Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19746 del 09/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 19/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19746

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Cesi 72, presso lo studio dell’avv. Luigi Albisinni (fax n.

06/6961331, p.e.c.: luigialbisinni.ordineavvocatiroma.org) dal quale

è rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

ricorso, unitamente all’avv. Michele Sesta (p.e.c.:

michele.sesta.ordineavvocatibopec.it fax n. 051/2750131) con

dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo ai nn. di fax e agli indirizzi di 2017 p.e.c. sopra

indicati;

– ricorrente –

nei confronti di:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 25,

presso lo studio dell’avv. Marco Bignardi (che indica il fax n.

06/6868769, e la p.e.c. marcobignardi.ordineavvocatiroma.org) dal

quale, con l’avv. Mauro Pacilio (che indica il fax n. 051/6447122, e

la p.e.c. mauropacilio.ordineavvocatibopec.it), è rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine della copia del ricorso

notificata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa il 24

maggio 2013 e depositata il 17 giugno 2013, n. R.G. 490/2012;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. Zeno Immacolata che ha concluso per l’accoglimento

per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 14/28 febbraio 2012, ha pronunciato come segue sul ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da T.M. e sulle richieste proposte in via riconvenzionale da Z.M.G. per la modifica delle condizioni della separazione personale omologata dal Tribunale di Bologna in data 6 novembre 2006. Ha accolto la domanda di revoca dell’assegno di 1.800 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Francesco in ragione della sua acquisita indipendenza economica, ha ridotto a 1.000 Euro mensili l’assegno imposto al T. a titolo di contributo al mantenimento del figlio A., ha confermato l’ammontare dell’assegno di 1.800 Euro mensili relativo al figlio minorenne F.. Ha incrementato l’assegno mensile in favore della Z. elevandolo da 1.600 Euro a 2.400 Euro in relazione all’incremento delle disponibilità economiche del T. conseguenti alla riduzione dell’onere contributivo a favore dei figli.

2. La Corte di appello di Bologna, con decreto del 24 maggio – 17 giugno 2013, ha respinto il reclamo principale proposto dalla Z. e ha accolto quello incidentale proposto dal T., relativamente alla domanda di incremento dell’assegno mensile di mantenimento in favore della Z.. La Corte di appello non ha

condiviso sul punto la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda della Z. per effetto della riduzione del contributo di mantenimento in favore dei figli.

3. Ricorre per cassazione Z.M.G. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c., commi 1, 2 e u.c. in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto degli incrementi di reddito del marito, derivanti non solo dal miglioramento della sua posizione economica ma anche dal raggiungimento (totale o parziale) dell’indipendenza economica dei figli maggiorenni che ha comportato l’incremento dei redditi disponibili del signor T. e, parallelamente, un depauperamento in capo alla ricorrente che traeva dalle somme corrisposte in favore dei figli anche le risorse necessarie alle ingenti spese di manutenzione e gestione della casa familiare di cui è assegnataria.

5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 155 c.c., comma 6 e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 61,115,116 e 191 c.p.c. per erroneo esercizio del potere discrezionale in ordine alla mancata disposizione delle indagini tributarie e della CTU sulla situazione patrimoniale del T. e sul miglioramento, successivo alla separazione, delle sue condizioni reddituali e patrimoniali.

6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e cioè il miglioramento delle condizioni economiche del T. dopo la separazione e l’incremento del reddito disponibile in conseguenza del raggiungimento della autosufficienza dei figli maggiori e per converso l’impoverimento della signora Z..

7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: e cioè il mancato raggiungimento della condizione di indipendenza economica da parte di T.A. e la necessità dell’adeguamento del contributo al mantenimento dei due figli A. e F. ancora conviventi con la madre.

8. Si difende con controricorso T.M..

9. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO

Che:

10. Il primo motivo è infondato. Presupposto per la modifica delle condizioni della separazione è il sopravvenire di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia o della omologa della separazione e in ordine alle quali sussiste a carico della parte ricorrente l’onere di dedurle e provarle (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 4905 del 20 maggio 1999 secondo cui, ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento, stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda). La Corte di appello di Bologna ha riscontrato la generica deduzione di un miglioramento delle condizioni economiche dell’obbligato al versamento dell’assegno e l’assenza di qualsiasi prova sul punto. Quanto invece al dedotto miglioramento delle disponibilità economiche del T. derivante dalla riduzione quantitativa dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli connesso al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica la Corte di appello ha rilevato che “le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre”. Il rilievo della Corte di appello è corretto e deve essere condiviso affermando che, in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sè l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. In particolare, per ciò che concerne l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell’assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onere economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sè la previsione normativa che impone la corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. Circostanze che spetta a quest’ultimo dedurre e provare perchè altrimenti deve presumersi che la misura dell’assegno corrispondesse alla prescritta necessità di cui all’art. 156 c.c. e non risultasse compressa dal concorrente onere di contribuire al mantenimento dei figli.

11. Diversa è l’ulteriore deduzione di parte ricorrente secondo cui la riduzione o l’eliminazione del contributo al mantenimento dei figli ha portato una incidenza negativa sul reddito della ricorrente in quanto è venuta meno una quota delle risorse economiche precedentemente destinate alla onerosa manutenzione della casa familiare. Sul punto il ricorso appare privo di autosufficienza perchè non chiarisce se e quando tale profilo sia stato portato all’esame dei giudici di merito nè chiarisce in che termini tale asserita ripercussione economica sia stata dedotta e documentata. Dalle stesse deduzioni della ricorrente si desume peraltro che “la casa familiare, di circa mq 500 (composta catastalmente da due unità immobiliari distinte e acquistate dai coniugi in tempi diversi, ancorchè materialmente unite e interamente utilizzate dal nucleo familiare) era in comproprietà tra coniugi in costanza di matrimonio” mentre, “in sede di separazione, i sigg.ri Z. e T., mediante reciproca cessione all’altro del 50% di ciascuna particella, ne hanno attuato la divisione (al signor T. è stata assegnata l’unità acquistata nell’anno 1983; alla signora Z. quella comprata nel 1991). Nella medesima sede, inoltre, il signor T. si è fatto integralmente carico delle opere di materiale separazione delle due particelle, nel momento in cui sarebbero venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa familiare alla signora Z.”. L’onere di manutenzione della casa familiare è stato pertanto valutato, in sede di separazione consensuale, per un verso, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento della Z., e, per altro verso, nella previsione della progressiva cessazione della destinazione della parte di proprietà del T. alle esigenze abitative dei figli.

12. Il secondo motivo è inammissibile perchè contesta la non ammissione della richiesta c.t.u., ritenuta di carattere meramente esplorativo sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, e la mancata disposizione delle indagini tributarie senza fornire alcun elemento idoneo a conferire specificità alla prospettazione di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione. In sostanza, sia il riferimento alle disposizione normative di cui si deduce la violazione sia la illustrazione del motivo dimostrano che la ricorrente assume ab origine la inadeguatezza dell’assegno di mantenimento se rapportato alle reali condizioni economiche del T. e non come conseguenza dell’elevato contributo al mantenimento dei figli. Laddove tale giudizio è precluso dalla definizione delle condizioni della separazione, e specificamente dalla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento, da parte degli stessi coniugi.

13. Il terzo motivo appare in parte ripetitivo rispetto al precedente anche se rubricato come omesso esame di fatti decisivi. In realtà il sopravvenire di un miglioramento delle condizioni economiche del T. doveva costituire l’oggetto dell’accertamento che la Corte di appello ha ritenuto di non poter effettuare in assenza di deduzioni e richieste istruttorie da parte della ricorrente dotate della necessaria specificità.

Per altro verso si è detto che la Corte di appello ha valutato la deduzione di una incidenza positiva della riduzione dell’obbligo di mantenimento dei figli sul reddito spendibile del T. escludendone la automatica rilevanza ai fini del giudizio ex art. 710 c.p.c..

14. Infine il quarto motivo appare inammissibile in quanto consiste in censure alle valutazioni prettamente di merito che hanno condotto la Corte di appello a confermare sia la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del secondogenito A., sia la quantificazione dell’ammontare dell’assegno, 1.800 Euro mensili, stabilito in favore dell’ultimogenito. La Corte di appello è pervenuta a tale decisione ritenendo rilevante la decisione di T.A. di rinunciare al contratto di apprendistato che gli garantiva, nell’ambito di una società partecipata dal padre, una retribuzione mensile di 1.400 Euro, per tredici mensilità, decisione adottata al fine di intraprendere una diversa attività professionale in campo immobiliare. Quanto all’ultimogenito F. la Corte distrettuale ha constatato assenza di nuove e giustificative condizioni per l’incremento dell’assegno e per la forfetizzazione delle spese straordinarie cui il T. è interamente tenuto in forza della separazione consensuale rilevando che non è provato un comportamento inadempiente da parte del padre. Anche con riguardo alla posizione dei figli A. e F. non possono che ribadirsi le considerazioni sulla non automaticità del diritto a ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento in considerazione del venir meno e della riduzione degli assegni di cui erano beneficiari gli altri fratelli. Si tratta di decisioni che non possono dirsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità specificamente per ciò che riguarda il venir meno dell’obbligo di mantenimento a seguito non solo dell’acquisizione di uno status di indipendenza economica ma anche dell’idoneità, valutata in concreto, a ottenere una adeguata retribuzione sul mercato del lavoro in base alla formazione acquisita (cfr. fra le altre Cass. civ., sezione 1, n. 1858 del 1 febbraio 2016 secondo cui il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita). Nella specie la Corte di appello ha rilevato l’acquisizione di una tale retribuzione e di una tale capacità da parte di T.A. e in assenza di un’impugnazione incidentale da parte dell’odierno controricorrente non è entrata nel merito della decisione di primo grado che aveva verificato le condizioni per la riduzione e non per la revoca dell’assegno di mantenimento.

15. I1 ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese in relazione alla assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione dei riflessi automatici della riduzione dell’obbligo contributivo al mantenimento dei figli sull’obbligo di mantenimento del coniuge in seguito alla separazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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