Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19745 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8507/2015 proposto da:

B.M.L., R.G.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ARMANDO MONTARSOLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO DEL

LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), PRESIDENZA

CONSIGLIO MINISTRI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5921/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

B.M.L. e R.G.P., unitamente ad altri medici, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo di essersi laureati in medicina e chirurgia per poi conseguire varie specializzazioni riconosciute dalla normativa dell’Unione Europea, a partire dal 1982. Chiedevano la condanna della controparte al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;

il tribunale rigettava le domande con pronuncia confermata sul punto dalla corte di appello che, per quanto qui ancora rileva, ribadiva come nessun obbligo risarcitorio potesse essere sorto a favore di chi aveva iniziato i corsi di specializzazione in discussione, da valutare nella loro unitarietà, in anni accademici anteriori a quelli 1983-1984, in ragione del termine ultimo, stabilito al 31 dicembre 1982, per il recepimento della normativa dell’Unione Europea in parola, atteso che, per il tempo precedente, non poteva configurarsi un inadempimento dello Stato;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori, formulando un motivo e depositando memoria;

resistono con controricorso le amministrazioni.

Rilevato che:

con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., violazione e falsa applicazione e mancata o parziale attuazione del diritto comunitario, costituito dalle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, e segnatamente dell’art. 16 di tale ultima direttiva, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991 e della L. 19 ottobre 1999, n. 370 e dell’art. 2043 c.c., contraddittorietà della motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che l’adeguata remunerazione avrebbe dovuto logicamente attribuirsi anche agli iscritti negli anni accademici 1982-1983 che, come i deducenti, avevano concretamente iniziato i corsi dopo il 1 gennaio 1983;

Ritenuto che:

il motivo di ricorso è fondato;

a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23581 del 2016, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 24 gennaio 2018 (C-616/16 e C-617/16) dell’ottava sezione, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa” (cfr. anche Cass., Sez. U., 18 giugno 2018, n. 19107);

questa Corte ha quindi ribadito successivamente che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa: ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass., Sez. U., 31/07/2018, n. 20348);

ciò è coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione dei complessivi corsi secondo i canoni individuati, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello di Roma che, in altra composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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