Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19745 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.08/08/2017),  n. 19745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 15200/2015 R.G. proposto da:

Italkali – Società Italiana Sali Alcalini s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv.ti Marcello Molè e Bruno Capponi, con domicilio eletto in

Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;

– ricorrente –

contro

Assessorato dell’Economia della Regione Sicilia, in persona

dell’Assessore pro tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/15 della Corte d’appello di Palermo

pubblicata il 6 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha

chiesto disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, in

quanto notificato all’Avvocatura dello Stato distrettuale, anzichè

a quella generale.

Fatto

RITENUTO

che il ricorso è stato inizialmente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

che, a seguito delle conclusioni del P.M., il ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso, questa volta presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè l’Avvocatura Generale dello Stato è nulla, ma è sanata, con effetto ex tunc dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriormente alla scadenza del detto termine (Sez. U, Ordinanza n. 17207 del 14/11/2003, Rv. 568171).

che, in applicazione di tal principio di diritto, deve affermarsi che il vizio è quindi stato sanato e non è necessario disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso;

che la notificazione corretta, tuttavia, si è perfezionata solo in data 19 giugno 2017 e quindi non è ancora scaduto il termine per la presentazione di un eventuale controricorso da parte dell’Ente intimato, sicchè il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la fissazione di una nuova camera di consiglio nel rispetto dei termini di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2.

PQM

 

rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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