avrebbe errato nel mancare di attribuire gli interessi c.d. compensativi sulle somme tempo per tempo rivalutate, trattandosi di illecito;

Ritenuto che:

il motivo di ricorso principale è parzialmente fondato;

a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23581 del 2016, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 24 gennaio 2018 (C-616/16 e C-617/16) dell’ottava sezione, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa” (cfr. anche Cass., Sez. U., 18 giugno 2018, n. 19107);

questa Corte ha quindi ribadito successivamente che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa: ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass., Sez. U., 31/07/2018, n. 20348);

ciò è coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione dei complessivi corsi secondo i canoni individuati, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno;

ne consegue che la censura della difesa erariale è fondata nella misura in cui la domanda risulta essere stata accolta per medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente non solo al gennaio 1983 ma anche all’anno accademico 1982-1983: si tratta, pacificamente, come emerge dal controricorso (pag. 6), dei medici M.G., Pe.Gi., p.m., P.P. e S.G.;

ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il motivo in scrutinio va accolto nei limiti riassunti e, decidendo nel merito, dev’essere rigettata la domanda dei medici M.G., Pe.Gi., p.m., P.P. e S.G.;

quanto ai motivi di ricorso incidentale, esteso a B., medico nei confronti del quale non risulta ricorso delle amministrazioni, essi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

questa Corte ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649);

con la conseguenza che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass., 09/02/2012, n. 1917 e succ. conf., citata adesivamente dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate: pag. 14 punto 5.3);

quanto al resto, va premesso che alla fattispecie è applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, da interpretarsi come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

ciò posto, la corte territoriale ha negato vi fosse prova dei pregiudizi affermati, e nella censura non si indica, se non richiamandosi inammissibilmente a fatti notori genericamente prospettati in questa sede di legittimità senza dire neppure quando e come invocati nelle fasi di merito, quale sarebbe stato, invece, lo specifico fatto idoneamente e tempestivamente allegato, decisivo rispetto alle singole domande svolte, il cui esame sarebbe stato omesso (cfr., Cass., 09/07/2015, n. 14376, che richiede in tal senso la “rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”; Cass., 17/01/2019, n. 1058);

ne deriva che:

– non risulta alcun vizio motivazionale, nel perimetro di ammissibilità sopra ricostruito;

– posti gli accertamenti in fatto, non emerge alcun errore “in iudicando”;

le spese debbono compensarsi – con riferimento all’intero giudizio quanto alle posizioni su cui vi è decisione nel merito – poste le progressive stabilizzazioni giurisprudenziali;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, l’obbligo di versate un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per i casi d’impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte:

a) accoglie il motivo di ricorso principale per quanto di ragione quanto alle posizioni di M.G., Pe.Gi., p.m., P.P. e S.G., cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda degli stessi, compensando le relative spese dell’intero giudizio;

b) rigetta nel resto il ricorso principale;

c) rigetta il ricorso incidentale previo assorbimento quanto alle posizioni sub a);

d) compensa le spese quanto alle posizioni di cui alle lettere b) e c).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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