Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19743 del 17/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32112-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE
GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 07/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/05/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;
udito per il resistente l’Avvocato VALENSISE, che ha chiesto
l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma depositata il 7 aprile 2006 che, accogliendo l’appello del contribuente sig. T.S., aveva annullato gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e SSN relativi agli anni 1995 e 1996, avendo ritenuto che in tali anni l’impresa del contribuente fosse rimasta del tutto inattiva e priva di collaboratori.
A fondamento del ricorso l’amministrazione finanziaria deduceva “violazione di legge ex art. 360, n. 5 per insufficienza motivazione su di un punto decisivo della controversia”.
T.S. ha depositato controricorso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato respinto perchè inammissibile e/o infondato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata, infatti, è stata notificata il 2 agosto 2006 e pertanto il termine di 60 giorni, decorrente dalla fine del periodo di sospensione feriale, scadeva il 14 novembre, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 16 novembre 2006 (con erronea indicazione “ultimo giorno il 15 novembre 20062). Non ha quindi comunque alcun rilievo il fatto, certificato dall’Ufficio nella precedente fase camerale, che il giorno 15 novembre 2006 l’UNEP sia rimasto chiuso per assemblea sindacale.
PQM
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna l’amministrazione ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.000, di cui 3.800 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010