Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19743 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19743 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14143 2011 proposto da:

STECCHERINI FABIO in proprio e in qualità di
rappresentante fiscale della Enron Metal & Commody
Limited, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato PERSICO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega
a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 28/08/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 122/2010 della COMM.TRIB.REG.
di TRIESTE, depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito per il ricorrente l’Avvocato PERSICO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNI CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Sulla base di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Gorizia venivano contestate alla
Enron Motel & Commodity LTD ed a Steccherini Fabio, quale rappresentante fiscale l’omessa
regolarizzazione, per gli anni 1998, 1999,2000 e 2001 di fatture per prestazioni di trasporto
erroneamente emesse dai fornitori della società in regime di non imponibilità.
2. Avverso l’avviso di accertamento ricorreva la società contribuente innanzi alla CTP di Gorizia

3. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in appello e la CTR del Friuli Venezia Giulia,
con sentenza del 14.10.2010, accoglieva parzialmente l’impugnazione con specifico riguardo alla
mancata regolarizzazione delle fatture di acquisto per trasporti, confermando la decisione di primo
grado in ordine alla ritenuta violazione dell’art. 19 d.p.r.n.633/1972.
3.1 Osservava la CTR, rispetto alla questione relativa alla mancata regolarizzazione delle fatture di
acquisto per trasporto che, essendo incontroversa l’imponibilità di tali servizi, incombeva sul
cessionario l’obbligo di regolarizzare l’errato trattamento fiscale applicato dal fornitore, alla stregua
dell’art.6 corruna 8 del d.lgs.n.417/1997. Disposizione, quest’ultima, che prevedeva in capo al
cessionario un autonomo titolo di responsabilità indipendente rispetto a quello del prestatore di
servizio.
4. Steccherini Fabio, in proprio e quale rappresentante fiscale e liquidatore della società Enron, ha
proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso
l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo proposto il contribuente lamentapiviolazione e falsa applicazione dell’art.6
comma 8 d.lgs.n.471/97, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che il giudice di
appello aveva erroneamente ritenuto il cessionario responsabile per l’inesatta fatturazione da parte
del prestatore, estendendo in capo allo stesso un sindacato sulla legittimità o meno dell’IVA che la
legge non gli attribuiva come era reso palese, peraltro, da un consolidato orientamento di questa
Corte.
6. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto, nel controricorso, l’infondatezza della censura, considerando
che doveva ritenersi esistente, a carico del cessionario, un obbligo di diligente verificaien ordine
all’imponibilità o meno della prestazione, come aveva affermato di recente Cass.n.3427/2010.
Ragion per cui la sentenza impugnata meritava di essere confermata.
7. La censura è fondata.
8. Questa Corte ha di recente ribadito, confermando un indirizzo già consolidato- per il quale v.
Cass. 8 marzo 2000, n. 2603- che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 5, lett. b)

che accoglieva il ricorso.

(riformulato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27
aprile 1989, n. 154, poi abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e sostituito dalle disposizioni
dell’art. 6 di quest’ultimo), in base al quale il cessionario di un bene od il committente di un
servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a “regolarizzare l’operazione”, con la presentazione di
un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 e con il versamento
dell’imposta dovuta, restando soggetto, in caso di omissione, anche a sanzione pecuniaria, implica il

dell’atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, e non invece anche quello di
controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente medesimo allorché
quest’ultimo, in una fattura recante l’esatta annotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca
(eventualmente in modo erroneo) l’esplicita dichiarazione di non debenza dell’imposta
(dichiarazione prevista dal detto art. 21, comma 6)-cfr. Cass.n.19624/2009-.
8.1 Del tutto ininfluente, ai fini che qui interessano, risulta per converso il richiamo, operato dalla
difesa erariale, a Cass.n.3427/2010, lo stesso attenendo al ben diverso regime del c.d. margine che
impone al cessionario particolari oneri di diligenza per fruire del sistema agevolativo in materia di
IVA sancito dall’art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n.
85.
8.3 La CTR è dunque incorsa in errore, ritenendo di qualificare in capo al cessionario un obbligo di
verifica in ordine alla regolarità del regime fiscale applicato dal prestatore e di individuare a carico
del detto cessionario un autonomo titolo di responsabilità.
9. Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata.
10. Non apparendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa nel
merito ex art.384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso dei contribuenti quanto al recupero IVA per
l’omessa regolarizzazione delle fatture di acquisto.
11. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre le spese del
giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente nei limiti di
cui alla parte motiva.

solo obbligo di supplire alle mancanze commesse dall’emittente in ordine alla identificazione

nENT7
Ai
N. 13]

– N.3
TRÌLUiAJA

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 4500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.

Così deciso il 9 aprile 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

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