Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19745 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19745 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10537-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CONFIDI TRAPANI SCARL;
– intimato –

sul ricorso 14480-2007 proposto da:
CONFIDI TRAPANI SCPA in persona del Presidente del
C.d.A.

e

legale

rappresentante

pro

tempore,

Data pubblicazione: 28/08/2013

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCULLO 3,
presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCO BIAGIO
giusta delega in calce;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente a ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 14/2006 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 07/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato BOSCO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale,
inammissibilità ricorso incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

RITENUTO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 14/4/06, depositata il 7.3.06, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva
l’appello proposto dalla Confidi Trapani soc. coop. a
r.l. avverso la decisione di primo grado con la quale era
stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente
nei

confronti

dell’avviso

di

rettifica,

emesso

di imposta 1996.
2. La CTR riteneva, invero, che l’attività di assistenza
ai propri soci nell’accesso al credito ed in ogni operazione finanziaria connessa allo svolgimento della loro
attività, costituisse – ai sensi dell’art. 4, co. 2
d.P.R. 633/72 – attività di impresa soggetta all’IVA, non
trattandosi di mere operazioni mutualistiche a favore dei
soci, e che, pertanto, la contestata detrazione di imposta sugli acquisti di alcuni personal computer, effettuati dalla contribuente, fosse da ritenersi del tutto legittima.
3. Per la cassazione della sentenza n. 14/4/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico
motivo, al quale la contribuente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. In sede di controllo delle dichiarazioni IVA relative
all’anno 1996, l’Ufficio rilevava, con riferimento alla
dichiarazione presentata dalla Confidi Trapani soc. coop.
a r.1., una indebita detrazione di imposta sugli acquisiti di alcuni personal computer, mai utilizzati dalla contribuente, in violazione del disposto dell’art. 19, co.
2, d.P.R. 633/72. L’Amministrazione riteneva, invero, che

l’attività di assistenza ai propri soci nell’accesso al
credito ed in ogni operazione finanziaria connessa allo
svolgimento della loro attività, non costituisse – ai
sensi dell’art. 4, co. 2 d.P.R. 633/72 – attività di impresa soggetta all’IVA, trattandosi di mere operazioni
mutualistiche a favore dei soci stessi. Con la conseguen-

dall’Amministrazione finanziaria, ai fini IVA, per l’anno

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za che la contestata detrazione di imposta sarebbe stata
da ritenersi del tutto illegittima, per difetto del presupposto soggettivo, costituito dall’esercizio dell’ attività di impresa.
1.1. L’Ufficio provvedeva, quindi, ad emettere avviso di
rettifica, con il quale azzerava il credito esposto nella
dichiarazione annuale della contribuente, riprendendo a
1.2. L’atto impositivo veniva impugnato in sede giurisdizionale dalla Confidi Trapani soc. coop. a r.1., con esito negativo in prime cure, e favorevole in secondo grado.
Avverso la sentenza n. 14/4/06, emessa dalla CTR della
Sicilia, ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un’unica censura.
2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. 633/72 e 19 l. 675/77, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Osserva, invero, la ricorrente che del tutto erroneamente il giudice di appello avrebbe considerato detraibile l’IVA corrisposta per l’acquisto di computer,
peraltro mai utilizzati dalla cooperativa Confidi Trapani, non considerando che la predetta società espleterebbe
attività non soggetta ad IVA, ai sensi dell’art. 19 1.
675/77, ovvero esente dall’imposta in parola ex art. 10
d.P.R. 633/72. Per cui l’impugnata pronuncia si porrebbe
in contrasto con il disposto dell’art. 19, co. 2 del
d.P.R. 633/72, a norma del quale non è detraibile
l’imposta relativa all’acquisto di beni “afferenti ad
operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”.
2.2. La censura è fondata.
2.2.1. Ed invero, va considerato, al riguardo, che l’art.
19, co. 4 l. 675/77, innovando rispetto al previgente regime di cui al d.P.R. 597/73, prevede che l’attività di
prestazione di garanzie mutualistiche, ma anche di facilitazione dell’accesso al credito da parte dei propri soci, da parte di una società cooperativa, è attività non

