Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19745 del 08/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 08/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.08/08/2017), n. 19745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15200/2015 R.G. proposto da:
Italkali – Società Italiana Sali Alcalini s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv.ti Marcello Molè e Bruno Capponi, con domicilio eletto in
Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;
– ricorrente –
contro
Assessorato dell’Economia della Regione Sicilia, in persona
dell’Assessore pro tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura
generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 481/15 della Corte d’appello di Palermo
pubblicata il 6 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha
chiesto disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, in
quanto notificato all’Avvocatura dello Stato distrettuale, anzichè
a quella generale.
Fatto
RITENUTO
che il ricorso è stato inizialmente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
che, a seguito delle conclusioni del P.M., il ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso, questa volta presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Diritto
CONSIDERATO
che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè l’Avvocatura Generale dello Stato è nulla, ma è sanata, con effetto ex tunc dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriormente alla scadenza del detto termine (Sez. U, Ordinanza n. 17207 del 14/11/2003, Rv. 568171).
che, in applicazione di tal principio di diritto, deve affermarsi che il vizio è quindi stato sanato e non è necessario disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso;
che la notificazione corretta, tuttavia, si è perfezionata solo in data 19 giugno 2017 e quindi non è ancora scaduto il termine per la presentazione di un eventuale controricorso da parte dell’Ente intimato, sicchè il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la fissazione di una nuova camera di consiglio nel rispetto dei termini di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2.
PQM
rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017