Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19746 del 17/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31457-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE EDILIZIA POPOLARE CIMEP in persona
del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VAIANO DIEGO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO ERCOLE,
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 28/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato RESTA, per delega dell’Avvocato
VAIANO, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione (notificato il 9/11/06) avverso la sentenza in epigrafe della commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in riforma della decisione di primo grado con cui la domanda di applicazione della tassa di registro in termine fisso, veniva disattesa, e si disponeva il pagamento in misura proporzionale dell’1% per l’indennità di espropriazione per pubblica utilità, stabilita con la sentenza determinativa emessa a seguito di opposizione da parte dell’espropriato, disattendeva le ragioni dell’ufficio, sul presupposto che la corte di appello avesse solo determinato la misura dell’indennizzo e non avesse piuttosto condannato ad un risarcimento.
Il C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare) resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.
Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle Finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).
1.- Ciò premesso, con l’unico motivo l’agenzia ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e dei principi generali in materia di imposta di registro, censura la decisione impugnata perchè la CTR riteneva che la sentenza determinativa della indennità di esproprio sia assoggettata ad imposta di registro in misura fissa così come, ai sensi dell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, gli atti traslativi in favore dello Stato o degli enti pubblici territoriali – anzichè nella misura proporzionale del 3%, o in subordine dell’1%, ai sensi dell’art. 8, rispettivamente lett. b) e c) della medesima tariffa, quale sentenza di condanna, ovvero di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
2.- Il mezzo è fondato limitatamente alla seconda argomentazione.
I giudici di merito – sulla base di un’asserita identità di funzione – pretendevano di estendere alla sentenza pronunciata in sede di opposizione alla stima della indennità di espropriazione il trattamento di maggior favore previsto, ai fini dell’imposta di registro, per il provvedimento traslativo del diritto di proprietà in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali. Essi non consideravano, tuttavia, che il beneficio della registrazione a tassa fissa, anzichè proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria “ratio” nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è evidentemente del tutto estranea alla sentenza che, definendo la controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 12692 del 13/06/2005, n. 1012/81).
Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l’Ufficio ha assoggettato la sentenza di cui si tratta all’imposta di registro nella misura proporzionale anzicchè a quella in termine fisso, come preteso dal contribuente, anche se tuttavia l’aliquota corretta è quella dell’1%, e ciò ai sensi dell’art. 8, lett. c) della tariffa parte prima, trattandosi di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (e non invece a quella del 3%, non essendo un provvedimento di condanna).
3.- Dunque la sentenza impugnata va cassata e, non essendo cessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del Cimep, perchè limitato alla tassa fissa.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio relativo al rapporto tra il Ministero e il contribuente, come pure di quelle del doppio grado, atteso che l’originaria pretesa dell’erario non viene accolta nell’interezza, mentre invece le altre successive inerenti all’agenzia vengono poste a carico del soccombente, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del rapporto del Ministero con il contribuente inerenti a questo giudizio e quelle del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso di quelle del presente, che liquida, quanto agli esborsi, in Euro 200,00, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010