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tassazione l’IVA indebitamente detratta.

commerciale, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 633/72 e, quindi, non è soggetta ad IVA (Cass. 3053/84).
Ne consegue che – contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di appello – non è detraibile l’IVA sugli acquisiti, operati da detta cooperativa, di computer mai utilizzati, stante l’espressa previsione in tal senso di cui
all’art. 19, co. 2, d.P.R. n. 633/72.
si – volesse considerarsi la cooperativa Confidi Trapani
a r.l. imprenditore commerciale, non per questo il diritto alla detrazione in parola, potrebbe, per ciò solo, esserle riconosciuto. Va – per vero – osservato, in proposito, che, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4,
co. 2, n. l, e 19, co. l, del d.P.R. n. 633/72, mentre le
cessioni di beni da parte di società commerciali sono da
considerare “in ogni caso” – cioè senza eccezioni di sorta – effettuate nell’esercizio di impresa, per gli acquisti di beni da parte delle stesse società il requisito
dell’inerenza, ai fini della detraibilità dell’imposta,
non può presumersi sulla base della sola qualità di imprenditore dell’acquirente. E’, difatti, intuibile che
non tutti gli acquisiti che un imprenditore effettua, nel
corso della sua attività, possono considerarsi inerenti sul piano economico, prima ancora che giuridico – alla
attività svolta nell’esercizio dell’impresa.
Costituisce, di conseguenza, onere di chi invoca la detrazione provare che tali operazioni passive sono state
effettivamente compiute nell’esercizio dell’attività
d’impresa, ovverosia in stretta connessione con le finalità imprenditoriali perseguite in concreto (cfr. Cass.
5599/03, 3706/10).
2.2.3. Ne consegue che, non risultando acquisita agli atti prova alcuna circa l’inerenza degli acquisti in discussione all’attività della Confidi Trapani soc. coop. a
r.1., non essendo stati, fra l’altro, i computer acquistati neppure mai utilizzati dalla contribuente, il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta per detti acquisti non potrebbe, in ogni caso, esserle riconosciuto.

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2.2.2. D’altro canto, quand’anche – in via di mera ipote-

3. In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio
ad altra sezione della CTR della Sicilia, che procederà a
nuovo esame della controversia, attenendosi ai seguenti
principi di diritto: “l’attività di prestazione di garanzie mutualistiche, ma anche di facilitazione dell’accesso
al credito da parte dei propri soci, da parte di una sodell’art. 4 d.P.R. 633/72 e, quindi, non è soggetta ad
IVA, per cui non compete il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta sugli acquisti relativi a tale attività, ai sensi dell’art. 19, co. 2 d.P.R. 633/72; per gli
acquisti di beni da parte di una società il requisito
dell’inerenza, ai fini della detraibilità dell’imposta,
non può presumersi sulla base della sola qualità di imprenditore dell’acquirente, ma va provato da colui che
invoca la detrazione”.
4. Al giudice di rinvio va, altresì, demandato l’esame
delle questioni relative alle annualità di imposta precedenti il 1996 ed all’applicabilità delle sanzioni, sulle
quali la CTR non si è pronunciata, ritenendole assorbite
dalla ritenuta detraibilità dell’IVA per l’anno in contestazione. Ed invero, il ricorso incidentale condizionato
proposto, al riguardo, dalla Confidi Trapani soc. coop. a
r.l. deve essere dichiarato inammissibile per difetto di
interesse, che può essere determinato solo dalla soccombenza della parte nel giudizio di appello – nella specie
non verificatasi, essendo risultata la contribuente totalmente vittoriosa in seconde cure – fatta salva la possibilità di riproporre tali questioni al giudice di rinvio, a seguito dell’annullamento dell’impugnata sentenza
(Cass. 17201/04, 19366/07, 23548/12).
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il
ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, con

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cietà cooperativa, è attività non commerciale, ai sensi

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rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio
Tributaria, il 6.5.2013.

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