Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19744 del 25/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 19744 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

SENTENZA
sul ricorso n. 5108/16, proposto da:
La Nuova Collerose s.r.I.; Tome s.r.I.; in persona dei rispettivi legali rappres.
p.t., elett.te domic. in Roma, in via G. Avezzana n. 31, presso l’avv.
Alessandra Flauti, che le rappres. e difende unitamente all’avv. Francesco
Locanto, con procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
Consorzio Estrattivo La Cassiana, in persona del legale rappres. p.t., elett.te
domic. in Roma, alla via C. Mario n. 27, presso l’avv. Vincenzo Cuffaro dal
quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1820/2015 emessa dalla Corte d’appello di Firenze,
depositata il 29.10.2015;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, alla udienza pubblica
del 24 aprile del 2018;
sentita la relazione del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De
Augustinis il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udito il difensore della parte controricorrente, avv. V. Cuffaro.
FATTI DI CAUSA
La Nuova Collerose s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze il
Consorzio estrattivo la Cassiana, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle
delibere adottate il 10.2.2006 dal consiglio d’amministrazione dello stesso
consorzio. Si costituì quest’ultimo, eccependo: la tardività dell’impugnazione

applicazione della clausola compromissoria prevista dallo statuto;
l’infondatezza della domanda in quanto al consorzio non era applicabile la
normativa sulle società commerciali poiché non avente attività esterna.
Il Tribunale di Firenze, con una prima sentenza non definitiva, dichiarò
inammissibili le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione delle delibere e
d’improponibilità della domanda al giudice ordinario perché sollevate
tardivamente; con successiva sentenza definitiva, il Tribunale pronunciò la
nullità delle delibere.
Il Consorzio appellò entrambe le sentenze; al giudizio fu riunito altro giudizio
d’appello tra lo stesso Consorzio e un soggetto consorziato, la Tomè s.r.I.,
proposto avverso la sentenza che aveva accolto l’opposizione al decreto
ingiuntivo ottenuto dal Consorzio a titolo di pagamento della quota di contributi
pretesa in dipendenza dell’approvazione della delibera impugnata oggetto del
giudizio in questione.
Si costituirono la Nuova Collerose s.r.l. e la Tomè s.r.l.
La Corte d’appello di Firenze, in accoglimento degli appelli, rigettò
l’impugnazione avverso le delibere del 10.2.2006 e l’opposizione al decreto
ingiuntivo conseguito dal Consorzio nei confronti della Tomè s.r.l.
La Nuova Collerose s.r.l. e la Tomè s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi. Resiste il Consorzio La Cassiana con controricorso,
illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata denunziata la violazione degli artt. 342
e 324, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo del giudizio, in quanto la Corte d’appello non aveva rilevato il

delle delibere e l’improponibilità del giudizio innanzi al giudice ordinario, in

giudicato formatosi sul capo dell’impugnazione relativo alla violazione del
diritto d’informazione dei soci del consorzio- violazione costituente causa della
nullità delle delibere impugnate- avendo lo stesso consorzio impugnato solo i
capi della sentenza del Tribunale relativi alle questioni dell’inammissibilità della
domanda e dell’applicabilità dell’art. 2615bis c.c.
Con il secondo motivo è stata denunziata violazione degli artt. 2602, 2612,

punto decisivo del giudizio, avendo la Corte d’appello erroneamente escluso
che al consorzio fossero applicabili le suddette norme, trattandosi di consorzio
obbligatorio istituito sulla base della legge regionale Toscana n.78/98, anche
alla luce della delibera costitutiva da cui non era desumibile alcuna deroga a
tali norme, bensì la riprova delle attività esterne del consorzio.
Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per
violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132, c.p.c., poiché il giudice d’appello
aveva fondato la propria pronuncia sul recepimento di una sentenza penale
della Corte di Cassazione, senza indicare quali dati richiamati da tale sentenza
non fossero compatibili con le norme che disciplinano i consorzi con attività
esterna.
Il ricorso va respinto.
Il primo motivo- duplice- è in parte inammissibile, e in parte infondato. Parte
ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe rilevato il giudicato
formatosi in ordine ai capi della sentenza di primo grado non investiti
dall’impugnazione del Consorzio, avendo quest’ultimo appellato solo riguardo
ad alcune rationes decidendi poste a sostegno della sentenza di primo grado.
Invero, parte ricorrente non ha eccepito in appello il giudicato interno circa i
capi non impugnati, sicché non è ammissibile la prospettazione di tale
questione nel giudizio di legittimità, in applicazione del consolidato
orientamento a tenore del quale i motivi del ricorso per cassazione devono
investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel
giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase

2615bis, c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un

di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., n.
907/18).
Nel caso concreto, la parte appellata, attuale ricorrente, non ha eccepito il
giudicato interno nel giudizio di secondo grado. Va data dunque continuità
all’orientamento di questa Corte secondo cui il giudicato interno preclude la
rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su

domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui
rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari di rito o
merito sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo
tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (Cass. n. 25906/17).
Nella fattispecie, il giudicato invocato dai ricorrenti riguarda questioni di merito
sulle quali si è pronunciato il giudice di primo grado, ritenendole

rationes

autonome della decisione di annullamento delle deliberazioni del consorzio
impugnate.
Il secondo punto del primo motivo, riguardante il vizio di motivazione circa la
medesima questione dell’omesso rilievo del giudicato interno, è da ritenere
assorbito.
Il secondo motivo- anch’esso duplice- è inammissibile. Invero, nessuna norma
statutaria prevede espressamente lo svolgimento di attività imprenditoriale,
sebbene in forma ausiliaria delle imprese consorziate; ne consegue che il
motivo tende, in sostanza, al riesame dei fatti di causa in ordine
all’individuazione degli indici espressivi dell’attività esterna consortile.
Il punto relativo al vizio di motivazione è parimenti inammissibile, in quanto
declinato sul parametro dei vizi motivazionali contemplati dalla vecchia
formulazione dell’art. 360, n.5, c.p.c.; al riguardo, va comunque osservato che
la Corte d’appello ha ampiamente motivato sulla questione dedotta.
Il terzo motivo è infondato poiché la Corte di merito ha motivato circa l’attività
esterna del Consorzio controricorrente, recependo gli argomenti oggetto di
una sentenza penale, ma riferendoli con puntualità alla fattispecie concreta.
Le spese seguono la soccombenza.

4

rapporti tra questioni di merito dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della
parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro
6200,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma

lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018.
sidh

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA