Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19743 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20633-2019 proposto da:

B.A.G., B.D., B.T.,

B.F., nella qualità di eredi di B.A.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FARA SABINA 2, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Napoli, con decreto n. 13/2019, respingeva l’opposizione proposta da B.D., B.A.G., B.F. e B.T. avverso il decreto del Magistrato designato – emesso il 03.08.2018 – che aveva rigettato la loro domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in quanto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per estinzione del giudizio presupposto, confermando il giudizio di difetto della prova contraria, non risultava superata la presunzione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c). Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli i B. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia intimato ha depositato solo un “atto di costituzione” in vista della discussione orale della causa.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte ricorrente e ritiene che detto ricorso debba rigettato per le ragioni di seguito esposte;

– con l’unico motivo i B. censurano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c) per avere la Corte di appello di Napoli desunto il disinteresse dei ricorrenti, che agivano in qualità di eredi di B.A.A., rispetto al giudizio presupposto sulla scorta della mancata riassunzione in esito all’interruzione per decesso della parte, senza tenere in alcun conto che il pregiudizio si era già conclamato alla morte del loro dante causa, avvenuta il 7.1.2017. Si tratterebbe di un fatto decisivo, dal momento che il giudizio presupposto si è estinto proprio per la mancata riassunzione da parte degli eredi del de cuius ovvero della controparte.

Il motivo è infondato.

E’ indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Tuttavia si rivela decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”.

Le ipotesi considerate nell’elenco di presunzioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.

L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito.

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lett. d), ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lett. m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6 (cfr. in tal senso Cass. 26 gennaio 2017 n. 2026).

La norma in esame è dunque entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999).

In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (e, quindi, anche nella fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata dopo il 10 gennaio 2016) (conf. Cass. n. 25542/2019).

Peraltro, proprio perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), (e ciò sia perchè la domanda di equa riparazione risulta proposta in data successiva al 1 gennaio 2016, sia perchè lo stesso provvedimento di estinzione nel giudizio presupposto risulta adottato in data successiva a quella di entrata in vigore della novella), deve evidenziarsi come l’impugnato decreto dia conto proprio per effetto delle motivazioni riportate in risposta al motivo di opposizione – pronunciando sulla natura delle argomentazioni difensive – che gli stessi opponenti avevano sottolineato l’interesse “di evitare il prosieguo del giudizio”, manifestando così il disinteresse ad avere una pronuncia giurisdizionale, laddove il loro dante causa aveva spiegato appello incidentale “per la condanna dell’appellante alle spese della fase cautelare e del giudizio di primo grado”, in una causa di valore non certamente bagatellare.

E ciò è stato, per l’appunto, accertato – con motivazione logica ed adeguata dalla Corte territoriale, avendo, sulla base del contenuto dei documenti difensivi prodotti nel giudizio presupposto (e, quindi, legittimamente sulla scorta degli stessi elementi acquisiti al processo: cfr. Cass. n. 24930 del 2014), stabilito la mancanza di una prova contraria.

In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), sulla scorta del disposto della stesso T.U. n. 115 del 2002, art. 10 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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