Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19745 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati CHESSA MIGLIOR GUIDO,

CORRADO CHESSA MIGLIOR giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

SARDINYA IMMOBILIARE DI IBBA ROSANNA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 244/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/06/2008, R.G.N. 182/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9-6-2008 la Corte di appello di Cagliari ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da F. E. nei confronti della Sardinya Immobiliare di R. I. avverso la sentenza di primo grado di condanna al pagamento della provvigione per la mediazione svolta dalla Sardinia Immobiliare per la vendita di un immobile di sua proprietà.

La Corte di appello, per quello che qui interessa, ha riconosciuto il diritto alla provvigione sul rilievo che era stata raggiunta la prova dell’attività di mediazione svolta dalla Sardinya Immobiliare che si era conclusa con la vendita dell’immobile di proprietà della F..

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione F. E. con quattro motivi.

Non presenta difese la Sardinte immobiliare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 163 c.p.c., artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 342 e 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4.

La ricorrente assume che i giudici di merito hanno violato i canoni ermeneutici nell’interpretazione della domanda ritenendo che la parte attrice avesse indicato come fatto costitutivo della richiesta di provvigione un contratto di mediazione e non un mandato a vendere che, nel contempo, erroneamente, hanno ritenuto che con la comparsa di risposta la convenuta avesse concordato con tale qualificazione della domanda.

2.Come secondo motivo viene denunziato difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5.

individuato nella interpretazione della domanda e della risposta della convenuta.

La motivazione è carente in quanto i giudici di merito non hanno adeguatamente esposto le ragioni che li hanno indotti a ritenere che parte convenuta avesse riconosciuto la sussistenza di un contratto di mediazione, senza tenere conto delle specifiche eccezioni contenute nella comparsa di risposta con cui di indicava come fatto costitutivo un mandato a vendere.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico giuridica e sono infondati.

Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui viene lamentato l’omesso esame di una domanda (o la pronuncia su una domanda non proposta) da quella in cui si censura l’interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base a una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale.

Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (cfr. Cass. nn. 16596/2005, 12259/2002, 2574/1999, 10337/1998, 272/1998).

Nel caso di specie la ricorrente lamenta non l’omesso esame della domanda, ma l’erronea interpretazione della stessa, senza possibilità per la Corte dell’esame diretto degli atti.

3.2 La Corte di appello ha esaminato la domanda come letteralmente proposta dalla Sardinya, riportata nello svolgimento del fatto come richiesta del compenso per la mediazione effettuata in favore della F. per la vendita di un immobile di sua proprietà.

In relazione alle doglianze dell’appellante sulla erronea interpretazione della domanda, la Corte di merito ha ritenuto che nella comparsa di riposta del giudizio di primo grado la F. aveva riconosciuto che quanto richiesto dalla Sardynia si riferiva alla mediazione effettuata per la vendita di un appartamento di sua proprietà e non ad un imprecisato mandato a vendere.

Di conseguenza la motivazione è idonea a sorreggere la decisione fondandosi sul contenuto espresso della citazione, come riportato anche dalla stessa ricorrente, “accertare e dichiarare tenuta al pagamento della mediazione nei confronti della Immobiliare Sardynia”, e sulla interpretazione delle difese della parti ,che secondo la Corte di merito univocamente hanno fatto riferimento al contratto di mediazione.

L’attività interpretativa della Corte di appello costituisce accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

4.Come terzo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Assume la ricorrente che la Corte di merito erroneamente aveva ritenuto raggiunta la prova dell’attività di mediazione volta dalla Sardinya tenendo conto delle testimonianza di C.L. e di A.C. che invece per la loro contraddittorietà si elidevano a vicenda.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente propone come violazione di legge una censura che attiene alle vantazioni di merito operate dalla Corte sulla rilevanza delle deposizioni rese dai testi C. e A..

Deduce che la Corte ha fondato la decisione su deposizioni contraddittorie fra di loro senza riportare il testo delle deposizioni stesse, violando anche il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non consentendo a questa Corte la valutazione della fondatezza della cesure in relazione alla pretesa contraddittorietà delle deposizioni.

5. Come quarto motivo di ricorso viene denunziato vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, in relazione ad un fatto controverso e decisivo costituito nella precisa individuazione dell’acquirente dell’immobile.

5.1. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla deposizione dei testi A.C. e C.L. che hanno dichiarato di aver visionato l’appartamento accompagnati da incaricati dell’agenzia immobiliare Sardinya e di averlo successivamente acquistato, rilevando che l’attendibilità dei testi non è stata contestata dall’appellante F.. Successivamente è stata esibita la nota di trascrizione della vendita effettuata in data 30-11-90 dalla F. in favore di A.C., nota di trascrizione di cui parte appellante ha eccepito la tardività, ma che la Corte ha ritenuto ininfluente essendo stata già raggiunta la prova del raggiungimento del buon fine della mediazione effettuata dalla Sardynia in quanto la C. aveva sottoscritto alla data del 24-5-1990 una scrittura privata di vendita, atto già idoneo a richiedere la provvigione, indipendentemente dai futuri sviluppi della vicenda. Si rileva che la mancata trascrizione delle deposizioni non consente di individuare i rapporti intercorrenti fra la C. e l’ A., che hanno dichiarato di aver acquistato l’immobile e che probabilmente erano marito e moglie.

Il ricorso è rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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