Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19744 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11535-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.E.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 124/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 6 aprile 2007, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano depositata il 9 febbraio 2007 e notificata il 21 febbraio 2007 che, respingendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 1998 e 1996, avendo ritenuto che la sentenza di primo grado aveva accertato la congruità della dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente sig.ra O.E.S. e che tale statuizione era ampiamente motivata e non meritevole di censure non essendo emersi in fase di appello nuovi e determinanti elementi.

A fondamento del ricorso l’amministrazione finanziaria deduceva “motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” in quanto la sentenza impugnata non conteneva alcun esame del materiale probatorio in atti e degli specifici motivi di censura in relazione ai quali l’appello era stato proposto.

La contribuente non ha partecipato al giudizio di cassazione.

Il relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., avendo ritenuto che la causa potesse essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, depositò una relazione in cui esprimeva l’avviso che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile in quanto mentre denunziava il vizio di motivazione, la deduzione su cui la censura si fondava era in realtà inquadrabile nel vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello e quindi di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Prodotte note difensiva da parte dell’amministrazione finanziaria, all’udienza camerale la causa è stata rinviata per la decisione alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rilievo prospettato dalla difesa dell’Agenzia delle entrate secondo cui il vizio denunziato con il ricorso era effettivamente configurabile come vizio di motivazione e non come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è fondato.

La norma prescrive infatti che il giudice, compreso quello di appello, debba pronunziarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte ma tale norma non riguarda l’esame e la valutazione delle argomentazioni in fatto e in diritto addotte a fondamento di esse. Nel giudizio di appello, costituisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’omesso esame di un motivo di appello e cioè della censura di una specifica statuizione, ma non sussiste tale violazione se il giudice di appello non abbia preso in considerazione le ragioni per le quali tale statuizione era stata denunziata come erronea dall’appellante, salvo che si tratti di ragioni riproduttive di domande o eccezioni.

La denunzia di omesso esame da parte del giudice di appello delle ragioni argomentative – comprese quelle relative alla valutazione delle prove – poste ad illustrazione di un motivo di appello può rilevare esclusivamente ai fini della denunzia del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ed esclusivamente allorquando la denunzia stessa sia rivolta ad una statuizione riguardante l’accertamento positivo o negativo di un fatto. Il vizio di motivazione, infatti, può essere predicato soltanto riguardo all’accertamento del fatto, posto che per le statuizioni relative all’interpretazione e all’applicazione della legge, in virtù del principio jura novit curia, quel che conta è la correttezza o meno dell’interpretazione applicata. La censura di vizio di motivazione riferita ad una statuizione giuridica è quindi inammissibile se non si traduce in una censura di violazione di legge.

Nella specie l’appello dell’Agenzia delle entrate era basato sulla censura in ordine all’accertamento di fatto compiuto dalla sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale ha preso in esame tale censura e l’appellante non si è lamentato che non l’abbia fatto. Ha invece lamentato che non abbia sottoposto ad esame le prove raccolte e che non abbia esaminato le argomentazioni esposte nell’appello circa la valutazione di esse. Si trattava quindi di una tipica censura di vizio di motivazione in ordine ad un accertamento di fatto ed in tale senso debbono essere condivisi i rilievi esposti dall’amministrazione nella memoria del 26 marzo 2008.

Il ricorso è tuttavia inammissibile per altro profilo e più precisamente per il profilo di cui all’art. 366 bis c.p.c., seconda parte secondo cui nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddit-toria e delle ragioni per le quali la dedotta carenza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E’ inoltre inammissibile anche sotto il profilo riguardante il requisito dell’autosufficienza del ricorso.

Premesso che il ricorso non ha denunziato la violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento alla disciplina dell’accertamento mediante l’applicazione dei “parametri”, la censura lamenta l’omissione della motivazione circa la conferma dell’accertamento che la sentenza di primo grado aveva compiuto in ordine alla congruità dei redditi dichiarati dalla contribuente e l’omissione di motivazione viene collegata al fatto che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la “ampia motivazione” in fatto della sentenza pronunziata dalla Commissione tributaria provinciale, senza sottoporla ad un autonomo esame critico e senza dar conto delle ragioni contro di essa esposte dall’appellante.

Con riguardo al problema della motivazione per relationem ed avendo riguardo ai casi in cui, come quello in esame, la sentenza di appello si limiti a richiamare adesivamente quella di primo grado, appare opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni, dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Corte di cassazione – che in origine escludeva in modo assoluto la validità di tale forma di motivazione – è andata progressivamente evolvendo: in un primo tempo la legittimità della motivazione formulata con richiamo alla motivazione della pronunzia di primo grado è stata riconosciuta a condizione che comunque il giudice dimostrasse di averla sottoposta ad un esame critico; attualmente si è affermata, in conformità al principio di economia processuale, una indirizzo di piena accoglienza di tale forma a condizione che il giudice dia conto della propria risposta alle critiche opposte dalla parte alla motivazione recepita nella decisione di secondo grado.

Quest’ultimo indirizzo appare pienamente da condividere. A conferma di esso vale un primo rilievo: il requisito dei l’autosufficienza riguarda gli atti di parte e non la sentenza. Quest’ultima può dar conto delle ragioni in fatto e in diritto della decisione in qualunque modo idoneo a portarle a conoscenza delle pani, li richiamo, anche se meramente ricettizio, alla motivazione della sentenza di primo grado, è certamente e pienamente idoneo allo scopo, posto che per la sentenza non è richiesto che essa abbia una originale ed autonoma forma rappresentativa e sarebbe anzi in contrasto con il principio di razionalità e di efficienza sintetizzato nel criterio dell’economia processuale e nella regola della durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost., che il giudice si ponesse un simile inutile traguardo.

Neppure può condividersi che, nell’aderire alla motivazione richiamata, il giudice dell’impugnazione debba aggiungere elementi, espressioni, ragioni o considerazioni ulteriori al fine di dimostrare di aver effettuato quel che viene definito un esame critico e non passivamente ricettivo. Tale tesi, alla quale le formule tralaticie con le quali essa veniva comunemente esposta non riescono a dare determinatezza e specificità, non può comunque essere condivisa. La motivazione della sentenza, infatti, è diretta ad indicare le ragioni oggetti ve che oggettivamente la giustificano e non a dar conto dei processi psicologici o dei cammini intellettuali che soggettivamente abbiano portato ilo giudice a quel convincimento.

Ferma quindi la legittimità in sè della motivazione per relationem, è certo che la stessa, alla pari della motivazione espressa in modo autonomo e cioè senza ricorso a prestiti di sorta, dovrà essere considerata omessa o insufficiente ove non abbia preso in considerazione le specifiche critiche formulate dall’ appellante in ordine all’accertamento in fatto compiuto dal giudice del primo grado, sempre che l’omessa considerazione degli elementi ai quali si collegano tali critiche renda logicamente carente la motivazione dell’accertamento del fatto.

Per far valere in questi sensi l’insufficienza della motivazione per relationem il ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza, deve dar conto in modo specifico del contenuto della motivazione di primo grado alla quale la sentenza di appello ha fatto richiamo e deve inoltre dar conto in modo specifico delle critiche formulate in sede di gravame.

Nel caso di specie, invece, il ricorso si limita ad enunciare che la sentenza impugnata era motivata solo per relationem e non conteneva risposta alcuna alle critiche formulate dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza di primo grado: ma non viene riportato il contenuto nè delle critiche nè della sentenza criticata.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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