Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19746 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27927-2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA

SCHIADA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Ancona, con decreto n. 2555/2019, accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze avverso il decreto del Magistrato designato – emesso il 04.10.2018 – che aveva accolto la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 depositata da A.N. in relazione a processo instaurato con ricorso depositato in data 24.02.2007 dinanzi al TAR per le Marche e definito con sentenza n. 84/2018, pubblicata in data 05.02.2018, liquidando la somma complessiva di Euro 3.200,00, per manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto. Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli l’ A. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Atteso che:

– con l’unico motivo la ricorrente la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2,2 bis e 3 anche quale vizio di motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che avrebbe avuto contezza della infondatezza della pretesa per essere stata collocata a riposo lo stesso anno in cui si teneva il corso dal quale era stata esclusa, in quanto siffatta ammissione avrebbe avuto rilievo anche sotto l’aspetto del trattamento di quiescenza, ragione per la quale era evidente l’interesse della ricorrente alla definizione del contenzioso.

La censura non può trovare ingresso.

E’ indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Pur non trovando applicazione nella specie la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che “(…) non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese”, la decisione della corte territoriale va egualmente considerata conforme a diritto, perchè – anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015 e del D.L. n. 83 del 2012 l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto ostava al riconoscimento dell’indennizzo, quando risultasse che di tale infondatezza la parte aveva “consapevolezza, originaria – allorchè proponga una lite temeraria – o sopravvenuta, – ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole – come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata” (così Cass. 665 del 2017; conf. Cass. n. 22150 del 2016 e Cass. n. 9552 del 2018, nonchè Cass. n. 11939 del 2017, ove si specifica che “Il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”), per il principio che nemmeno sotto la vigenza del testo introdotto dalla novella del 2012 la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. era indispensabile ai fini del diniego dell’equa riparazione per temerarietà delle domande o difese nel giudizio presupposto (si veda altresì Cass. n. 21131 del 2015, seguita da Cass. n. 9100 del 2016; Cass. n. 24190 del 2017 e altre): “In tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali”.

Quindi, in sostanza, la modifica della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies recata dalla L. n. 208 del 2015 rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva “diritto vivente”, alla cui stregua l’equa riparazione da non ragionevole durata del processo non compete a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e, ciò, anche prescindere dalla pronuncia, nel giudizio presupposto, di una condanna ex art. 96 c.p.c..

Tanto chiarito, passando all’esame della valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dalla corte dorica, la stessa ha accertato – con motivazione logica ed adeguata – con provvedimento del 19.04.2007 il TAR aveva respinto l’istanza cautelare con motivazioni che individuavano i punti salienti della questione, indicando puntualmente i referenti oggettivi ed incontrovertibili per cui non poteva essere ammessa al corso di formazione e rappresentati dal collocamento in graduatoria in posizione postergata rispetto al limite numerico dei posti messi a concorso per ciascun settore formativo, nonchè il collocamento in quiescenza a far tempo dal 1 settembre dello stesso anno 2007, evidentemente a riprova dell’oggettiva impossibilità di poter usufruire anche di uno scorrimento delle graduatorie.

In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), sulla scorta del disposto dello stesso T.U. n. 115 del 2002, art. 10 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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