Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19744 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. CIAMARRA 196, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS
GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BLASIO ERIBERTO
giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
VOLVO VEICOLI INDUSTRIALI SPA, NORDICA LEASING SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 378/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 25/03/2009, R.G.N. 1226/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ERIBERTO DI BLASIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
N.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di leasing di un autobus marca FIAT tg. (OMISSIS) e di risarcimento del danno proposta nei confronti della S.p.A. Nordica Leasing e della S.p.A. Volvo Veicoli industriali a ragione della mancata consegna dei documenti necessari per effettuare la reimmatricolazione del mezzo, a seguito di riscatto.
Le società intimate non si sono costituite.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è tempestivo. La sentenza risulta infatti notificata il 15 maggio 2009 mentre il ricorso risulta consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica il 14 luglio 2009, ultimo giorno utile.
2.- Con l’unico motivo il N. prospetta l’erronea valutazione da parte del giudice di merito delle risultanze istruttorie e segnatamente del proprio interrogatorio formale.
2.1.- Il mezzo è inammissibile, sia per la mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., sia perchè comunque viene sostanzialmente richiesta una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle società intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011